L. 266/91 LEGGE QUADRO VOLONTARIATO
Legge 11
agosto 1991, n. 266.
Legge-quadro sul volontariato
Art. 1 (Finalità e oggetto
della legge)
1.
La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la
funzione dellattività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone lautonomia
e ne favorisce lapporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La
presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2
(Attività di volontariato)
1.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite lorganizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2.
Lattività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dallorganizzazione
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per lattività
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
3.
La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
lorganizzazione di cui fa parte.

Art. 3
(Organizzazioni di volontariato)
1.
E considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere lattività
di cui allart. 2, che si avvalga in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
2.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con
lo scopo solidaristico.
3.
Negli accordi degli aderenti, nellatto costitutivo
o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile
per le diverse forme giuridiche che lorganizzazione
assume, devono essere espressamente previsti lassenza
di fini di lucro, la democraticità della struttura,
lelettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione
di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti lobbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dellassemblea degli
aderenti.
4.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare lattività
da esse svolta.
5.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nellambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate.

Art. 4
(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)
1.
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dellattività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
2.
Con decreto del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5
(Risorse economiche)
1.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria
attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi
di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche
e documentate attività o progetti; d) contributi
di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali.
2.
Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui allart. 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio dinventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dallatto costitutivo e dallo
statuto.
3.
I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.
Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano
gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla
loro forma giuridica, i beni che residuano dopo lesaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni
di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni
del codice civile.

Art. 6
(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome)
1. Le
regioni e le province autonome disciplinano listituzione
e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2.
Liscrizione ai registri è condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli
7 e 8.
3.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui allart.
3 e che alleghino alla richiesta copia dellatto costitutivo
e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4.
Le regioni e le province autonome determinano i criteri
per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare
il permanere dei requisiti e leffettivo svolgimento
dellattività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5.
Contro il provvedimento di diniego delliscrizione
o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6.
Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri allOsservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dallart. 12.
7.
Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate
di cui allart. 5, comma 1, con lindicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7
(Convenzioni)
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
sei mesi nei registri di cui allart. 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
2. Le
convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività oggetto della convenzione,
nonché_ il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3.
La copertura assicurativa di cui allart. 4 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dellente con il quale viene stipulata
la convenzione medesima.

Art. 8
(Agevolazioni fiscali)
1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato
di cui allart. 3, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dallimposta
di bollo e dallimposta di registro.
2.
Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
di cui allart. 3, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, non si considerano cessioni di beni
né prestazioni di servizi ai fini dellimposta
sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità
o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni
che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3.
Allart. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come
modificato dallart. 1 della legge 25 marzo 1991, n.
102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1,
e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno
introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite esclusivamente ai fini di solidarietà,
purché_ le attività siano destinate a finalità
di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione
da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
1, dovrà essere prevista la deducibilità delle
predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini
del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
4.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dellimposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dellorganizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dellentità delle attività,
decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9
(Valutazione dellimponibile)
1.
Alle organizzazioni di volontariato iScritte nei registri
di cui allart. 6 si applicano le disposizioni di cui
allart. 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito
dallart. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10
(Norme regionali e delle province autonome)
1.
Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare lautonomia
di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne
lo sviluppo.
2.
In particolare, disciplinano: a) le modalità cui
dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dellattività
di volontariato, allinterno delle strutture pubbliche
e di strutture convenzionate con le regioni e le province
autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui allart.
6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui
esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo
di priorità nella scelta delle organizzazioni per
la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme
di controllo, secondo quanto previsto dallart. 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno
delle attività di volontariato; f) la partecipazione
dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui allart. 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali
nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11
(Diritto allinformazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1.
Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
di cui allart. 6, si applicano le disposizioni di
cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi
statutari delle organizzazioni.
Art. 12
(Osservatorio nazionale per il volontariato)
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
lOsservatorio nazionale per il volontariato, presieduto
dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato
e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in al meno
sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. LOsservatorio,
che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere
al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse
svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e allestero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui allart.
6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire lapplicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e)
offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche-dati nei settori di competenza della presente
legge; f) pubblicare un rapporto biennale sullandamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione
delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino
periodico di informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti lattività
di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una
Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano
tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2.
E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente
i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13
(Limiti di applicabilità)
1. E
fatta salva la normativa vigente per le attività
di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14
(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)
1.
Per il funzionamento dellOsservatorio nazionale per
il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma
2 dellart. 12 e per lorganizzazione della Conferenza
nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso art. 12 è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2.
Allonere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per lanno finanziario 1991,
alluopo utilizzando parzialmente laccantonamento:
"Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3.
Le minori entrate derivanti dallapplicazione dei commi
1 e 2 dellart. 8, sono valutate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per lanno finanziario 1991, alluopo
utilizzando parzialmente laccantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15
(Fondi speciali presso le regioni)
1. Gli
enti di cui allart. 12, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti
che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi,
al netto delle spese di funzionamento e dellaccantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso
le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni
di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne lattività.
2.
Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto
alle operazioni di ristrutturazione di cui allart.
1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono
destinare alle medesime finalità di cui al comma
1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle
somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità
ai sensi dellart. 35, terzo comma, del regio decreto
25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.
3.
Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi
1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
nel la Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
(Norme transitorie e finali)
1.
Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per lattuazione
dei principi contenuti nella presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17
(Flessibilità nellorario di lavoro)
1.
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte
nei registri di cui allart. 6, per poter espletare
attività di volontariato, hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità di orario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con lorganizzazione aziendale.
2.
Allart. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi
sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori,
che prestino nellambito del comune di abituale dimora
la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni
di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
lorganizzazione dellamministrazione di appartenenza".
Con il Decreto
- Legge 28 febbraio 1994, n. 138 è stata apportata
una modifica allart.8 della legge n. 266/91 per la
parte relativa alle esenzioni IRPEG e ILOR sui proventi
da attività commerciale.
Art.18
D.L. 28.2.1994 n. 138
1. Il
secondo periodo del comma 4 dellarticolo 8 della legge
11 agosto, n. 266, è sostituto dal seguente:
"I criteri relativi al concetto
di marginalità di cui al periodo precedente, sono
fissati dal Ministro delle Finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

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