Sicilia
FONTI NORMATIVE PRIMARIE
L.R. 7 Giugno
1994, N. 22 "Norme sulla valorizzazione dellattivitā
di volontariato"
Art. 15
Proposte delle
organizzazioni di volontariato in materia di formazione e
aggiornamento
- Entro il 31 dicembre dellanno
precedente, le organizzazioni di volontariato o gruppi di
esse possono proporre allOsservatorio iniziative di
formazione e aggiornamento anche per far fronte a nuove
emergenze che richiedano lacquisizione di
specifiche competenze.
§ 1. Soggetto
promotore e finanziatore
La funzione di impulso alla
attivitā di formazione del volontariato spetta alle
organizzazioni di volontariato o a gruppi di esse. Le iniziative
di formazione da queste promosse devono essere trasmesse allOsservatorio
regionale sul volontariato il quale ha tra le proprie funzioni
quella di fissare i criteri generali per lo svolgimento dei
corsi di preparazione e di aggiornamento predisposti dalle
organizzazioni di volontariato, nel rispetto della autonomia e
della scelta dei contenuti e dellautonomia didattica (art.
11, comma 2, lett. g).
Nella legge non č indicato
nessun canale specifico attraverso il quale realizzare la
formazione.
Dalla lettura della normativa
non si comprende, infatti, se lorganizzazione e la gestione
dei corsi di formazione richiesti dalle OO.VV. spetti alla
Regione o se viceversa sia la medesima ad erogare i contributi
per sostenere le iniziative di formazione proposte dalle
associazioni previa presentazione di progetti.
§ 2. Destinatari
Laddove la formazione sia
sostenuta economicamente dalla Regione tramite la erogazione di
contributi, questi possono essere richiesti soltanto dalle OO.VV.
iscritte al Registro Regionale. Lart. 9 della l. r. infatti
prevede che possono ottenere contributi dallo Stato, dalle
Regioni dagli enti locali od altre istruzioni pubbliche solo le
organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro
regionale.
Nulla dice la legge laddove i
corsi siano promossi dalla Regione o dallOsservatorio.
§ 3. Modalitā di
accesso ai fondi. Adempimenti delle Associazioni.
Non risultano adottate delibere
o comunque provvedimenti di attuazione della normativa in esame
contenenti i criteri e le modalitā di accesso ai fondi.
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Sicilia
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LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO
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L.R. 7 giugno 1994, n. 22 |
MODALITA DI ACCESSO AI FONDI / FONTI
NORMATIVE
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Legge regionale volont. art. 15 Inattuata.
Non giunte proposte
dalle Associazioni le quali provvedono autonomamente a
finanziarsi i corsi di formazione.
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DELEGA ALLE PROVINCE
per la Formazione Professionale
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Non esiste legge delega |
QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE
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La legge regionale č rimasta di fatto
inattuata; allOsservatorio non č mai giunta da
parte delle Associazioni alcuna proposta per realizzare
iniziative di formazione. Le associazioni provvedono
autonomamente a finanziarsi i corsi di formazione ed
aggiornamento. |
CENTRI DI SERVIZIO
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Non ancora istituiti |
ASS.TO DI RIFERIMENTO
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REFERENTI
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Gruppo 13° - Ass.to Enti Locali
Direzioni affari sociali Dirigente: dott. Giovanni Dionisio tel.
091/6964581
Funzionario: dott.
Edoardo Pletto tel. 091/6964291
Fax 091/6964739
653 - 364
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SITO INTERNET
E-MAIL
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Internet: http://www.regione.sicilia.it/ricerca/ |
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