Friuli Venezia Giulia

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 20 febbraio 1995, n. 12 "Disciplina tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato"

Art. 8

Rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato.

  1. L'Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari e sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe ed altre di formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art.6 o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate.
  2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del dirigente preposto al Servizio di volontariato; il decreto medesimo stabilisce le modalità di rendicontazione.
  • 2 bis. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti al comma 1 sono presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno alla presidenza della Giunta regionale. Le domande stesse devono essere corredate da:
    1. relazione illustrativa dell'iniziativa;
    2. preventivo di spesa. (1)
    1. L'Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività stesse.

    Art. 9

    Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari.

    1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale in ordine ad attività da svolgere in settori specifici.
    2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla Regione.

    § 1 Soggetto promotore e finanziatore.

    Dalla lettura della legge regionale si evince che la funzione di impulso alla attività di formazione del volontariato spetta:

    • al Comitato regionale del volontariato;
    • alle organizzazioni di volontariato.

    In particolare il Comitato è un organismo previsto dalla legge sul volontariato a composizione mista di cui fanno parte tanto i rappresentanti della Pubblica Amministrazione quanto delle associazioni di volontariato, il quale, tra l'altro, ha appunto il compito di proporre iniziative di formazione (si veda l'art 4 della L.R. n. 12/1995).

    Una maggiore attenzione la legge dedica alle associazioni di volontariato le quali possono:

    • usufruire dei corsi di formazione organizzati autonomamente dalla Regione in ambiti specifici. In questo caso la legge prevede particolari agevolazioni a favore delle organizzazioni le quali hanno diritto di partecipare ai corsi gratuitamente (art. 9 , comma 2);
    • richiedere alla Direzione regionale della formazione l'organizzazione di corsi ad hoc (art. 9, comma 1);
    • organizzare autonomamente corsi di formazione avvalendosi dei contributi pubblici (art. 8).

    Quest'ultimo in particolare sembra essere il canale maggiormente destinato ad essere impiegato per garantire la formazione dei volontari, anche alla luce della normativa destinata a dare attuazione alla legge regionale (si veda la deliberazione della Giunta regionale, 4 ottobre 1996, n. 4348 che detta i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi destinati alla formazione dei volontari).

    I contributi regionali destinati alle associazioni di volontariato per il finanziamento dei corsi di formazione sono determinati con la legge di bilancio al capitolo 800 denominato "Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari". Si tratta sempre di un finanziamento parziale: la regione contribuisce, infatti, erogando all'associazione il novanta per cento delle spese necessarie a sostenere la formazione e comunque un importo non superiore ai costi effettivamente sostenuti.

    Ad ogni modo la Regione al fine di sostenere tali attività può altresì concedere alle associazioni l'utilizzo gratuito delle proprie strutture (art. 8, comma 3).

    § 2 Destinatari.

    Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale (art. 8, comma 1). Anche la fruizione alle altre iniziative organizzate direttamente dalla Regione è subordinata alla iscrizione della associazione nel registro regionale.

    § 3 Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni.

    Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale interessate ed ad ottenere i contributi per la formazione dei volontari debbono presentare al Presidente della Giunta regionale:

    • apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante della organizzazione.

    La domanda può essere presentata da una singola associazione ovvero da più associazioni congiuntamente anche per la realizzazione di un progetto integrato involgente vari settori (punto 2 Del. Giunta Reg. 4348/1996)

    • un progetto che illustri in maniera particolareggiata l'attività di formazione che si intende eseguire.

    Il progetto deve indicare: i destinatari dell'intervento (chi e quanti) ed il relativo ambito territoriale; l'eventuale coinvolgimento di altre associazioni nella gestione dell'intervento; i formatori volontari e non ed il capo progetto (chi, quanti, qualifiche, tipo d'impegno, etc…); tempi e fasi di realizzazione del progetto.

    • un preventivo delle spese per realizzare il programma di formazione e aggiornamento dei volontari distinto per voci, indicante altresì l'entità del contributo gravante sull'organizzazione o finanziata da altri soggetti pubblici o privati.

    In particolare alla luce della deliberazione della giunta regionale n. 4348/1996 possono esser richiesti soltanto: gli oneri per retribuire i formatori non volontari e non legati all'associazione proponente da rapporto di lavoro; gli oneri per canoni di locazione purché l'utilizzo dell'immobile sia necessario allo svolgimento dell'attività formativa; gli oneri per l'acquisto di beni strumentali purché risultino essenziali per la realizzazione del progetto nonché congrui ed adeguati rispetto al progetto ed ai suoi destinatari; gli oneri per l'acquisto di materiale di supporto purché tali spese non siano prevalenti nell'ambito del progetto; le spese per la copertura assicurativa dei volontari coinvolti nel progetto.

    Richieste di contributi non conformi alle voci di spesa ora indicate ed alle relative finalità non saranno pertanto finanziate.

    Tutta la documentazione richiesta deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato richiedente. Il progetto dell'intervento deve essere sottoscritto anche dal Capo progetto.

    Le domande devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

    Il dirigente preposto al Servizio di volontariato, con decreto, assegna i contributi all'associazione richiedente, stabilendo altresì le modalità di rendicontazione.

    Dalla lettura della deliberazione della Giunta Regionale si evince che, laddove il progetto venga approvato, il finanziamento non è necessariamente pari al novanta per cento della somma richiesta dall'associazione, bensì massimo pari al novanta per cento delle spese che saranno ritenute ammissibili in quanto conformi alle prescrizioni indicate al punto 3 della predetta delibera ed in ogni caso mai superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

    Giova in ultimo sottolineare l'importanza che la regione Friuli Venezia Giulia ha attribuito alla formazione dei volontari tanto da contemplarla tra i requisiti di priorità nella scelta delle associazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni.

    Si segnala che l'ufficio Servizio del Volontariato ha predisposto dei moduli di domanda per richiedere i contributi completi di tutte le prescrizioni richieste dalla normativa vigente di cui si allega copia.

    * Modulo per richiesta di finanziamenti


    NOTE:

    1) Il comma 2 bis è stato inserito nella presente legge dall'art. 18 L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.

     

     

    Friuli Venezia Giulia

    LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

    L.R. 20 febbraio 1995, n. 12
    Modifiche
    L.R. 9 febbraio 1996 n. 11

    MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

    Legge regionale n. 12/95 artt. 8 e 9
    Legge regionale n. 11/96 art. 18
    Delebera della G.R. 4 ottobre 1996 n. 4348

    DELEGA ALLE PROVINCE

    per la Formazione Professionale

    Non esiste legge delega

    QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

    Aggiornamento professionale, educazione alla solidarietà, orientamento al volontariato

    CENTRI DI SERVIZIO

    Pubblicato il Bando sul BUR del 19 gennaio 2000

    ASS.TO DI RIFERIMENTO

    /

    REFERENTI

    Servizio del Volontariato c/o Assessore al Volontariato

    Dirigente Franco Franzutti tel. 040/637228
    Funzionario Chiara Lozer tel. 040/3775086
    Balanzin Lucia tel. 040/3775199

    SITO INTERNET

    E-MAIL

    e-mail: s.volontariato@regione.fvg.it

     

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