Calabria

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 19 aprile 1995, n. 18 "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato"

Art. 2

Attività di volontariato.

Omissis…

7. La Regione Calabria favorisce inoltre, la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.

Omissis…

Art. 3

Organizzazioni di volontariato.

  • Omissis…

    4. E' riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai singoli volontari il diritto di:

    • omissis…
    • partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate dagli Enti locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;
    • omissis…

    Art. 5

    Osservatorio regionale sul volontariato.

    Omissis…

    L'Osservatorio è un organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:

    1. omissis…
    1. promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione dei servizi;
    2. omissis…

    Art. 11

    Formazione ed aggiornamento dei volontari.

    1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di formazione professionale, sulla base di proposte inoltrate dall'Osservatorio, dagli Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato.
    2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie strutture.

    Art. 12

    Destinatari dei contributi.

    1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui all'articolo 4, che svolgono attività previste dalla presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano realizzati attraverso prestazioni di più di una organizzazione.
    2. I fondi sono ripartiti dalla giunta regionale previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.
    3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.
    4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può essere finanziata dalla regione e da altri enti pubblici, purché i contributi complessivamente non superino l'80 per cento della spesa sostenuta.

    Art. 13

    Presentazione delle domande.

    1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate unitamente ad un progetto delle spese necessarie alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in considerazione nell'esercizio successivo. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere copia delle domande al comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.

    Art. 14

    Erogazione dei contributi.

    1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai documenti generali di programmazione, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi all'esercizio successivo, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.
    2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50 per cento. Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.
    3. Per impegni inferiori ai tre milioni di lire la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione di volontariato.

    § 1. Soggetto promotore e finanziatore.

    Dalla lettura della legge regionale si evince che la funzione di impulso all'attività di formazione del volontariato spetta:

    • alla Regione Calabria.

    Essa in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 7 e 11, comma 1 e 2, ha il compito di promuovere, su proposta dell'Osservatorio regionale, degli Enti locali ovvero delle stesse OO.VV., attività di formazione rivolte ai volontari. Essa può:

    • valutate le proposte pervenute, organizzare, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, corsi di formazione specifici utili all'esercizio delle attività di volontariato. Per espressa previsione dell'art. 11, comma 2, la partecipazione delle OO.VV. ai corsi organizzati dalla Regione è gratuita.
    • erogare contributi alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta al fine di organizzare autonomamente corsi di formazione al loro interno (1)
    • l'Osservatorio regionale sul volontariato.

    Istituito giusta il disposto di cui all'art. 5 della L.R. n. 18 del 1995, si tratta di un organo consultivo della Giunta regionale composto da rappresentanti della Pubblica Amministrazione e da rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Tra i vari compiti assegnati dalla legge ha appunto il compito di promuovere e sostenere iniziative di formazione rivolte al volontariato.

    • Enti locali .

    Gli Enti locali che organizzano corsi di formazione per i propri dipendenti debbono consentire la partecipazione anche degli aderenti alle associazioni di volontariato che collaborano nella erogazione del servizio prestato dall'Ente o che comunque operano nel medesimo settore. (2)

    Gli Enti locali possono, altresì, formulare alla Regione proposte di formazione per il volontariato affinché la medesima provveda poi ad organizzare i relativi corsi (si veda l'art. 11, comma 1).

    • Organizzazioni di volontariato.

    Esse possono:

    • richiedere alla Giunta regionale l'organizzazione di corsi ad hoc (art. 11);
    • organizzare autonomamente corsi di formazione avvalendosi di contributi pubblici (art. 12, 13 e 14).

    A qualche anno dall'entrata in vigore della normativa regionale, quest'ultimo in particolare sembra essere il canale destinato a garantire la formazione dei volontari. Risulta, infatti, che la Regione Calabria negli anni 1997 e 1998 abbia stanziato una parte delle somme destinate al finanziamento delle attività di cui alla legge n. 18 del 1995, a favore della formazione sub specie di contributi erogati alle associazioni di volontariato richiedenti (3) ; al contrario, invece, non risulta che la Regione Calabria abbia organizzato corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 11, il quale è quindi rimasto inattuato.

    La presente legge non prevede comunque che vengano stanziati fondi finalizzati in via esclusiva alla formazione del volontariato. I contributi regionali destinati al finanziamento di tali attività, infatti, gravano - unitamente alle altre spese a favore del volontariato - sul capitolo n. 4331101 della legge di bilancio (4) e vengono ripartiti dalla Giunta regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

    § 2. Destinatari.

    Su questo punto occorre fare una distinzione.

    Ai corsi organizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/1995 possono partecipare gratuitamente tutte le associazioni di volontariato iscritte o non iscritte al registro regionale di cui all'art. 4.

    Al contrario, possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro sempre ché svolgano le attività previste dalla stessa legge regionale e non usufruiscano per il finanziamento delle stesse di altri benefici regionali.

    § 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni.

