Calabria
FONTI
NORMATIVE PRIMARIE
L.R.
19 aprile 1995, n. 18 "Norme per il
riconoscimento e per la promozione delle
organizzazioni di volontariato"
Art.
2
Attività
di volontariato.
Omissis
7. La Regione
Calabria favorisce inoltre, la qualificazione e
formazione delle organizzazioni di volontariato,
nonché la realizzazione di servizi innovativi e
sperimentazioni particolarmente significative da
parte delle stesse all'interno del territorio
regionale.
Omissis
Art.
3
Organizzazioni
di volontariato.
Omissis
4. E'
riconosciuto alle organizzazioni di
volontariato ed ai singoli volontari il
diritto di:
- partecipare
alle attività di formazione e di
aggiornamento organizzate dagli Enti
locali o da terzi in rapporto al servizio
convenuto;
Art.
5
Osservatorio
regionale sul volontariato.
Omissis
L'Osservatorio
è un organo consultivo della Giunta regionale e,
tra l'altro, provvede a:
- omissis
- promuovere
e sostenere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario
per la prestazione dei servizi;
- omissis
Art.
11
Formazione
ed aggiornamento dei volontari.
- La Giunta
regionale, nell'ambito del programma di
formazione professionale, sulla base di
proposte inoltrate dall'Osservatorio,
dagli Enti locali e dalle organizzazioni
di volontariato ed anche su richiesta
delle organizzazioni medesime, è
autorizzata a promuovere iniziative di
formazione e di aggiornamento del
personale volontario, predisponendo a tal
fine un piano di corsi intesi ad offrire
la conoscenza di nozioni e tecniche utili
all'esercizio dell'attività di
volontariato.
- Le
organizzazioni di volontariato possono
partecipare gratuitamente ai corsi di
formazione ed aggiornamento professionale
organizzati dalla Regione attraverso le
proprie strutture.
Art.
12
Destinatari
dei contributi.
- Possono
usufruire dei contributi previsti dalla
presente legge le organizzazioni di
volontariato, iscritte al Registro di cui
all'articolo 4, che svolgono attività
previste dalla presente legge e che
intendono realizzare progetti finalizzati
da eseguire anche mediante apposite
convenzioni. Viene riconosciuta priorità
ai progetti che siano realizzati
attraverso prestazioni di più di una
organizzazione.
- I fondi
sono ripartiti dalla giunta regionale
previo parere dell'Osservatorio regionale
sul volontariato.
- I
contributi previsti dalla presente legge
possono essere assegnati anche ad
organizzazioni che usufruiscono di altri
benefici regionali, purché questi ultimi
siano concessi per attività non previste
dalla presente legge.
- Lo stesso
progetto o la stessa iniziativa
convenzionata può essere finanziata
dalla regione e da altri enti pubblici,
purché i contributi complessivamente non
superino l'80 per cento della spesa
sostenuta.
Art.
13
Presentazione
delle domande.
- Le domande,
rivolte ad ottenere i contributi previsti
dalla presente legge, vanno presentate
unitamente ad un progetto delle spese
necessarie alla Giunta regionale, entro
il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso
tale termine le domande presentate
vengono prese in considerazione nell'esercizio
successivo. Le organizzazioni di
volontariato sono tenute a trasmettere
copia delle domande al comune in cui
hanno sede o svolgono la loro attività
principale.
Art.
14
Erogazione
dei contributi.
- La Giunta
regionale, in relazione alle priorità
fissate dai documenti generali di
programmazione, approva, entro il 28
febbraio di ogni anno, il piano di
riparto dei contributi relativi all'esercizio
successivo, previo parere dell'Osservatorio
regionale sul volontariato.
- Il
contributo regionale può essere erogato
anche con anticipazioni non superiori
alla misura complessiva del 50 per cento.
Il saldo è erogato soltanto dopo la
presentazione del rendiconto.
- Per impegni
inferiori ai tre milioni di lire la
rendicontazione può essere sostituita da
una dichiarazione sottoscritta dal
responsabile dell'organizzazione di
volontariato.
§ 1. Soggetto
promotore e finanziatore.
