Molise

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 27 gennaio 1995, n. 3 "Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266". (1)

Art. 5

Corsi di formazione

  1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
  2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3 la possibilità di organizzare attività formativa nei settori di competenza.
  3. Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione consiliare e l'Osservatorio regionale sul Volontariato di cui all'art. 7, approva entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno programmi semestrali degli interventi formativi, rescindendo dal parere dei predetti organi qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.
  4. I corsi di cui al precedente comma sono aperti agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro istituito dall'articolo 3.

Art. 9

Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato

  1. In relazione a quanto previsto dall’art.10 della legge n. 266/91, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche documentate attività o per progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro istituito dall’art. 8.
  2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
  3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’Osservatorio regionale, sentita la Commissione consiliare, indicando le modalità di erogazione delle relative somme omissis
  4. omissis
  5. omissis

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore

La funzione di impulso all'attività di formazione del volontariato spetta:

  • alla Regione Molise e alle Province (2)

La Regione Molise, nell'ambito della programmazione semestrale in materia di formazione professionale organizza e finanzia corsi di formazione specifici a favore delle OO.VV.. Spetta alla Giunta approvare i programmi degli interventi formativi previo parere della Commissione consiliare e dell'Osservatorio regionale sul Volontariato che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.

  • alle Organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. n. 3/1995 alle organizzazioni di volontariato è, infatti, consentito di organizzare autonomamente e di gestire corsi di formazione avvalendosi di contributi pubblici previa presentazione di appositi progetti.

Quest’ultimo in particolare sembra essere il canale destinato ad essere impiegato per garantire la formazione dei volontari, anche alla luce della normativa deputata a dare attuazione alla legge regionale (si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 1152 del 12.04.1997 che contiene le "Linee guida per la elaborazione ed il successivo esame dei progetti e delle attività finanziabili").

§ 2. Destinatari

Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le OO.VV. iscritte nel Registro regionale (art. 5, comma 2). Alla medesima condizione è subordinata la partecipazione dei volontari ai corsi organizzati dalla Regione (art. 5 comma 4).

§ 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e interessate a richiedere i contributi per la formazione dei volontari debbono presentare all’Osservatorio regionale per il volontariato presso l’Assessorato regionale alla Sicurezza sociale:

  • apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione

Per ciascuna organizzazione non può essere presentata più di una richiesta nel corso di un anno; (3)

  • un progetto che illustri in maniera particolareggiata l’attività di formazione che si intende eseguire.

Il progetto deve indicare: l’obiettivo, i contenuti, tempi e fasi di realizzazione, i destinatari dell’intervento (chi e quanti), l’ambito territoriale di realizzazione, l’eventuale coinvolgimento di soggetti non volontari (chi, quanti e qualifiche) ed il capo progetto (qualifica modalità e tempi di partecipazione);

  • un preventivo delle spese per realizzare il programma di formazione dei volontari distinto per voci indicante altresì l’entità del contributo richiesto (4)

In particolare alla luce della deliberazione della Giunta regionale n. 1152 del 1997 possono essere richiesti soltanto: gli oneri per le prestazioni del personale non volontario coinvolto nella realizzazione del progetto, gli oneri per l’adeguamento dei locali e delle strutture necessarie per la realizzazione dell’iniziativa purché siano proporzionati all’economia del progetto; gli oneri per i canoni di locazione dei locali ove si realizza il progetto; gli oneri per l’acquisto di beni strumentali e di materiale e attrezzature varie.

Le domande devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo raccomandata.

Una volta presentata la documentazione richiesta la Giunta regionale, alla luce delle valutazioni espresse dallo stesso Osservatorio approva i progetti ritenuti ammissibili. (5)

Costituiscono requisiti di priorità: originalità e sperimentazione; metodologie e tecniche innovative; capacità di fare rete; valenza sociale; progetti finanziati per la prima volta.

Il finanziamento viene erogato in due fasi: il 50% all’inizio della realizzazione del progetto, l’altro 50% a conclusione dell’iniziativa finanziata.

La legge non prevede che vengano stanziate somme finalizzate in via esclusiva alla formazione del volontariato. I contributi regionali destinati al finanziamento dei corsi, infatti, gravano – unitamente agli altri fondi destinati a favore del volontariato – sul capitolo n. 38600 della legge di bilancio.

Giova in ultimo sottolineare il rilievo che la legge regionale in esame ha attribuito alla formazione dei volontari tanto da contemplarla tra i requisiti di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni (art. 11, comma 4, lettera i), L.R. n. 3/1995).

Si allegano i moduli della domanda per richiedere i contributi predisposti dalla Regione Molise.

* Modulo per richiesta di finanziamenti


NOTE:

1) La presente legge è stata modificata da L.R. 18 marzo 1997 n. 5 pubblicata su BUR 1 aprile 1997 n. 7

2) Le competenze in materia di formazione sono state recentemente delegate alle Province con la legge regionale n. 35/1999 in attuazione del D.L.vo n. 112/1998.

3) Alla quale deve essere allegato il certificato penale e dei carichi pendenti del legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il bilancio consuntivo dell'anno antecedente a quello in cui si presenta l'istanza ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

4) Non sono suscettibili di contributo le spese legate al funzionamento dell'organizzazione e quelle non dirette alla realizzazione del progetto. Il contributo viene erogato nella sua interezza compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziate dalla Regione.

5) Saranno escluse le domande presentate fuori termine o da organizzazioni di volontariato non iscritte nel Registro regionale, le istanze prive della documentazione richiesta o generiche e relative ad interventi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

 

 

Molise

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 27 01 1995, n. 3

Modifiche:
L.R. 18.03.1997, n. 5 - BUR 01.04.97 n. 7

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

Legge regionale volont. art. 5 e art. 9

DELEGA ALLE PROVINCE

in materia di formazione professionale

L.R. n. 35 del 1999 in attuazione del D. Lg.vo 112/98

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

Da informazioni assunte presso la Regione Molise, ad oggi, non risulta che la Regione abbia organizzato direttamente corsi di formazione a favore delle OO.VV. né erogato fondi volti a finanziare specifici progetti.

CENTRI DI SERVIZIO

Attualmente i C.d.S. sono tre istituiti con apposito bando pubblicato sul BUR del 31.12.1997 n. 26 del Comitato di Gestione del fondo speciale per il Volontariato (vedi spazio apposito)

ASS.TO DI RIFERIMENTO

/

REFERENTI

Ass.to alla Sanità e Sicurezza Sociale

Settore Sicurezza Sociale
Dirigente: Dott.ssa Maria Concetta Florio
Tel. 0874/429447 – fax 0874/429569

Funzionario: Dott. Michele Colavita
Tel. 0874/429294 – fax 0874/429569

SITO INTERNET

E-MAIL

Internet: www.regione.molise.it

I centri di servizio

1

Centro di Servizi volontariato
c/o ADMO – AVIS
Via Duca d’Aosta, 30/i
86100 Campobasso
Tel. 0874/97440
fax 0874/4150000

Presidente: Eugenio Astore

2

CENTRO di servizio per il Volontariato "Il Melograno"
Via M. T. Cicerone, 1
86035 Larino (CB)
Tel/fax 0874/824519
e-mail:
melograno@mail.clio.it

Presidente: don Antonio Mastantuono
Referente: Bianca Biondi Fuso

3

AFASEV Associazione famiglie degli svantaggiati e dei volontari
Località Salietto
86170 Isernia
Sede amministrativa: tel/fax 0865/414575
Sede operativa: tel fax 0865/415510

Presidente: Peppino Cerrone
Referente: Elio Tartaglione

 

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