Friuli Venezia Giulia
FONTI
NORMATIVE PRIMARIE
L.R.
20 febbraio 1995, n. 12 "Disciplina tra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato"
Art.
8
Rapporti
tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali
e le organizzazioni di volontariato.
- L'Amministrazione
regionale può assumere iniziative
finalizzate alla promozione della cultura
della solidarietà ed all'orientamento
dei volontari e sostiene, con l'erogazione
di contributi, iniziative analoghe ed
altre di formazione ed aggiornamento dei
volontari promosse dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro di
cui all'art.6 o dalle forme di
coordinamento regionale statutariamente
disciplinate.
- Alla
concessione dei contributi di cui al
comma 1 si provvede con decreto del
dirigente preposto al Servizio di
volontariato; il decreto medesimo
stabilisce le modalità di
rendicontazione.
2 bis. Le
domande intese ad ottenere i contributi
previsti al comma 1 sono presentate entro
il mese di febbraio di ciascun anno alla
presidenza della Giunta regionale. Le
domande stesse devono essere corredate da:
- relazione
illustrativa dell'iniziativa;
- preventivo
di spesa. (1)
- L'Amministrazione
regionale e gli Enti locali possono
concedere in uso gratuito immobili o
locali propri alle organizzazioni di
volontariato per lo svolgimento delle
attività stesse.
Art.
9
Formazione
ed aggiornamento professionale dei volontari.
- Le
organizzazioni di volontariato registrate
possono richiedere alla Direzione
regionale della formazione professionale
l'organizzazione di corsi finalizzati
alla formazione ed all'aggiornamento
professionale in ordine ad attività da
svolgere in settori specifici.
- Le
organizzazioni di volontariato possono
partecipare gratuitamente ai corsi di
formazione ed aggiornamento organizzati
dalla Regione.
§ 1 Soggetto
promotore e finanziatore.
Dalla lettura
della legge regionale si evince che la funzione
di impulso alla attività di formazione del
volontariato spetta:
- al
Comitato regionale del volontariato;
- alle
organizzazioni di volontariato.
In particolare
il Comitato è un organismo previsto dalla legge
sul volontariato a composizione mista di cui
fanno parte tanto i rappresentanti della Pubblica
Amministrazione quanto delle associazioni di
volontariato, il quale, tra l'altro, ha appunto
il compito di proporre iniziative di formazione (si
veda l'art 4 della L.R. n. 12/1995).
Una maggiore
attenzione la legge dedica alle associazioni di
volontariato le quali possono:
- usufruire
dei corsi di formazione organizzati
autonomamente dalla Regione in ambiti
specifici. In questo caso la legge
prevede particolari agevolazioni a favore
delle organizzazioni le quali hanno
diritto di partecipare ai corsi
gratuitamente (art. 9 , comma 2);
- richiedere
alla Direzione regionale della formazione
l'organizzazione di corsi ad hoc (art.
9, comma 1);
- organizzare
autonomamente corsi di formazione
avvalendosi dei contributi pubblici (art.
8).
Quest'ultimo in
particolare sembra essere il canale maggiormente
destinato ad essere impiegato per garantire la
formazione dei volontari, anche alla luce della
normativa destinata a dare attuazione alla legge
regionale (si veda la deliberazione della Giunta
regionale, 4 ottobre 1996, n. 4348 che detta i
criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi
destinati alla formazione dei volontari).
I contributi
regionali destinati alle associazioni di
volontariato per il finanziamento dei corsi di
formazione sono determinati con la legge di
bilancio al capitolo 800 denominato "Spese e
contributi per la promozione della cultura della
solidarietà e l'orientamento dei volontari".
Si tratta sempre di un finanziamento parziale: la
regione contribuisce, infatti, erogando all'associazione
il novanta per cento delle spese necessarie a
sostenere la formazione e comunque un importo non
superiore ai costi effettivamente sostenuti.
Ad ogni modo la
Regione al fine di sostenere tali attività può
altresì concedere alle associazioni l'utilizzo
gratuito delle proprie strutture (art. 8, comma 3).
§ 2 Destinatari.
Possono fruire
dei fondi pubblici destinati alla formazione
soltanto le associazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale (art. 8, comma 1). Anche
la fruizione alle altre iniziative organizzate
direttamente dalla Regione è subordinata alla
iscrizione della associazione nel registro
regionale.
§ 3 Modalità
di accesso ai fondi. Adempimenti delle
associazioni.
Le
organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale interessate ed ad ottenere i
contributi per la formazione dei volontari
debbono presentare al Presidente della Giunta
regionale:
- apposita
domanda sottoscritta dal legale
rappresentante della organizzazione.