Dalla lettura
della legge regionale si evince che la funzione
di impulso all'attività di formazione del
volontariato spetta:
Essa in virtù
del combinato disposto degli artt. 2, comma 7 e
11, comma 1 e 2, ha il compito di promuovere, su
proposta dell'Osservatorio regionale, degli Enti
locali ovvero delle stesse OO.VV., attività di
formazione rivolte ai volontari. Essa può:
- valutate le
proposte pervenute, organizzare, nell'ambito
dei piani per la formazione professionale,
corsi di formazione specifici utili all'esercizio
delle attività di volontariato. Per
espressa previsione dell'art. 11, comma 2,
la partecipazione delle OO.VV. ai corsi
organizzati dalla Regione è gratuita.
- erogare
contributi alle associazioni di
volontariato che ne facciano richiesta al
fine di organizzare autonomamente corsi
di formazione al loro interno (1)
- l'Osservatorio
regionale sul volontariato.
Istituito giusta
il disposto di cui all'art. 5 della L.R. n. 18
del 1995, si tratta di un organo consultivo della
Giunta regionale composto da rappresentanti della
Pubblica Amministrazione e da rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato. Tra i vari
compiti assegnati dalla legge ha appunto il
compito di promuovere e sostenere iniziative di
formazione rivolte al volontariato.
Gli Enti locali
che organizzano corsi di formazione per i propri
dipendenti debbono consentire la partecipazione
anche degli aderenti alle associazioni di
volontariato che collaborano nella erogazione del
servizio prestato dall'Ente o che comunque
operano nel medesimo settore. (2)
Gli Enti locali
possono, altresì, formulare alla Regione
proposte di formazione per il volontariato
affinché la medesima provveda poi ad organizzare
i relativi corsi (si veda l'art. 11, comma 1).
- Organizzazioni
di volontariato.
Esse possono:
- richiedere
alla Giunta regionale l'organizzazione di
corsi ad hoc (art. 11);
- organizzare
autonomamente corsi di formazione
avvalendosi di contributi pubblici (art.
12, 13 e 14).
A qualche anno
dall'entrata in vigore della normativa regionale,
quest'ultimo in particolare sembra essere il
canale destinato a garantire la formazione dei
volontari. Risulta, infatti, che la Regione
Calabria negli anni 1997 e 1998 abbia stanziato
una parte delle somme destinate al finanziamento
delle attività di cui alla legge n. 18 del 1995,
a favore della formazione sub specie di
contributi erogati alle associazioni di
volontariato richiedenti (3) ; al contrario, invece,
non risulta che la Regione Calabria abbia
organizzato corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'art. 11, il quale è quindi rimasto
inattuato.
La presente
legge non prevede comunque che vengano stanziati
fondi finalizzati in via esclusiva alla
formazione del volontariato. I contributi
regionali destinati al finanziamento di tali
attività, infatti, gravano - unitamente alle
altre spese a favore del volontariato - sul
capitolo n. 4331101 della legge di bilancio (4) e vengono ripartiti
dalla Giunta regionale, dopo aver acquisito il
parere dell'Osservatorio regionale sul
volontariato.
§ 2. Destinatari.
Su questo punto
occorre fare una distinzione.
Ai corsi
organizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 11
della L.R. n. 18/1995 possono partecipare
gratuitamente tutte le associazioni di
volontariato iscritte o non iscritte al registro
regionale di cui all'art. 4.
Al contrario,
possono fruire dei fondi pubblici destinati alla
formazione soltanto le organizzazioni di
volontariato iscritte nell'apposito registro
sempre ché svolgano le attività previste dalla
stessa legge regionale e non usufruiscano per il
finanziamento delle stesse di altri benefici
regionali.
§ 3. Modalità
di accesso ai fondi. Adempimenti delle
associazioni.
Le
organizzazioni di volontariato interessate e
legittimate ad ottenere i contributi per la
formazione dei volontari debbono presentare alla
Giunta regionale:
La norma tace ma
plausibilmente la domanda deve essere
sottoscritta quanto meno dal legale rappresentate
dell'organizzazione.
- un
progetto che illustri l'attività di
formazione che si intende eseguire.
Questo requisito
non è in realtà richiesto espressamente dalla
legge ma pare imprenscindibile rispetto alla
erogazione del contributo finalizzato appunto a
finanziare il progetto.
- preventivo
delle spese inerenti alla realizzazione
dell'attività formativa.
