Provincia autonoma di
Trento
FONTI
NORMATIVE PRIMARIE
L.P.
13 febbraio 1992 n. 8 "Valorizzazione e
riconoscimento del volontariato sociale".
Art.
1
Finalità.
- Omissis.
- Omissis.
- La
Provincia promuove altresì le iniziative
di studio concernenti il volontariato
sociale e favorisce la formazione e l'aggiornamento
dei volontari.
Art.
5
Interventi
a favore del volontariato.
- La Giunta
provinciale può concedere contributi per
il sostegno della attività di formazione
e promozione del volontariato sociale
sulla base di specifici progetti a:
- organizzazioni
di volontariato iscritte all'albo di cui
all'articolo 3 ed operanti nel territorio
provinciale;
- organismi,
costituiti in prevalenza da
organizzazioni di volontariato iscritte
all'albo, che abbiano i requisiti
previsti dalla presente legge per l'iscrizione
all'albo stesso.
- Omissis.
- La Giunta
provinciale stabilisce inoltre le modalità
di presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la
determinazione della spesa massima
ammissibile, per la determinazione dell'entità
dei contributi, nonché per la
concessione degli stessi e di
rendicontazione dell'attività economica
e sociale.
- Omissis
Art.
8
Formazione
e aggiornamento dei volontari.
- La Giunta
provinciale, nell'ambito del piano
pluriennale per la formazione
professionale, è autorizzata a
promuovere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario
che opera in organismi di volontariato,
anche sulla base di proposte inoltrate
dagli organismi stessi. A detti corsi
possono partecipare anche i dipendenti
pubblici interessati.
§ 1.
Soggetto promotore e finanziatore
Dalla lettura
della legge provinciale si evince che la funzione
di impulso all'attività di formazione del
volontariato spetta:
- alla
Commissione provinciale per il
Volontariato.
Istituito presso
la Giunta provinciale si tratta di un organismo a
composizione mista di cui fanno parte tanto i
rappresentanti della Pubblica Amministrazione
quanto delle associazioni di volontariato. Tra le
varie funzioni ha appunto il compito di formulare
proposte in materia di formazione (si veda l'art.
7, comma 5, lettera a) della L.P. n. 8/1992). La
Commissione ha pertanto un ruolo meramente
propositivo.
Nell'ambito del
piano pluriennale per la formazione professionale
può organizzare anche su richiesta delle O.O.V.V.
corsi di formazione specifici ai quali possono
accedere anche gli stessi dipendenti pubblici (art.
8).
- alle
Organizzazioni di volontariato.
Esse possono:
- richiedere
alla Giunta provinciale l'organizzazione
di corsi ad hoc (art. 8);
- organizzare
autonomamente corsi di formazione
avvalendosi di contributi pubblici (art.
5).
Quest'ultimo in
particolare sembra essere il canale maggiormente
destinato ad essere impiegato per garantire la
formazione dei volontari, anche alla luce della
normativa adottata al fine di dare attuazione
alla legge provinciale (si vedano in ordine
cronologico le deliberazioni della Giunta
provinciale n. 3060/1996, n. 91/1997, n. 87/1998,
n. 61/1999 che dettano i criteri e le modalità
per la presentazione delle domande per l'erogazione
dei contributi pubblici destinati - anche - alla
formazione dei volontari nonché i criteri per la
determinazione della spesa massima ammissibile e
dell'entità dei contributi per la concessione
degli stessi e di rendicontazione dell'attività
economica e sociale).
La legge non
prevede che vengano stanziati fondi finalizzati
in via esclusiva alla formazione del volontariato.
I contributi provinciali destinati al
finanziamento di tali attività, infatti, gravano
-unitamente ad altre spese a favore del
volontariato- sul capitolo n. 84163 della legge
di bilancio. (1)
I finanziamenti
pubblici volti a sostenere i corsi organizzati
dalle stesse organizzazioni di volontariato sono
comunque parziali: generalmente, infatti, la
provincia contribuisce erogando all'associazione
richiedente l'ottanta per cento delle spese che
saranno ritenute ammissibili dallo stesso ente
pubblico in sede di valutazione e comunque un
importo non superiore alla differenza tra costi
ed entrate. (2)
§ 2.
