L. 266/91 NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart.
10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota allart.
5:
- Si trascrive
il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice
civile:
"Art.
600 (Enti non riconosciuti) - Le disposizioni a favore
di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro
un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile
non è fatta listanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando
lente non è costituito possono essere promossi
gli opportuni provvedimenti conservativi"
"Art.
786 (Donazione a ente non riconosciuto) - La donazione
a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se
entro un anno non è notificata al donante listanza
per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce
gli effetti indicati dallultimo comma dellart.
782.
Salvo diversa
disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento
sono riservati al donatario".
"Art.
2659 (Nota di trascrizione) - chi domanda la trascrizione
di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei
registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una
nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1)
il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il
numero di codice fiscale delle parti nonché il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato
dellufficiale di stato civile; la denominazione o
la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale
delle persone giuridiche, delle società previste
dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni
non riconosciute, con lindicazione, per queste ultime
e per le società semplici, anche delle generalità
delle persone che le rappresentano secondo latto costitutivo;
2)
il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del
medesimo;
3)
il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
latto o autenticato le firme, lautorità
giuridiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4)
la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il
titolo, con le indicazioni richieste dallart. 2826.
Se lacquisto,
la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti
a termine o a condizione, se ne fare menzione nella nota
di trascrizione.

Tale menzione
non è necessaria se, al momento in cui latto
si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata
o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine
iniziale è scaduto [Articolo così sostituito
dallart. 1 della 27 febbraio 1985, n. 52]"
"Art.
2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte)
- chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di
morte deve presentare, oltre latto indicato dallart.
2648, il certificato di morte dellautore della
successione e una copia o un estratto autentico del testamento,
se lacquisto segue in base a esso.
Deve anche
presentare una nota in doppio originale con le seguenti
indicazioni:
1)
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dellerede
o legatario e del defunto [Numero così sostituito
dallart. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52];
2)
la data di morte;
3)
se la successione è devoluta per legge, il vincolo
che univa allautore il chiamato e la quota a questo
spettante;
4)
se la successione è devoluta per testamento, la forma
e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che
lha ricevuto o che lha deposito;
5) la
natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste
dallart. 2826;
6)
la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma
del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria,
qualora sia stata disposta a norma dellart. 692".

Nota allart.
8:
- Il testo
dellart. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni
tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese
e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta,
nonché disposizioni di razionalizzazione e semplicazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario
della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione
delle agevolazioni tributarie), come modificato dallart.
1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991,
27, e dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
17-1. Il governo è delegato ad adottare, entro
il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi
concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni
di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni
tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo,
che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità,
di uniformità e di progressività delle imposizioni,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
le esenzione, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi
carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzati
di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento
autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di
imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposta,
da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione
economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b)
le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi
carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere
in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità
per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione
risultano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi
di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica
economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi
della Comunità economica europea; in relazione a
tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto
della effettiva necessità di incentivazione di particolari
settori economici o specifiche attività, anche in
relazione alle dimensioni dellattività, nonché
delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati
ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c)
le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di
cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un
periodo di tempo limitato che verrà determinato in
correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli
obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli
conformi a specifici indirizzi costituzionali;
d)
lammontare degli stanziamenti previsti per consentire
lapplicazione dei benefici conseguenti al riordino
del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi
sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi
indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare
limporto del 50 per cento dellonere che le vigenti
agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte
con riferimento al 31 dicembre 1990.

1- bis.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere
previsto che il credito o il buono di imposta possa essere
concesso anche per lacquisto o la sottoscrizione di
azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o
al mercato ristretto, di società costituite per effetto
della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o
il buono di imposta sarà commisurano anche allammontare
dellacquisto o sottoscrizione e non potrà superare,
per ciascuna annualità, limporto di un milione
di lire.
1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo
i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro
a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché
le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione
da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
1, dovrà essere prevista la deducibilità delle
predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10,65 e 110
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini
del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino a un massimo di lire 100 milioni.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo invia per il parere, anche per singole
parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché
una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni,
esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle
imposte dirette dellIVA, e dellentità
dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione
parlamentare 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione
stabilita dallart. 1, comma 4, della legge 29 dicembre
1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro
sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente
le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai
principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.
Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato Il Governo
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette
nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni,
i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve
essere espresso entro trenta giorni dallultimo invio.
I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto
dal 1 gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica, dellindustria, del commercio e dellartigianato
e dellagricoltura e delle foreste, entro il termine
indicato nel comma 1".