La domanda
può essere presentata da una singola
associazione ovvero da più associazioni
congiuntamente anche per la realizzazione di
un progetto integrato involgente vari settori
(punto 2 Del. Giunta Reg. 4348/1996)
- un
progetto che illustri in maniera
particolareggiata l'attività di
formazione che si intende eseguire.
Il progetto
deve indicare: i destinatari dell'intervento
(chi e quanti) ed il relativo ambito
territoriale; l'eventuale coinvolgimento di
altre associazioni nella gestione dell'intervento;
i formatori volontari e non ed il capo
progetto (chi, quanti, qualifiche, tipo d'impegno,
etc
); tempi e fasi di realizzazione del
progetto.
- un
preventivo delle spese per realizzare il
programma di formazione e aggiornamento
dei volontari distinto per voci,
indicante altresì l'entità del
contributo gravante sull'organizzazione o
finanziata da altri soggetti pubblici o
privati.
In
particolare alla luce della deliberazione
della giunta regionale n. 4348/1996 possono
esser richiesti soltanto: gli oneri per
retribuire i formatori non volontari e non
legati all'associazione proponente da
rapporto di lavoro; gli oneri per canoni di
locazione purché l'utilizzo dell'immobile
sia necessario allo svolgimento dell'attività
formativa; gli oneri per l'acquisto di beni
strumentali purché risultino essenziali per
la realizzazione del progetto nonché congrui
ed adeguati rispetto al progetto ed ai suoi
destinatari; gli oneri per l'acquisto di
materiale di supporto purché tali spese non
siano prevalenti nell'ambito del progetto; le
spese per la copertura assicurativa dei
volontari coinvolti nel progetto.
Richieste di
contributi non conformi alle voci di spesa ora
indicate ed alle relative finalità non saranno
pertanto finanziate.
Tutta la
documentazione richiesta deve essere debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante della
organizzazione di volontariato richiedente. Il
progetto dell'intervento deve essere sottoscritto
anche dal Capo progetto.
Le domande
devono essere presentate entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
Il dirigente
preposto al Servizio di volontariato, con decreto,
assegna i contributi all'associazione richiedente,
stabilendo altresì le modalità di
rendicontazione.
Dalla lettura
della deliberazione della Giunta Regionale si
evince che, laddove il progetto venga approvato,
il finanziamento non è necessariamente pari al
novanta per cento della somma richiesta dall'associazione,
bensì massimo pari al novanta per cento delle
spese che saranno ritenute ammissibili in quanto
conformi alle prescrizioni indicate al punto 3
della predetta delibera ed in ogni caso mai
superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
Giova in ultimo
sottolineare l'importanza che la regione Friuli
Venezia Giulia ha attribuito alla formazione dei
volontari tanto da contemplarla tra i requisiti
di priorità nella scelta delle associazioni di
volontariato per la stipulazione delle
convenzioni.
Si segnala che l'ufficio
Servizio del Volontariato ha predisposto dei
moduli di domanda per richiedere i contributi
completi di tutte le prescrizioni richieste dalla
normativa vigente di cui si allega copia.
* Modulo per
richiesta di finanziamenti 
NOTE:
1) Il comma 2
bis è stato inserito nella presente legge dall'art.
18 L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.
|
Friuli Venezia
Giulia
|
LEGGE
REGIONALE SUL VOLONTARIATO
|
L.R. 20 febbraio
1995, n. 12
Modifiche
L.R. 9 febbraio 1996 n. 11 |
MODALITA
DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE
|
Legge regionale n.
12/95 artt. 8 e 9
Legge regionale n. 11/96 art. 18
Delebera della G.R. 4 ottobre 1996 n.
4348 |
DELEGA
ALLE PROVINCE
per la Formazione
Professionale
|
Non esiste legge
delega |
QUALI
TEMI DELLA FORMAZIONE
|
Aggiornamento
professionale, educazione alla solidarietà,
orientamento al volontariato |
CENTRI
DI SERVIZIO
|
Pubblicato il
Bando sul BUR del 19 gennaio 2000 |
ASS.TO
DI RIFERIMENTO
/
REFERENTI
|
Servizio del
Volontariato c/o Assessore al
Volontariato Dirigente Franco
Franzutti tel. 040/637228
Funzionario Chiara Lozer tel. 040/3775086
Balanzin Lucia tel. 040/3775199
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SITO
INTERNET
E-MAIL
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e-mail: s.volontariato@regione.fvg.it
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