Le domande
devono essere presentate entro il 30 ottobre di
ogni anno. In ogni caso le domande presentate
fuori termini non sono dichiarate inammissibili,
bensì vengono prese in considerazione nell'esercizio
finanziario successivo. (5)
Una copia delle
domande inviate alla Giunta deve essere trasmessa
a cura delle stesse organizzazioni di
volontariato anche al Comune in cui hanno la loro
sede o svolgono la loro attività principale. (6)
Una volta
presentate le domande la Giunta regionale procede
ad una loro valutazione, accordando una priorità
nel finanziamento ai progetti per la cui
realizzazione è prevista la partecipazione di più
organizzazioni. La Giunta poi, alla luce delle
domande presentate, dei fondi disponibili e delle
priorità fissate dai documenti per la
programmazione predispone il piano di riparto dei
contributi sul quale deve esprimere il proprio
parere l'Osservatorio regionale per il
volontariato. Il piano di riparto deve comunque
essere approvato entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Laddove il
progetto venga approvato il finanziamento è
comunque parziale: l'entità del contributo
erogato non può essere infatti superiore all'ottanta
per cento delle spese effettivamente sostenute
per l'organizzazione e la gestione dell'attività
formativa.
I contributi
vengono generalmente erogati dopo la
presentazione del rendiconto. E' possibile però
che la Regione anticipi parte dei fondi prima
della conclusione del corso, erogando una somma
che non può mai essere superiore al cinquanta
per cento delle spese ammesse.
NOTE:
1) Tale
possibilità, in realtà, non èspecificatamente
prevista dalle disposizioni dettate in materia di
formazione. La Regione Calabria, però , in sede
di applicazione della normativa, ha ritenuto di
poter ricondurre la formazione nell'ambito della
previsione di cui ai successivi artt. 12, 13 e 14,
grazie soprattutto alla genericità della
formulazione delle norme le quali consentono alle
associazioni di volontariato "...che
intendono realizzare progetti..." di
ottenere dalla regione i contributi necessari al
finanziamento dell'iniziativa. In definitiva,
poichè la legge regionale non ha circoscritto l'oggetto
del progetto, si è ritenuto che possano essere
finanziati anche quelli inerenti la formazione
2) Tale dato
sembra potersi desumere a contrario
dalla lettura dell'art., comma 4, della L.R. n.
18 del 1995
3) Nel periodo
precedente l'entrata in vigore della normativa in
oggetto, la Regione Calabria, in base agli artt.
9 e 10 di cui alla L.R. del 5 maggio 1990, n. 46
"Norme per la valorizzazione del
volontariato - poi abrogata dalla L.R. n. 18/1995
- per finanziare attività formative ha stipulato
convenzioni con alcune associazioni
4) Per l'anno
1997 sono stati destinati stanziati a favore del
volontariato lire 500.000.000 e per l'anno
successi vo lire 400.000.000; di questi sono
stati destinati all'attività di formazione lire
45.000.000 nel 1997 e lire 26.000.000 nel 1998.
5) Nel silenzio
della legge la domanda può essere depositata a
mano ovvero a mezzo posta.
6) La scelta
sembra essere rimessa alle OO.VV..
|
Calabria
|
LEGGE
REGIONALE SUL VOLONTARIATO
|
L.R. 19 aprile
1995, n. 18 |
MODALITA
DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE
|
Legge regionale
volontariato art. 11 (inattuato), art. 12 (finanziamento
per attività generiche, una parte è,
stata utilizzata per la formazione).
Questi progetti devono essere presentati
entro il30 ottobre di ogni anno.
Prima
della normativa sul volontariato la
Regione, in base alla L.R. n. 46 del 5
maggio 1990, artt. 9 e 10 recante "Norme
per la valorizzazione del volontariato"
ha stipulato convenzioni con alcune
associazioni di volontariato per
finanziare attività formative:
Delibera
G. Reg. anni 92/93
Delibera G. Reg. n. 1312 del 20.12.94 per
gli anni 94/95
|
DELEGA
ALLE PROVINCE
per la Formazione
Professionale
|
Non legge esiste
delega |
QUALI
TEMI DELLA FORMAZIONE
|
Anni 94/95: corsi
di formazione per operatori sociali di
volontariato Anni successivi:
- Educazione
alla solidarietà
- Formazione
in ambito sanitario e socio
assistenziale
- Acquisizione
di conoscenze legislative e
documentali riguardanti il
volontariato
|
CENTRI
DI SERVIZIO
|
Non ancora
istituiti |
ASS.TO
DI RIFERIMENTO
/
REFERENTI
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Assessorato ai
Servizi Sociali Dirigente Dott.
Giampiero Ambrosio
Funzionario Dott. Cesare Nisticò
tel. 0961/857611 fax 0961/746187
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