Campania

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L. R. 8 febbraio 1993, n. 9 "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali" (1)

Art. 7

Osservatorio regionale del volontariato. (2)

  1. Con decreto de Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, è istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato presieduto dall’Assessore ai Servizi Sociali […]
  2. L’Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dall’Assessorato ed ha i seguenti compiti:

a) omissis …

h) compete, inoltre, all’Osservatorio:

1) omissis

2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da Enti locali e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta Regionale per l’approvazione ed il relativo finanziamento;

3) omissis…

5) sostenere, anche in collaborazione con l’Ente regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi, per l’apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali.

Art. 10

Programmazione annuale.

  1. Le domande per la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali devono essere presentate all’Assessorato all’Assistenza Sociale entro il 30 settembre di ogni anno corredate dal relatio progetto e dal parere degli Enti Locali interessati.
  2. La Giunta Regionale, sentito l’Osservatorio (3) , sancisce i criteri di scelta e priorità per le convenzioni da stipulare e per l’erogazione di contributi ai fini della realizzazione dei servizi innovativi o sperimentali ed in applicazione degli stessi approva il piano annuale di riparto dei fondi per l’esecuzione delle convenzioni entro il 30 novembre di ogni anno.

Per individuare con esattezza i soggetti promotori della formazione, i destinatari e le modalità di accesso ai fondi, occorre far riferimento al regolamento adottato dalla Giunta Regionale recante "modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 10 della L. R. 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni ed all’art 6, 2° comma della L. 11 agosto 1991, n. 266".

§1. Soggetto promotore e finanziatore.

La funzione di impulso all’attività di formazione del volontariato spetta:

  • alla Regione Campania.

La legge non prevede che la regione organizzi autonomamente corsi di formazione destinati alle OO.VV.. A tale Ente è invece affidato il compito di sostenere le iniziative promosse dalle stesse associazioni mediante la erogazione di fondi pubblici e, probabilmente, anche mediante la concessione in uso gratuito di immobili e locali (si veda in tal senso l’art. 6 della L.R. n. 971993);

  • all’Osservatorio regionale per il volontariato.

Presieduto dall’Assessore ai Servizi Sociali e composto prevalentemente da rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, ha appunto tra i suoi compiti quello di sostenere l’attività di formazione del volontariato o disgiuntamente o congiuntamente con l’Ente Regione;

  • alle Organizzazioni di volontariato.

Esse possono organizzare autonomamente corsi di formazione richiedendo alla Regione l’erogazione di specifici contributi, previa presentazione di appositi progetti.

I contributi regionali destinati alle associazioni di volontariato per il finanziamento dei corsi di formazione gravano – unitamente ad altre somme destinate al volontariato – sul capitolo della legge di bilancio denominato "Valorizzazione del volontariato".

Il finanziamento può essere totale o parziale a discrezione del Settore Assistenza Sociale alla luce dei fondi disponibili e previo parere dell’Osservatorio regionale.

§ 2. Destinatari.

Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale (4) .

§ 3. Modalità di accesso ai fondi

Le organizzazioni di volontariato interessate a richiedere i contributi per la formazione debbono presentare alla Giunta Regionale della Campania – Settore Assistenza Sociale Programmazione e vigilanza sui Servizi Sociali:

  • apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante della organizzazione.

La domanda può essere presentata da una singola associazione ovvero da più associazioni congiuntamente. Deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato in calce;

  • un progetto che illustri in maniera particolareggiata l’attività di formazione che si intende eseguire. (5)

Il progetto deve indicare l’associazione proponente, i destinatari dell’intervento (che e quanti) ed il relativo ambito territoriale, l’eventuale coinvolgimento di altre associazioni e /o enti nella gestione dell’intervento, i volontari e non coinvolti nell’iniziativa (che, quanti, qualifiche, tipo di impegno, ecc.) ed il responsabile del progetto, tempi e fasi di realizzazione del progetto; (6)

  • un piano economico che indichi il preventivo delle spese per realizzare il programma di formazione e aggiornamento dei volontari distinto per voci, indicante altresì l’entità del contributo gravante sull’organizzazione o finanziata da altri soggetti pubblici o privati. (7)

In particolare alla luce della delibera n. della G. R. n. 10294/98 non possono essere finanziati: le spese della attività di promozione dell’associazione richiedente, gli oneri per il funzionamento ivi compresi i costi del personale dipendente dell’associazione, gli oneri per seminari e convegni anche se collegati al progetto e tutte le spese non finalizzate alla realizzazione dello stesso. Le spese per retribuire il personale esterno all’associazione, unitamente al rimborso delle spese documentate per il personale volontario non possono superare il 20% del costo complessivo del progetto;

  • una richiesta di anticipazioni economiche. (8)

Tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente.

