ASPETTI COSTITUTIVI
Nel 1984, su iniziativa del Comune di Lucca, della Provincia
di Lucca, della Regione Toscana, dellANCI, CINSEDO,
UPI, Fondazione Giovanni Agnelli, Formez, Fondazione E.
Zancan, IREF - Istituto di Ricerca e Formazione delle ACLI
-, Centro Studi della Caritas Italiana, Mo.V.I., I.R.S.,
CeIS Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, è
stato costituito il "Centro Nazionale per il Volontariato
- Studi, Ricerche e Collegamento fra le Associazioni e i
Gruppi". La costituzione del CNV, prima della 266/91,
è stata possibile grazie allopera di associazioni
nazionali, fondazioni, centri studi, riviste ed enti pubblici.
Perché la caratteristica che il Centro ha sempre
voluto conservare è stata quella di mettere allo
stesso tavolo di discussione proposte e confronti:
tanto la realtà del volontariato quanto quella degli
enti pubblici, nonché di presenze culturali, singole
e collettive, particolarmente attente ai temi della solidarietà
e del volontariato.
STATUTO - Centro Nazionale per il Volontariato
Art.
1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'Associazione denominata
"Centro Nazionale per il Volontariato - Studi, ricerche
e collegamento fra le associazioni e i Gruppi". L'Associazione
liberamente costituita al fine di svolgere attività
nell'ambito delle previsioni degli art. n. 1 e 2 della legge
266/91, e quindi ai fini di solidarietà, non ha fini
di lucro. La sede del Centro è a Lucca - Via Catalani,
158. Possono inoltre essere aperte sedi corrispondenti in
altre città italiane, di volta in volta istituite,
previa approvazione degli Organismi di Gestione del Centro.
Alle sedi corrispondenti può essere attribuita autonomia
amministrativa e gestionale con dirette responsabilità
dei referenti delle sedi stesse. I rapporti tra la Sede
nazionale e le Sedi corrispondenti autonome saranno determinati
da apposite convenzioni e protocolli di intesa.
Art. 2
FINALITÀ
Il Centro persegue le seguenti finalità:
a) offrire un "Forum" promosso ad iniziativa congiunta
delle Pubbliche Istituzioni e del "Privato Sociale"
per realizzare un organico collegamento fra le iniziative
di solidarietà promosse dal volontariato al servizio
di tutti i cittadini ed in particolare degli emarginati
nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti
i livelli e attuare servizi per le stesse;
b) realizzare attività formative, di studi, ricerca,
documentazione sulle attività del volontariato, promuovere
scambi di esperienze fra associazioni di volontariato con
la finalità di far crescere e qualificare l'attività
medesima, nonché realizzare un collegamento fra la
realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese;
c) promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato
operanti in Europa e in altri continenti e partecipazione
ai coordinamenti di settore;
d) promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di
volontariato e privato sociale da parte dei cittadini, svolgendo
un servizio di informazione alla popolazione e favorendo
migliori rapporti tra i cittadini e gli organismi del volontariato.