    Le organizzazioni di volontariato interessate e legittimate ad ottenere i contributi per la formazione dei volontari debbono presentare alla Giunta regionale:

    • apposita domanda.

    La norma tace ma plausibilmente la domanda deve essere sottoscritta quanto meno dal legale rappresentate dell'organizzazione.

    • un progetto che illustri l'attività di formazione che si intende eseguire.

    Questo requisito non è in realtà richiesto espressamente dalla legge ma pare imprenscindibile rispetto alla erogazione del contributo finalizzato appunto a finanziare il progetto.

    • preventivo delle spese inerenti alla realizzazione dell'attività formativa.

    Le domande devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno. In ogni caso le domande presentate fuori termini non sono dichiarate inammissibili, bensì vengono prese in considerazione nell'esercizio finanziario successivo. (5)

    Una copia delle domande inviate alla Giunta deve essere trasmessa a cura delle stesse organizzazioni di volontariato anche al Comune in cui hanno la loro sede o svolgono la loro attività principale. (6)

    Una volta presentate le domande la Giunta regionale procede ad una loro valutazione, accordando una priorità nel finanziamento ai progetti per la cui realizzazione è prevista la partecipazione di più organizzazioni. La Giunta poi, alla luce delle domande presentate, dei fondi disponibili e delle priorità fissate dai documenti per la programmazione predispone il piano di riparto dei contributi sul quale deve esprimere il proprio parere l'Osservatorio regionale per il volontariato. Il piano di riparto deve comunque essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno.

    Laddove il progetto venga approvato il finanziamento è comunque parziale: l'entità del contributo erogato non può essere infatti superiore all'ottanta per cento delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa.

    I contributi vengono generalmente erogati dopo la presentazione del rendiconto. E' possibile però che la Regione anticipi parte dei fondi prima della conclusione del corso, erogando una somma che non può mai essere superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse.

    NOTE:

    1) Tale possibilità, in realtà, non èspecificatamente prevista dalle disposizioni dettate in materia di formazione. La Regione Calabria, però , in sede di applicazione della normativa, ha ritenuto di poter ricondurre la formazione nell'ambito della previsione di cui ai successivi artt. 12, 13 e 14, grazie soprattutto alla genericità della formulazione delle norme le quali consentono alle associazioni di volontariato "...che intendono realizzare progetti..." di ottenere dalla regione i contributi necessari al finanziamento dell'iniziativa. In definitiva, poichè la legge regionale non ha circoscritto l'oggetto del progetto, si è ritenuto che possano essere finanziati anche quelli inerenti la formazione

    2) Tale dato sembra potersi desumere a contrario dalla lettura dell'art., comma 4, della L.R. n. 18 del 1995

    3) Nel periodo precedente l'entrata in vigore della normativa in oggetto, la Regione Calabria, in base agli artt. 9 e 10 di cui alla L.R. del 5 maggio 1990, n. 46 "Norme per la valorizzazione del volontariato - poi abrogata dalla L.R. n. 18/1995 - per finanziare attività formative ha stipulato convenzioni con alcune associazioni

    4) Per l'anno 1997 sono stati destinati stanziati a favore del volontariato lire 500.000.000 e per l'anno successi vo lire 400.000.000; di questi sono stati destinati all'attività di formazione lire 45.000.000 nel 1997 e lire 26.000.000 nel 1998.

    5) Nel silenzio della legge la domanda può essere depositata a mano ovvero a mezzo posta.

    6) La scelta sembra essere rimessa alle OO.VV..

     

     

    Calabria

    LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

    L.R. 19 aprile 1995, n. 18

    MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

    Legge regionale volontariato art. 11 (inattuato),

    art. 12 (finanziamento per attività generiche, una parte è, stata utilizzata per la formazione). Questi progetti devono essere presentati entro il30 ottobre di ogni anno.

    Prima della normativa sul volontariato la Regione, in base alla L.R. n. 46 del 5 maggio 1990, artt. 9 e 10 recante "Norme per la valorizzazione del volontariato" ha stipulato convenzioni con alcune associazioni di volontariato per finanziare attività formative:

    Delibera G. Reg. anni 92/93
    Delibera G. Reg. n. 1312 del 20.12.94 per gli anni 94/95

    DELEGA ALLE PROVINCE

    per la Formazione Professionale

    Non legge esiste delega

    QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

    Anni 94/95: corsi di formazione per operatori sociali di volontariato

    Anni successivi:

    • Educazione alla solidarietà
    • Formazione in ambito sanitario e socio assistenziale
    • Acquisizione di conoscenze legislative e documentali riguardanti il volontariato

    CENTRI DI SERVIZIO

    Non ancora istituiti

    ASS.TO DI RIFERIMENTO

    /

    REFERENTI

    Assessorato ai Servizi Sociali

    Dirigente Dott. Giampiero Ambrosio
    Funzionario Dott. Cesare Nisticò
    tel. 0961/857611 – fax 0961/746187

    SITO INTERNET

    E-MAIL

    /

    /

     

      SEZIONE PRECEDENTE