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L. 266/91 NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 5:

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

"Art. 600 (Enti non riconosciuti) - Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi"

"Art. 786 (Donazione a ente non riconosciuto) - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".

"Art. 2659 (Nota di trascrizione) - chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, l’autorità giuridiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’art. 2826.

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne fare menzione nella nota di trascrizione.

Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [Articolo così sostituito dall’art. 1 della 27 febbraio 1985, n. 52]"

"Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte) - chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’art. 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto [Numero così sostituito dall’art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52];

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’art. 692".

Nota all’art. 8:

- Il testo dell’art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplicazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall’art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17-1. Il governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività delle imposizioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzione, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzati di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposta, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell’attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l’ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l’applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l’importo del 50 per cento dell’onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1- bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurano anche all’ammontare dell’acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l’importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10,65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino a un massimo di lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette dell’IVA, e dell’entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall’art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall’ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1".

Nota all’art. 9:

- Il testo dell’art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell’esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell’art. 2. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Nota all’art. 11:

- Il capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull’"accesso ai documenti amministrativi".

Nota all’art. 13:

- La Legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza".

Nota all’art. 15:

- Il testo dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all’art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell’arte e della sanità. Potranno essere, inoltre mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferirai dell’azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l’impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferirai; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l’ente conferente e la società conferirai controllata è assicurativa da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell’ente nel consiglio di amministrazione di componenti l’organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime.

La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compresi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l’ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera;

d) ovvero a finalità gestionali dell’ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all’arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell’eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo dell’art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all’albo di cui all’art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d’azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell’albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l’attività svolta dall’ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

- Si trascrivono i primi tre commi dell’art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall’articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all’aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell’art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

Nota all’art. 17:

- Il testo dell’art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (Disciplina in base ai accordi) - Nell’osservanza dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell’organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all’estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l’organizzazione del lavoro nell’ambito della disciplina fissata fissata ai sensi dell’art. 2, n. 1;

3) l’identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l’efficienza degli uffici;

5) l’orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l’attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l’addestramento;

8) le procedure relative all’attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l’attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza".

 

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