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ASPETTI COSTITUTIVI

Nel 1984, su iniziativa del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca, della Regione Toscana, dell’ANCI, CINSEDO, UPI, Fondazione Giovanni Agnelli, Formez, Fondazione E. Zancan, IREF - Istituto di Ricerca e Formazione delle ACLI -, Centro Studi della Caritas Italiana, Mo.V.I., I.R.S., CeIS Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, è stato costituito il "Centro Nazionale per il Volontariato - Studi, Ricerche e Collegamento fra le Associazioni e i Gruppi". La costituzione del CNV, prima della 266/91, è stata possibile grazie all’opera di associazioni nazionali, fondazioni, centri studi, riviste ed enti pubblici. Perché la caratteristica che il Centro ha sempre voluto conservare è stata quella di mettere allo stesso tavolo di discussione “proposte e confronti”: tanto la realtà del volontariato quanto quella degli enti pubblici, nonché di presenze culturali, singole e collettive, particolarmente attente ai temi della solidarietà e del volontariato.

STATUTO - Centro Nazionale per il Volontariato

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Centro Nazionale per il Volontariato - Studi, ricerche e collegamento fra le associazioni e i Gruppi". L'Associazione liberamente costituita al fine di svolgere attività nell'ambito delle previsioni degli art. n. 1 e 2 della legge 266/91, e quindi ai fini di solidarietà, non ha fini di lucro. La sede del Centro è a Lucca - Via Catalani, 158. Possono inoltre essere aperte sedi corrispondenti in altre città italiane, di volta in volta istituite, previa approvazione degli Organismi di Gestione del Centro. Alle sedi corrispondenti può essere attribuita autonomia amministrativa e gestionale con dirette responsabilità dei referenti delle sedi stesse. I rapporti tra la Sede nazionale e le Sedi corrispondenti autonome saranno determinati da apposite convenzioni e protocolli di intesa.

Art. 2 – FINALITÀ

Il Centro persegue le seguenti finalità:
a) offrire un "Forum" promosso ad iniziativa congiunta delle Pubbliche Istituzioni e del "Privato Sociale" per realizzare un organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato al servizio di tutti i cittadini ed in particolare degli emarginati nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti i livelli e attuare servizi per le stesse;
b) realizzare attività formative, di studi, ricerca, documentazione sulle attività del volontariato, promuovere scambi di esperienze fra associazioni di volontariato con la finalità di far crescere e qualificare l'attività medesima, nonché realizzare un collegamento fra la realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese;
c) promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato operanti in Europa e in altri continenti e partecipazione ai coordinamenti di settore;
d) promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di volontariato e privato sociale da parte dei cittadini, svolgendo un servizio di informazione alla popolazione e favorendo migliori rapporti tra i cittadini e gli organismi del volontariato.

Art. 3 - ATTIVITÀ E COMPITI DEL CENTRO

1) La Documentazione
a) Creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al pubblico che attraverso opere italiane ed estere offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base un quadro costantemente aggiornato, a livello nazionale ed internazionale, della pubblicistica del settore.

2) Ricerca
a) Realizzazione di ricerche per conto proprio e di terzi.
b) Promozione attraverso rapporti con Centri di studio, Università, specialisti, organizzazioni italiane ed estere, di ricerche riguardanti l'azione volontaria ed i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata.
c) Promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di collane di libri specialistici.
d) Partecipazione alle principali manifestazioni italiane ed estere; collegamento con gli organismi internazionali del settore impegnati nel campo della ricerca.
e) Pubblicizzazione, attraverso mass-media, delle tematiche del volontariato.

3) Promozione di attività e collegamento fra i volontari
a) Favorire, nel pieno rispetto dell'autonomia e originalità delle singole realtà di azione volontaria, la nascita di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano della formazione che della operatività, rafforzino l'unità degli intenti e il miglior impegno delle risorse, eliminano sovrapposizioni o concorrenze esistenti.
b) Realizzare Convegni di studi sul volontariato.
c) Favorire un'attività di consultazione permanente tra quanti sono interessati a collegarsi sia come singoli, sia come movimenti o come strutture locali - ai vari livelli -
d) Favorire ogni iniziativa volta a creare una più profonda intesa ed un diverso tipo di integrazione e collegamento fra pubbliche istituzioni e "privato - sociale" al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni di emarginazione.
e) Programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati nelle organizzazioni di volontariato e per gli operatori sociali in genere.

