Marche

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 13 aprile 1995, n. 48 "Disciplina del volontariato".

Art. 2

Interventi della Regione

  1. La giunta regionale, in relazione alle finalità della presente legge:

omissis …

c) favorisce la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse nel territorio regionale;

omissis…

Art. 9

Formazione qualificazione ed aggiornamento del personale volontario

  1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
  2. Le organizzazioni di volontariato che intendono gestire direttamente i corsi di cui al comma 1 devono presentare alla presidenza della giunta regionale specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento dei corsi.
  3. I corsi di cui al comma 1 e 2 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3.

Art. 10

Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato

  1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3.
  2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio. (1)
  3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

Omissis…

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore.

Dalla lettura della legge regionale si evince che la funzione di impulso all'attività di formazione spetta:

  • alla Regione.

La Regione Marche può organizzare corsi di formazione destinati alle organizzazioni di volontariato, ovvero può promuovere l'attività di formazione finanziando le iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato;

  • alle Organizzazioni di volontariato.

Possono autonomamente organizzare e gestire corsi di formazione destinati agli aderenti richiedendo alla regione l'erogazione di specifici contributi, previa presentazione di appositi progetti.

§ 2. Destinatari.

Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale (art. 3). Alla medesima condizione è subordinata la partecipazione dei volontari alle iniziative organizzate dalla Regione.

§ 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato interessate e legittimate a richiedere i contributi per la formazione debbono presentare alla Presidenza della Giunta Regionale:

  • apposita domanda; (2)
  • un progetto che illustri in maniera particolareggiata l'attività di formazione che si intende eseguire.

Il progetto dovrà probabilmente indicare: i destinatari dell'intervento (chi e quanti); i soggetti formatori; tempi e fasi di realizzazione del progetto.

Al progetto verosimilmente dovrà essere allegato un preventivo delle spese stimate necessarie per la realizzazione del programma di formazione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 luglio di ciascun anno.

Una volta presentata le domande il dirigente preposto alla formazione, previo parere dell'osservatorio regionale, provvede alla ripartizione ed erogazione dei fondi tra le organizzazioni richiedenti, secondo i criteri formulati dalla giunta regionale.

La legge non prevede che vengano stanziati fondi finalizzati in via esclusiva alla formazione del volontariato. I contributi regionali destinati al finanziamento dei corsi, infatti, gravano - unitamente agli alti contributi destinati a favore del volontariato - su apposito capitolo della legge di bilancio.

Giova in ultimo sottolineare l'importanza che la Regione Marche ha attribuito alla formazione dei volontari tanto da contemplarla, tra i requisiti di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione di convenzioni (si veda l'art. 6, comma 1, lettera a) della L.R. n. 48/1995).

NOTE:

1) Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 g iugno 1998, n. 20: secondo la precedente normative il termine per la presentazione delle domande era fissato al 31 marzo.

2) Presumibilmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato richiedente.

 

 

Marche

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 13 aprile 1995, n. 48

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

Legge regionale volontariato art. 9

Modifiche:
art. 10 sostituzione della data di domanda

DELEGA ALLE PROVINCE

in materia di Formazione Professionale

Non esiste legge delega

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

Da informazioni assunte presso la Regione Molise non risultano ad oggi mai essere stati organizzati dalla Regione corsi di formazione né erogati dal medesimo Ente fondi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato.

CENTRI DI SERVIZIO

E’ presente 1 C.d.S istituito dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato. (vedi spazio apposito)

ASS.TO DI RIFERIMENTO

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Centralino
Tel. 071/8061

Ass.to Sanità e Servizi sociali
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Coordinatore: Alessandro Fedeli
Referente Formazione: Teresa Spampanato

 

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