Destinatari
Possono fruire
dei fondi pubblici destinati alla formazione
soltanto le organizzazioni di volontariato
iscritte nell'apposito albo e che operano nel
territorio provinciale ovvero quegli organismi
che, costituiti in prevalenza da associazioni
iscritte all'albo, abbiano i requisiti previsti
dall'art. 3 della legge provinciale sul
volontariato.
§ 3.
Modalità di accesso ai fondi.
adempimenti delle associazioni
Le
organizzazioni di volontariato interessate e
legittimate ad ottenere i contributi per la
formazione dei volontari debbono presentare al
Servizio attività socio-assistenziali della
Provincia ovvero agli uffici provinciali
decentrati:
- apposita
domanda sottoscritta dal legale
rappresentante della organizzazione;
- un
progetto che illustri l'attività di
formazione che si intende eseguire;
Il progetto deve
indicare: il tema dell'iniziativa, i tempi e le
fasi di realizzazione, i destinatari dell'intervento
(chi - distinguendo tra aderenti all'organizzazione
preponente e non - e quanti), il numero dei
relatori, i locali presso i quali si svolgerà il
corso;
- un
preventivo delle entrate e delle spese
inerenti alla realizzazione dell'attività
formativa.
In particolare
alla luce della deliberazione della Giunta
provinciale n. 61/1999 possono essere richiesti
soltanto: i compensi per i relatori (fino ad un
importo massimo orario prestabilito); le spese di
viaggio, vitto ed alloggio necessarie per
ospitare i formatori residenti in località
diversa dalla sede dell'iniziativa; spese di
viaggio sostenute dai volontari organizzatori (purché
autorizzate dall'organizzazione stessa); oneri
per l'acquisto di beni e servizi strumentali e/o
di supporto purché il loro utilizzo risulti
essenzialmente funzionale all'attività di
formazione (cancelleria, materiale didattico,
pubblicizzazione e stampa, organizzazione e
segreteria); oneri per gli eventuali canoni di
locazione dell'immobile sede dell'iniziativa.
Anche tali importi sono riconosciuti fino ad un
importo massimo orario o giornaliero prestabilito.
Richieste di
contributi non conformi alle voci di spesa ora
indicate ed alle relative finalità non saranno
pertanto finanziate in quanto inammissibili.
Le domande
devono essere presentate prima di dare avvio all'iniziativa
cui si riferisce la richiesta di finanziamento ed
entro il termine perentorio indicato nella
delibera annualmente adottata dalla Giunta
contenente criteri e modalità di presentazione
delle richieste di finanziamento. Il mancato
rispetto di questi requisiti è causa di
reiezione della domanda di contributo.
Una volta
presentate le domande di contributo il Servizio
attività socio assistenziali procede ad una loro
valutazione escludendo quelle ritenute
inammissibili per incompletezza della
documentazione o per carenza dei requisiti
richiesti (non vengono accolte ad esempio le
istanze presentate fuori termine, quelle soggette
a contributi di altri enti ovvero volte ad
attività diverse dalla formazione, quelle
concernenti la normale attività dell'associazione
- aggiornamento della biblioteca -, quelle
concernenti iniziative formative dirette all'utenza
in generale delle associazioni anziché ai
singoli volontari; quelle presentate allorquando
l'iniziativa aveva già preso avvio; quelle
richieste da associazioni che hanno stipulato una
convenzione con un ente pubblico in virtù della
quale le tariffe di rimborso sono comprensive
anche degli oneri per l'attività di formazione e
di aggiornamento dei volontari).
Il Servizio
competente (Servizio attività socio-assistenziali)
adotta direttamente i provvedimenti di impegno
spesa rispetto a tutte le domande ammesse.
In ogni caso i
contributi vengono erogati al termine dello
svolgimento dell'intervento formativo, previa
presentazione di una documentazione relativa all'attività
svolta e comprovante le entrate e le spese
sostenute. (3)
La Provincia di
Trento finanzia altresì le richieste di
contributi provenienti dalle associazioni che
intendono partecipare a corsi di formazione
organizzati da altri, rimborsando la quota di
iscrizione e le spese di viaggio, vitto ed
alloggio per un numero di partecipanti non
superiore a due e per un importo massimo
giornaliero di lire 250.000 a persona.