Art. 4 - SOCI

Sono Soci del Centro: i Soci di Diritto e i Soci Ordinari. Sono Soci Diritto coloro che nell'ottobre 1984 hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e inoltre: Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana, ANCI, CINSEDO, UPI, Fondazione Giovanni Agnelli, Formez - Centro di Formazione e Studi, Fondazione E. Zancan, IREF - Istituto di Ricerca e Formazione delle ACLI, Centro Studi della Caritas Italiana, Mo.V.I. I.R.S. Possono essere Soci Ordinari: Associazioni, Movimenti, Enti Locali, Regioni, Riviste, Istituti di ricerca, Fondazioni, Enti pubblici e privati, Enti morali in persona del loro Presidente Legale Rappresentante o di persona da loro delegata, che ne facciano richiesta, e si impegnano a pagare la quota annua associativa deliberata dal (Comitato di Gestione) Consiglio Direttivo. Possono inoltre essere Soci Ordinari singoli cittadini che svolgono compiti volontari nell'interesse e per le finalità del Centro (Soci Volontari) o che abbiano particolarmente meritato nella promozione del Volontariato in Italia (Soci Onorari). Possono infine essere ammessi come Soci Ordinari-Sostenitori: Enti, Imprese, e singoli cittadini che sostengono con i loro contributi l'attività del Centro.

Art. 5 - AMMISSIONE

Per l'ammissione in qualità di Socio ordinario, gli aspiranti dovranno inoltrare apposita istanza al Consiglio Direttivo che è preposto a decidere salvo ratifica del Comitato di Indirizzo.

Art. 6 - DECADENZA

La qualità di Socio si perde per: 1) dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al (Comitato di Gestione) Consiglio Direttivo; 2) comportamento del consociato che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Centro; 3) l'inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto; 4) il non pagamento della quota annua associativa. La decadenza della qualità di Socio è decisa dal (Comitato di Gestione) Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea di Soci.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi Sociali del Centro: l’Assemblea dei Soci; il Comitato di Indirizzo; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Direttore; il Comitato Scientifico; le Consulte e i Coordinamenti di settore; il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del comitato di gestione e si riunisce ordinariamente una volta all'anno, mediante comunicazione scritta 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Può essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione, in persona del legale rappresentante o suo delegato. Ogni Socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Socio può avere più di cinque deleghe. La delega deve avere forma scritta e spetta al Direttore controllarne la regolarità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Indirizzo ed in caso di un suo impedimento o assenza dal Vice Presidente Anziano.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea è necessario che sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero di Soci presenti. La seconda convocazione può essere nello stesso giorno della prima. L'elezione delle cariche sociali può avvenire attraverso elezioni per corrispondenza che si svolgeranno secondo le modalità previste da uno specifico regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Assemblea risultano approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale è redatto dal Direttore.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spetta: approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo; deliberare, su proposta del Comitato di Indirizzo, variazioni o modifiche del presente Statuto; eleggere i Componenti il Comitato di Indirizzo; eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è composto, dai Soci di Diritto e dai rappresentanti dei Soci Ordinari eletti in numero non superiore a 32 così ripartiti: almeno 1/4 in rappresentanza di Associazioni Nazionali, fino a 1/4 in rappresentanza di Regioni, Enti Locali e Organismi Nazionali e fino a 2/4 in rappresentanza di Organismi Locali e delle residue categorie di Soci Qualora l'Assemblea provveda all'elezione di un numero di componenti inferiore può delegare il Comitato di Indirizzo ad integrare la composizione del Comitato, nel rispetto della quota sopra indicata). I Soci partecipano al Comitato in persona del legale rappresentante o di suo delegato. Il Comitato di Indirizzo elegge al suo interno il Presidente, due o più Vice Presidenti. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente o in caso di un suo impedimento o assenza da uno dei Vice- Presidenti e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri, e comunque almeno due volte all'anno. Il Comitato dura in carica tre anni e resta in funzione fino all'insediamento dei nuovi eletti. Le sedute del Comitato di Indirizzo sono valide quando interviene in prima convocazione la metà più uno dei membri, in seconda sono sempre valide purché regolarmente convocate. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Da componente del Comitato di Indirizzo si decade a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Comitato.
La carica di Membro del Comitato è gratuita, potrà tuttavia essere previsto il rimborso delle spese documentate. Il Comitato può cooptare non più di altri 5 membri scelti per particolari meriti e competenze nel campo del volontariato e procede altresì alle sostituzioni dei membri a seguito di dimissioni o decadenza.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato delibera gli indirizzi e le direttive generali del Centro. Al Comitato spetta in particolare di: eleggere i Membri del Consiglio Direttivo; predisporre i Bilanci preventivo e consuntivo; redigere programmi e regolamenti interni di funzionamento del Centro; nominare il Direttore; nominare il Segretario Amministrativo; nominare i Membri del Comitato Scientifico; proporre le modifiche del presente Statuto. Il Comitato può inoltre assumere in via di urgenza, le decisioni spettanti all'Assemblea, portandone a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale, e dura in carica tutta la durata del Comitato di Indirizzo. Spetta in particolare al Presidente, convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato di Indirizzo e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri dei suddetti Organismi, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione. In caso di assenza temporanea o impedimento, la firma sociale è assunta da un dei Vice-Presidenti che lo sostituiscono di diritto. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice-Presidenti e a Membri del Comitato di Indirizzo.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Vice-Presidenti, dal Direttore, dal Segretario Amministrativo ed da un massimo di dieci membri eletti dal Comitato di Indirizzo. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria del Centro, e a lui spettano tutti gli adempimenti e competenze non attribuite agli altri organi. Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente e può prendere di urgenza le decisioni di competenza del Comitato di Indirizzo, portandone a ratifica del Comitato nella prima riunione successiva.