Le domande devono pervenire al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate del parere dell’ente locale nel quale ha sede l’associazione e/o degli enti locali coinvolti nel progetto qualora sia necessaria la loro collaborazione.

Una volta presentate le domande di contributo l’Osservatorio regionale del volontariato, previa istruttoria eseguita dal settore Assistenza sociale, procede ad una loro valutazione escludendo quelle ritenute inammissibili per carenza dei requisiti richiesti (non vengono accolte ad esempio le istanze presentate fuori termine, quelle generiche, quelle che hanno ad oggetto progetti già presentati, quelle prive del parere degli enti locali interessati, nonché quelle provenienti da associazioni le quali negli anni precedenti hanno ottenuto il finanziamento di progetti non provvedendo a presentare il rendiconto di spesa e lo stato di attuazione o le cui attività progettuali non si sono ancora concluse).

Alla luce delle domande presentate e ritenute ammissibili sono preferiti sia i progetti che presentano determinate caratteristiche di contenuto (deve trattarsi ad esempio di progetti innovativi o sperimentali o con spiccata valenza sociale, o dotati di una rilevanza regionale o comunque suscettibili di essere riprodotti in altri abiti regionali) sia quelli che valorizzano la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, tra volontariato e Terzo settore sia infine quelli che non possono essere altrimenti finanziati o che provengono da associazioni che per la prima volta hanno inoltrato domanda di finanziamento.

Una volta ottenuta l’approvazione del progetto le Associazioni debbono, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione la documentazione richiesta dalla Regione Campania, pena la decadenza dal diritto alla concessione del contributo (9)

Il contributo assegnato viene liquidato in tre distinti momenti: il 50% al momento di accettazione del progetto ed il successivo 40% e 10% nella fase di realizzazione previa presentazione della documentazione di spesa.

L’Osservatorio regionale si riserva in ogni caso di effettuare delle verifiche e dei controlli in merito alla corretta esecuzione dei contributi ed alla concreta fattibilità del progetto; in caso di esito negativo il finanziamento potrà essere interrotto e chiesta la restituzione di quello già erogato (10)

Si segnala che la Regione Campania ha predisposto dei moduli di domanda per richiedere i contributi completi di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente di cui si allega copia.

* Modulo per richiesta di finanziamenti


NOTE:

1) La presente legge è stata modificata da L. R. 7 agosto 1996, n. 18 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 concernente: Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali"

2) Articolo così modificato dall'art. 3 della L. R. 7 agosto 1996, n. 18

3) Articolo così modificato dall' art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 18 che tra l'altro dispone "...Pertanto, ove nel testo legislativo appaia la parola Consulta è da intendersi Osservatorio..."

4) Sono escluse le organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo disciplinato dalla l. n. 49/1987.

5) Sono esclusi i progetti in materia di protezione civile, sanitarie o connessi con il Servizio Civile sostitutivo di cui alla L. n. 772/1972)

6) Il progetto deve comunque essere realizzato entro i 12 mesi successivi alla anticipazione del finanziamento.

7) Il piano economico deve essere redatto secondo il modello allegato.

8) Anche in questo caso la domanda deve essere redatta secondo il modello allegato.

9) Si tratta in prevalenza di indicazioni di carattere amministrativo/contabile, e relative alla composizione dell'organo rappresentativo.

10) La Giunta regionale ha stanziato per il triennio 1997-98-99 un budget di L. 500.000.000 annui

 

 

Campania

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 8 febbraio 1993, n. 9

Integrazioni e modifiche
L.R. 7 agosto 1996 n. 18

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

Legge regionale volontariato art. 7 e art. 10

DELEGA ALLE PROVINCE

per la Formazione Professionale

Non esiste legge delega

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

Anni 1997, 1998, 1999

Corsi di formazione per operatori volontari e non nelle strutture ospedaliere
Corso per dirigenti OO.VV. per la promozione e la valorizzazione del Volontariato
Progetto di animazione territoriale per la ricostruzione dell’Alto Sele

CENTRI DI SERVIZIO

Non ancora istituiti

ASS.TO DI RIFERIMENTO

REFERENTI

Settore Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi sociali

Dirigente: Dott. Paolicelli
Tel. 081/7966659
Fax 081/7966666

SITO INTERNET

E-MAIL

/

/

 

  SEZIONE PRECEDENTE