NOTE:
1) Come si
evince dai piani annuali per il volontariato
approvati dalla Giunta provinciale, al capitolo
di bilancio n. 84163 sono state stanziate nel
corso degli ultimi anni le seguenti somme: lire
500.000.000 nel 1995, lire 400.000.000 nel 1996,
lire 200.000.000 nel 1997, lire 200.000.000 nel
1998. Tali dotazioni finanziarie vengono
utilizzate non soltanto per finanziare le attivit\'e0
formative ma anche per far fronte ad altre spese
quali ad esempio le somme che la Provincia di
Trento eroga alle organizzazioni di volontariato
a titolo di rimbo rso degli oneri assicurativi
sostenuti dalle organizzazioni di volontariato
iscritte all'albo ai sensi dell'art. 4 della
legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n.
266 ovvero per sostenere le iniziative di studio
di cui all'art. 1, comma 3, L.P. n. 8/1992 e di
carattere sperimentale ed innovativo di cui all'art.
5, comma 5, L.P. n. 8/1992.
2) Sul punto v.
amplius infra § 3
3) Dalla
documentazione fornita dalla Provincia autonoma
di Trento la normativa in materia di formazione
del volontariato risulta attuata. In particolare
per quanto concerne gli ultimi anni risulta che
nel 1997 a fronte di 27 domande per attività di
formazione ritenute ammissibili sia stato erogato
alle associazioni un contributo definitivo pari a
lire 61.072.888; nel 1998 a fronte di 28 domande
ammissibili il contributo erogato è stato pari a
lire 91.938.456, nel 1999, a fronte di 30 domande
ammissibili, il contributo erogato è stato pari
a lire 146.953.662.
|
Provincia autonoma
di Trento
|
LEGGE
PROVINCIALE SUL VOLONTARIATO
|
L.P. 13 febbraio
1992 n. 8 |
MODALITA
DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE
|
Legge provinciale
sul volontariato artt. 1, 5, 8. |
DELEGA
ALLE PROVINCE
per la Formazione
Professionale
|
Non esiste legge
delega |
QUALI
TEMI DELLA FORMAZIONE
|
Anno 98
- Comunicazione
genitori/figli, educazione in
famiglia
- Handicap
- Informatica
- Soccorso
sul territorio
- Promozione
al volontariato / formazione
permanente
- Scrittura
e stampa braille
- Comunicazione
interna ed esterna dellassociazione
- Accoglienza
e affido
Anno
99
- Primo
soccorso
- Formazione
e promozione del volontariato
- Informatica
di primo e secondo livello per
volontari vedenti
- Seminario
per operatori di educazione allo
sviluppo
- Promozione
attività per ragazzi e bambini
disabili a sostegno delle
famiglie
- Corso
per famiglie di disabili
- Informazione
ed educazione alla sessualità
- Emergenza
118
- Promozione
al volontariato
- Ruolo
della famiglia
- Abilitazione
per volontari di B.L.S.
- Educazione
allascolto, al dialogo e
alla comunicazione
- Corso
base per volontariato socio-sanitario
|
CENTRI
DI SERVIZIO
|
E stato
istituito un Centro di servizio con
deliberazione del Comitato di Gestione
del fondo speciale per il Volontariato (vedi spazio apposito) |
ASS.TO
DI RIFERIMENTO
/
REFERENTI
|
Ass.to alle
Politiche Sociali e Salute
Via Galli, 4 38100 Trento
Tel. 0461/494150 fax 0461/494177
Dirig. del Servizio: dott.ssa Rosanna
GiordaniResp. Settore volontariato
del Servizio attività socio -
assistenziali dott. Stefano Malena
Tel. 0461/494126 fax 0461/494149
|
SITO
INTERNET
E-MAIL
|
Sito generale: http://www.provincia.tn.it E-mail: serv.asa@provincia.tn.it
|
I
centri di servizio
1
Centro Servizi per il
Volontariato CSV
Via Sighele, 7
38100 Trento
Tel. 0461/390994
Fax 0461/396458
|