Art. 14 - IL DIRETTORE

Al Direttore spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, sovrintendere ai servizi e all'attività del Centro e assicurare lo svolgimento ordinario di tutte le sue funzioni. E' responsabile degli operatori e collaboratori del Centro. Il Direttore partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art. 15 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo di consulenza del Comitato di Indirizzo ed è composto da un numero di Membri, deciso dal Comitato di Indirizzo. Può essere costituito per tutte le attività del Centro e/o per specifiche attività.

Art. 16 - CONSULTE E COORDINAMENTI DI SETTORE

Il Centro promuove coordinamenti relativi ai vari settori di volontariato e di privato sociale e costituisce consulte di settore con particolare riferimento alle Regioni ed agli Enti Locali.

Art. 17 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Al Segretario Amministrativo spetta la gestione Amministrativa del Centro secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo partecipa alle Riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Esso è eletto dall'Assemblea ed è presieduto da un Presidente nominato dal Collegio stesso tra i suoi componenti. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere confermato. Alle eventuali surrogazioni si provvede da parte del Consiglio Direttivo non appena si verifica la vacanza ed i suoi nominati durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Componenti da essi sostituiti. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Art. 19 - RISORSE ECONOMICHE

Per l'adempimento dei suoi compiti il Centro potrà disporre delle seguenti entrate: quote annuali associative; ogni altro eventuale contributo o elargizione che ad esso pervenga da parte di soggetti pubblici o privati; corrispettivi per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza, editoria e ogni altra attività di servizio a Soci ed a Terzi; beni mobili ed immobili che potranno essere acquisiti, a qualsiasi titolo, dal Centro stesso.

Art. 20 - BILANCIO

Il Bilancio è annuale e si riferisce all'esercizio sociale che inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno. Esso è predisposto dal Comitato di Indirizzo e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione il mese di Giugno successivo all'esercizio sociale contemporaneamente al Bilancio Consuntivo dell'anno precedente. Eventuali residui attivi o passivi dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo.

Art. 21 - PERSONALE

Il funzionamento e le attività del Centro sono assicurate da personale volontario e/o personale comandato da Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di convenzioni, nonché personale stipendiato o con contratti di collaborazione professionale, regolarmente approvati dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontari è disciplinata all'art. 2 della legge 266/91.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Qualora il Centro sia posto in scioglimento su delibera dell'Assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo, sarà compito dell'Assemblea stessa provvedere alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci. La stessa Assemblea dovrà indicare a quali fini di beneficenza o pubblica utilità destinare quanto rimanesse in utili o attrezzature.

Art. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile.

 

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