Sardegna

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 13 settembre 1993, n. 39

Art. 18

Formazione e aggiornamento dei volontari

  1. La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del volontariato.
  2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli assessori competenti per materia, approva – sentita la competente Commissione consiliare – un programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in progetti specifici per ogni settore e sezione di attività del volontariato.
  3. Per l’attuazione dei singoli progetti l’Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall’art. 13, commi 4 e 5.

§ 1 Soggetto promotore

Dalla lettura della legge regionale si evince che il soggetto deputato a promuovere la formazione dei volontari è la Regione; in particolare spetta alla Giunta regionale approvare, all’interno del programma triennale di formazione professionale, progetti specifici per ogni settore di intervento del volontariato proposti dall’Assessore alla formazione professionale di concerto con gli assessori competenti per materia.

§ 2 Destinatari

Nella legge regionale non è contenuto alcun riferimento ai requisiti che devono possedere le organizzazioni di volontariato per poter accedere ai corsi di formazione.

Si può desumere però che – anche sulla base di quanto dispone la normativa generale sul volontariato - per poter beneficiare dei contributi pubblici sia necessario che le associazioni di volontariato siano iscritte al Registro regionale.

Per poter stipulare convenzioni con la Regione – lo strumento con cui possono essere realizzati i singoli progetti – le OO.VV. devono essere iscritte da almeno 6 mesi al Registro regionale del volontariato e devono dimostrare attitudine e capacità operativa.

§ 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni.

Secondo quanto dispone l’art. 18 della L. R., le attività di formazione dei volontari ricevono finanziamenti all’interno del programma triennale di formazione professionale approvato dalla Giunta regionale.

La legge regionale riconosce un importante ruolo alla formazione dei volontari, tanto da porre - tra i criteri di priorità nella scelta dei soggetti con cui stipulare convenzioni – due riferimenti alle attività formative:

  • eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari da impiegare nell’erogazione delle prestazioni;
  • modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari.
 

Sardegna

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 13 settembre 1993, n. 39.

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

Legge regionale volont. art. 18 (prevede un programma triennale legato alla formazione )

La F. professionale ha un capitolo di spesa per il Volont.

C'è stato un 1° Piano triennale ('95-'96-'97) slittato fino al '98 perché non sono stati utilizzati tutti i fondi stanziati,

Il 2° Piano triennale è stato presentato in Giunta e deve essere ancora approvato

DELEGA ALLE PROVINCE

in materia di formazione professionale

Non esiste legge delega

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

 

CENTRI DI SERVIZIO

Attualmente il C.d.S. è unico con delegazioni provinciali (vedi spazio apposito)

ASS.TO DI RIFERIMENTO

/

REFERENTI

Ass.to Sociale Osservatorio regionale Volontariato

Dott. Aldo Manca tel. 070/6062219

Centro Regionale di F. Professionale c/o Ass.to al Lavoro in collaborazione con l’Osservatorio regionale Volontariato curano la formazione dei volontari.

Dott. Antonello Magia tel. 070/6065636

SITO INTERNET

E-MAIL

Sito generale: http://www.regione.sardegna.it/

I centri di servizio

1

Centro Servizi per il Volontariato "Sardegna solidale"
c/o Associazione La Strada
Via Pessagno, 4 c.p. 281 09100 Cagliari
Tel. 070/345069
fax 070/345032
Numero verde 167/150440
Sito internet:
http://www.sardegnasolidale.it
e-mail:
sardegnasolidale@interbusiness.it

Presidente: Giampiero Farru
Direttore: Salvatore Pani

 

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