Nota allart.
9:
- Il testo
dellart. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973
(Istituzione e disciplina dellimposta sul reddito
delle persone giuridiche), come sostituito dallart.
2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte
per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nellesercizio
di attività commerciali, non concorrono a formare
il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera
c) dellart. 2. Si considerano fatte nellesercizio
di attività commerciali anche le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate in conformità alle finalità istituzionali
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti
di associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una
unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali".
Nota allart.
11:
- Il capo
V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), reca norme sull"accesso
ai documenti amministrativi".
Nota allart.
13:
- La Legge
n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento
dellobiezione di coscienza".

Nota allart.
15:
- Il testo
dellart. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990
(Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina
del gruppo creditizio), è il seguente:
"1. Gli
statuti degli enti di cui allart. 11, comma 1, aventi
il fondo di dotazione a composizione non associativa devono
conformarsi ai seguenti principi:
a)
gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità
sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica,
della istruzione, dellarte e della sanità.
Potranno essere, inoltre mantenute le originarie finalità
di assistenza e di tutela delle categorie sociali più
deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto
alla lettera successiva, necessarie od opportune per il
conseguimento di tali scopi;
b)
gli enti amministrano la partecipazione nella società
per azioni conferirai dellazienda bancaria finché
ne sono titolari.
Gli enti non
possono esercitare direttamente limpresa bancaria,
nonché possedere partecipazioni di controllo nel
capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla
società per azioni conferirai; possono, invece, acquisire
e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre
imprese bancarie e finanziarie;
c)
in via transitoria la continuità operativa tra lente
conferente e la società conferirai controllata è
assicurativa da disposizioni che prevedono la nomina di
membri del comitato di gestione od organo equivalente dellente
nel consiglio di amministrazione di componenti lorgano
di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;
d) gli
enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle
partecipazioni nelle società per azioni conferitarie,
costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione
di aumenti di capitale delle società medesime.
La relativa
riserva può essere investita in titoli della partecipata
ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno
previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche
e dei compresi;
f)
gli enti possono contrarre debiti con le società
in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle
stesse entro limiti prefissati. Per lammontare complessivo
dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i
proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva
di cui alla precedente lettera;
d)
ovvero a finalità gestionali dellente possono
essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di
strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla
istruzione, allarte e alla sanità;
h)
gli enti indicano la destinazione delleventuale residuo
netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo
dellart. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è
il seguente:
"Art.
1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1. Gli
enti creditizi pubblici iscritti allalbo di cui allart.
29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali
di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda
categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono
effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti
creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di
successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino
comunque società per azioni operanti nel settore
del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che
raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono
il risparmio a medio e lungo termine.
2.
Le operazioni di cui al comma precedente nonché i
conferimenti dazienda effettuati dai medesimi enti
in una o più società per azioni, già
iscritte nellalbo suddetto ovvero appositamente costituite
anche con atto unilaterale e aventi per oggetto lattività
svolta dallente conferente o rami di essa, sono regolati
dalle disposizioni del presente decreto".
- Si trascrivono
i primi tre commi dellart. 35 del testo unico delle
leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà
di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come
sostituiti dallarticolo unico della legge 26 maggio
1966, n. 371:
"Le Casse
di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria
debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti
annuali alla formazione ed allaumento di una massa
di rispetto.
Ove gli istituti
facenti parte di una federazione non abbiano costituito
tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia
della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno
sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della
federazione ai sensi dellart. 18 precedente, salvo
il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.
Gli altri
cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza
e di pubblica utilità".

Nota allart.
17:
- Il testo
dellart. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro
sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge,
è il seguente:
"Art.
3 (Disciplina in base ai accordi) - Nellosservanza
dei principi di cui allart. 97 della Costituzione
e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati
con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente
legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dellorganizzazione
del lavoro e del rapporto di impiego:
1)
il regime retributivo di attività, ad eccezione del
trattamento accessorio per servizi che si prestano allestero,
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche;
2)
i criteri per lorganizzazione del lavoro nellambito
della disciplina fissata fissata ai sensi dellart.
2, n. 1;
3)
lidentificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto
ai profili professionali ed alle mansioni;
4)
i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre
misure volte ad assicurare lefficienza degli uffici;
5)
lorario di lavoro, la sua durata e distribuzione,
i procedimenti di rispetto;
6)
il lavoro straordinario;
7)
i criteri per lattuazione degli istituti concernenti
la formazione professionale e laddestramento;
8)
le procedure relative allattuazione delle garanzie
del personale;
9)
i criteri per lattuazione della mobilità del
personale, nel rispetto delle inamovibilità previste
dalla legge.
Gli accordi sindacali disciplinano
i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nellambito
del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e
gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute
idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari di lavoro o di
turnazioni, compatibilmente con lorganizzazione dellamministrazione
di appartenenza".

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