Sicilia

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 7 Giugno 1994, N. 22 "Norme sulla valorizzazione dell’attivitā di volontariato"

Art. 15

Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia di formazione e aggiornamento

  1. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente, le organizzazioni di volontariato o gruppi di esse possono proporre all’Osservatorio iniziative di formazione e aggiornamento anche per far fronte a nuove emergenze che richiedano l’acquisizione di specifiche competenze.

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore

La funzione di impulso alla attivitā di formazione del volontariato spetta alle organizzazioni di volontariato o a gruppi di esse. Le iniziative di formazione da queste promosse devono essere trasmesse all’Osservatorio regionale sul volontariato il quale ha tra le proprie funzioni quella di fissare i criteri generali per lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento predisposti dalle organizzazioni di volontariato, nel rispetto della autonomia e della scelta dei contenuti e dell’autonomia didattica (art. 11, comma 2, lett. g).

Nella legge non č indicato nessun canale specifico attraverso il quale realizzare la formazione.

Dalla lettura della normativa non si comprende, infatti, se l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione richiesti dalle OO.VV. spetti alla Regione o se viceversa sia la medesima ad erogare i contributi per sostenere le iniziative di formazione proposte dalle associazioni previa presentazione di progetti.

§ 2. Destinatari

Laddove la formazione sia sostenuta economicamente dalla Regione tramite la erogazione di contributi, questi possono essere richiesti soltanto dalle OO.VV. iscritte al Registro Regionale. L’art. 9 della l. r. infatti prevede che possono ottenere contributi dallo Stato, dalle Regioni dagli enti locali od altre istruzioni pubbliche solo le organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale.

Nulla dice la legge laddove i corsi siano promossi dalla Regione o dall’Osservatorio.

§ 3. Modalitā di accesso ai fondi. Adempimenti delle Associazioni.

Non risultano adottate delibere o comunque provvedimenti di attuazione della normativa in esame contenenti i criteri e le modalitā di accesso ai fondi.

 

 

Sicilia

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 7 giugno 1994, n. 22

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

Legge regionale volont. art. 15

Inattuata.

Non giunte proposte dalle Associazioni le quali provvedono autonomamente a finanziarsi i corsi di formazione.

DELEGA ALLE PROVINCE

per la Formazione Professionale

Non esiste legge delega

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

La legge regionale č rimasta di fatto inattuata; all’Osservatorio non č mai giunta da parte delle Associazioni alcuna proposta per realizzare iniziative di formazione. Le associazioni provvedono autonomamente a finanziarsi i corsi di formazione ed aggiornamento.

CENTRI DI SERVIZIO

Non ancora istituiti

ASS.TO DI RIFERIMENTO

/

REFERENTI

Gruppo 13° - Ass.to Enti Locali – Direzioni affari sociali

Dirigente: dott. Giovanni Dionisio tel. 091/6964581

Funzionario: dott. Edoardo Pletto tel. 091/6964291

Fax 091/6964739 – 653 - 364

SITO INTERNET

E-MAIL

Internet: http://www.regione.sicilia.it/ricerca/

 



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