Art. 3 -
ATTIVITÀ E COMPITI DEL CENTRO
1) La Documentazione
a) Creazione di un Centro di documentazione specializzato,
aperto al pubblico che attraverso opere italiane ed estere
offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base
un quadro costantemente aggiornato, a livello nazionale
ed internazionale, della pubblicistica del settore.
2) Ricerca
a) Realizzazione di ricerche per conto proprio e di terzi.
b) Promozione attraverso rapporti con Centri di studio,
Università, specialisti, organizzazioni italiane
ed estere, di ricerche riguardanti l'azione volontaria ed
i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata.
c) Promozione e pubblicazione di ricerche di particolare
valore e di collane di libri specialistici.
d) Partecipazione alle principali manifestazioni italiane
ed estere; collegamento con gli organismi internazionali
del settore impegnati nel campo della ricerca.
e) Pubblicizzazione, attraverso mass-media, delle tematiche
del volontariato.
3) Promozione di attività
e collegamento fra i volontari
a) Favorire, nel pieno rispetto dell'autonomia e originalità
delle singole realtà di azione volontaria, la nascita
di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza
e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano
della formazione che della operatività, rafforzino
l'unità degli intenti e il miglior impegno delle
risorse, eliminano sovrapposizioni o concorrenze esistenti.
b) Realizzare Convegni di studi sul volontariato.
c) Favorire un'attività di consultazione permanente
tra quanti sono interessati a collegarsi sia come singoli,
sia come movimenti o come strutture locali - ai vari livelli
-
d) Favorire ogni iniziativa volta a creare una più
profonda intesa ed un diverso tipo di integrazione e collegamento
fra pubbliche istituzioni e "privato - sociale"
al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni
di emarginazione.
e) Programmare e realizzare attività e servizi per
la formazione anche permanente dei volontari impegnati nelle
organizzazioni di volontariato e per gli operatori sociali
in genere.

Art. 4 -
SOCI
Sono Soci del Centro: i Soci di Diritto
e i Soci Ordinari. Sono Soci Diritto coloro che nell'ottobre
1984 hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e inoltre: Comune
di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana, ANCI, CINSEDO,
UPI, Fondazione Giovanni Agnelli, Formez - Centro di Formazione
e Studi, Fondazione E. Zancan, IREF - Istituto di Ricerca
e Formazione delle ACLI, Centro Studi della Caritas Italiana,
Mo.V.I. I.R.S. Possono essere Soci Ordinari: Associazioni,
Movimenti, Enti Locali, Regioni, Riviste, Istituti di ricerca,
Fondazioni, Enti pubblici e privati, Enti morali in persona
del loro Presidente Legale Rappresentante o di persona da
loro delegata, che ne facciano richiesta, e si impegnano
a pagare la quota annua associativa deliberata dal (Comitato
di Gestione) Consiglio Direttivo. Possono inoltre essere
Soci Ordinari singoli cittadini che svolgono compiti volontari
nell'interesse e per le finalità del Centro (Soci
Volontari) o che abbiano particolarmente meritato nella
promozione del Volontariato in Italia (Soci Onorari). Possono
infine essere ammessi come Soci Ordinari-Sostenitori: Enti,
Imprese, e singoli cittadini che sostengono con i loro contributi
l'attività del Centro.
Art. 5 -
AMMISSIONE
Per l'ammissione in qualità
di Socio ordinario, gli aspiranti dovranno inoltrare apposita
istanza al Consiglio Direttivo che è preposto a decidere
salvo ratifica del Comitato di Indirizzo.

Art. 6 -
DECADENZA
La qualità di Socio si perde
per: 1) dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto
al (Comitato di Gestione) Consiglio Direttivo; 2) comportamento
del consociato che in qualunque modo danneggi moralmente
o materialmente il Centro; 3) l'inosservanza delle norme
e dei principi derivanti dal presente statuto; 4) il non
pagamento della quota annua associativa. La decadenza della
qualità di Socio è decisa dal (Comitato di
Gestione) Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea
di Soci.
Art. 7 -
ORGANI SOCIALI
Sono organi Sociali del Centro: lAssemblea
dei Soci; il Comitato di Indirizzo; il Presidente; il Consiglio
Direttivo; il Direttore; il Comitato Scientifico; le Consulte
e i Coordinamenti di settore; il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Art. 8 -
L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da
tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata dal
Presidente del comitato di gestione e si riunisce ordinariamente
una volta all'anno, mediante comunicazione scritta 10 giorni
prima di quello fissato per la convocazione. Può
essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei Soci. Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire
tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota
annua di associazione, in persona del legale rappresentante
o suo delegato. Ogni Socio può delegare un altro
a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Socio può
avere più di cinque deleghe. La delega deve avere
forma scritta e spetta al Direttore controllarne la regolarità.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato
di Indirizzo ed in caso di un suo impedimento o assenza
dal Vice Presidente Anziano.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea è
necessario che sia presente in prima convocazione almeno
la metà più uno dei Soci, mentre in seconda
convocazione essa delibera validamente qualunque sia il
numero di Soci presenti. La seconda convocazione può
essere nello stesso giorno della prima. L'elezione delle
cariche sociali può avvenire attraverso elezioni
per corrispondenza che si svolgeranno secondo le modalità
previste da uno specifico regolamento che sarà predisposto
dal Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Assemblea risultano
approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale è redatto dal Direttore.

Art. 9 -
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spetta: approvare il
Bilancio Preventivo e Consuntivo; deliberare, su proposta
del Comitato di Indirizzo, variazioni o modifiche del presente
Statuto; eleggere i Componenti il Comitato di Indirizzo;
eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 -
COMITATO DI INDIRIZZO
Il Comitato di Indirizzo è
composto, dai Soci di Diritto e dai rappresentanti dei Soci
Ordinari eletti in numero non superiore a 32 così
ripartiti: almeno 1/4 in rappresentanza di Associazioni
Nazionali, fino a 1/4 in rappresentanza di Regioni, Enti
Locali e Organismi Nazionali e fino a 2/4 in rappresentanza
di Organismi Locali e delle residue categorie di Soci Qualora
l'Assemblea provveda all'elezione di un numero di componenti
inferiore può delegare il Comitato di Indirizzo ad
integrare la composizione del Comitato, nel rispetto della
quota sopra indicata). I Soci partecipano al Comitato in
persona del legale rappresentante o di suo delegato. Il
Comitato di Indirizzo elegge al suo interno il Presidente,
due o più Vice Presidenti. Il Comitato di Indirizzo
è presieduto dal Presidente o in caso di un suo impedimento
o assenza da uno dei Vice- Presidenti e si riunisce tutte
le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri, e comunque
almeno due volte all'anno. Il Comitato dura in carica tre
anni e resta in funzione fino all'insediamento dei nuovi
eletti. Le sedute del Comitato di Indirizzo sono valide
quando interviene in prima convocazione la metà più
uno dei membri, in seconda sono sempre valide purché
regolarmente convocate. Le decisioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale
il voto del Presidente. Da componente del Comitato di Indirizzo
si decade a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate
alle riunioni del Comitato.
La carica di Membro del Comitato è gratuita, potrà
tuttavia essere previsto il rimborso delle spese documentate.
Il Comitato può cooptare non più di altri
5 membri scelti per particolari meriti e competenze nel
campo del volontariato e procede altresì alle sostituzioni
dei membri a seguito di dimissioni o decadenza.

Art. 11 -
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Il Comitato delibera gli indirizzi
e le direttive generali del Centro. Al Comitato spetta in
particolare di: eleggere i Membri del Consiglio Direttivo;
predisporre i Bilanci preventivo e consuntivo; redigere
programmi e regolamenti interni di funzionamento del Centro;
nominare il Direttore; nominare il Segretario Amministrativo;
nominare i Membri del Comitato Scientifico; proporre le
modifiche del presente Statuto. Il Comitato può inoltre
assumere in via di urgenza, le decisioni spettanti all'Assemblea,
portandone a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione
successiva.
Art. 12 -
IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza
legale e giudiziale, e dura in carica tutta la durata del
Comitato di Indirizzo. Spetta in particolare al Presidente,
convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato di Indirizzo
e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza,
può esercitare i poteri dei suddetti Organismi, salvo
ratifica da parte di questi alla prima riunione. In caso
di assenza temporanea o impedimento, la firma sociale è
assunta da un dei Vice-Presidenti che lo sostituiscono di
diritto. Il Presidente può delegare in via permanente
o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice-Presidenti
e a Membri del Comitato di Indirizzo.
Art. 13 -
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto
dai Vice-Presidenti, dal Direttore, dal Segretario Amministrativo
ed da un massimo di dieci membri eletti dal Comitato di
Indirizzo. Il Consiglio Direttivo è responsabile
della gestione ordinaria e straordinaria del Centro, e a
lui spettano tutti gli adempimenti e competenze non attribuite
agli altri organi. Il Consiglio Direttivo collabora con
il Presidente e può prendere di urgenza le decisioni
di competenza del Comitato di Indirizzo, portandone a ratifica
del Comitato nella prima riunione successiva.

Art. 14 -
IL DIRETTORE
Al Direttore spetta di curare l'esecuzione
delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo
e del Consiglio Direttivo, sovrintendere ai servizi e all'attività
del Centro e assicurare lo svolgimento ordinario di tutte
le sue funzioni. E' responsabile degli operatori e collaboratori
del Centro. Il Direttore partecipa inoltre alle riunioni
del Comitato Scientifico.
Art. 15 -
IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è un
organo di consulenza del Comitato di Indirizzo ed è
composto da un numero di Membri, deciso dal Comitato di
Indirizzo. Può essere costituito per tutte le attività
del Centro e/o per specifiche attività.
Art. 16 -
CONSULTE E COORDINAMENTI DI SETTORE
Il Centro promuove coordinamenti relativi
ai vari settori di volontariato e di privato sociale e costituisce
consulte di settore con particolare riferimento alle Regioni
ed agli Enti Locali.
Art. 17 -
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Al Segretario Amministrativo spetta
la gestione Amministrativa del Centro secondo le modalità
approvate dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo
partecipa alle Riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato
di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 -
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è composto da tre membri. Esso è eletto dall'Assemblea
ed è presieduto da un Presidente nominato dal Collegio
stesso tra i suoi componenti. Il Collegio dura in carica
tre anni e può essere confermato. Alle eventuali
surrogazioni si provvede da parte del Consiglio Direttivo
non appena si verifica la vacanza ed i suoi nominati durano
in carica fino alla scadenza del mandato dei Componenti
da essi sostituiti. Il Collegio provvede al riscontro della
gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni
sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua
verifiche di cassa.
Art. 19 -
RISORSE ECONOMICHE
Per l'adempimento dei suoi compiti
il Centro potrà disporre delle seguenti entrate:
quote annuali associative; ogni altro eventuale contributo
o elargizione che ad esso pervenga da parte di soggetti
pubblici o privati; corrispettivi per prestazioni di ricerca,
consulenza, assistenza, editoria e ogni altra attività
di servizio a Soci ed a Terzi; beni mobili ed immobili che
potranno essere acquisiti, a qualsiasi titolo, dal Centro
stesso.
Art. 20 -
BILANCIO
Il Bilancio è annuale e si
riferisce all'esercizio sociale che inizia il 1° Gennaio
e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno. Esso è
predisposto dal Comitato di Indirizzo e deve essere presentato
all'Assemblea per l'approvazione il mese di Giugno successivo
all'esercizio sociale contemporaneamente al Bilancio Consuntivo
dell'anno precedente. Eventuali residui attivi o passivi
dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo.
Art. 21 -
PERSONALE
Il funzionamento e le attività
del Centro sono assicurate da personale volontario e/o personale
comandato da Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di
convenzioni, nonché personale stipendiato o con contratti
di collaborazione professionale, regolarmente approvati
dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontari
è disciplinata all'art. 2 della legge 266/91.
Art. 22 -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Qualora il Centro sia posto in scioglimento
su delibera dell'Assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo,
sarà compito dell'Assemblea stessa provvedere alla
nomina di uno o più liquidatori che potranno definire
tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci. La stessa
Assemblea dovrà indicare a quali fini di beneficenza
o pubblica utilità destinare quanto rimanesse in
utili o attrezzature.
Art. 23 -
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente
statuto valgono le norme del vigente Codice Civile.

|