Provincia Autonoma di Bolzano

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L. P. 1 luglio 1993 n. 11 "Disciplina del volontariato" e successive modifiche (1)

Art. 4

Risorse economiche ed agevolazioni fiscali

  1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da :
  • Omissis …
    1. contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
  • Omissis …
    1. rimborsi derivanti da convenzioni

    Art. 6

    Convenzioni

    1. L’amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel territorio provinciale, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.
    1. La convenzione individua:
  • omissis …
    1. la disciplina dei rapporti finanziari tra l’ente pubblico e l’organizzazione di volontariato, i quali devono prevedere fra l’altro:
  • …omissis …
    1. Il rimborso d’intesa con l’ente convenzionato delle spese sostenute dai volontari per l’addestramento e l’aggiornamento, nei limiti riconosciuti dall’organizzazione di appartenenza, fatta esclusione per la corresponsione di compensi sotto qualsiasi forma

    Art. 8

    Osservatorio provinciale del volontariato

    E’ istituito presso la Presidenza della Giunta Provinciale l’Osservatorio Provinciale del Volontariato, cui compete:

  • omissis …
    1. proporre iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi, ivi compresa la formazione linguistica;
  • omissis …
  • Art.10

    Fondo speciale per il volontariato

    1. E’ istituito presso la provincia il Fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 (omissis)
    1. Il fondo è finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che sono iscritte al registro provinciale secondo l’articolo 5; i criteri e le direttive di sostegno vengono fissati dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato.

    Art.11

    Disposizioni finanziarie

    La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attività ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art.7.
    La legge provinciale sul volontariato non contiene alcuna disposizione specifica relativa alle attività di formazione dei volontari e pertanto da ciò si deduce che tali iniziative possono essere finanziate utilizzando gli strumenti generali in essa disciplinati ovvero le convenzioni (sub specie di rimborso per le spese di formazione sostenute dai membri delle associazioni convenzionate), il Fondo speciale per il volontariato e i contributi, le sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico erogate dall’Ente pubblico.

    § 1. Soggetto promotore e finanziatore

    Dalla lettura della legge si evince che la funzione di impulso all’attività di formazione del volontariato spetta:

    • all’Osservatorio provinciale del Volontariato

    In particolare l’Osservatorio provinciale è un organismo previsto dalla stessa legge sul volontariato a composizione mista di cui fanno parte tanto i rappresentanti della Pubblica Amministrazione quanto i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, il quale ha appunto il compito di proporre iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari (art. 8).

    • alle Organizzazioni di Volontariato

    Le organizzazioni di volontariato possono organizzare autonomamente corsi di formazione avvalendosi di:

    • rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici (art. 6)
    • contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. La concessione di tali contributi è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori. (art. 11)
    • Fondo speciale per il volontariato, ovvero un fondo istituito presso la Provincia finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato; le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal comitato di gestione del Fondo stesso. (art. 10)

    Quest’ultimo sembra essere in particolare l’unico canale destinato ad essere impiegato per garantire la formazione dei volontari.

    § 2. Destinatari

    Possono stipulare convenzioni con enti pubblici solo quelle organizzazioni di volontariato che siano iscritte da almeno sei mesi nel Registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative, pertanto solo a queste ultime spetta un eventuale rimborso dall’Ente convenzionante per l’attività di formazione realizzata.

    Per poter attingere al Fondo speciale per il volontariato è invece sufficiente l’iscrizione al Registro provinciale senza che sia richiesto alcun limite temporale; qualora il progetto da finanziare sia presentato da più proponenti l’organizzazione responsabile del progetto dovrà essere in ogni caso iscritta in tale Registro. E’ inoltre necessario che le organizzazioni che richiedono il finanziamento abbiano le capacità necessarie per attuare il progetto in modo adeguato; pertanto devono essere dotate della preparazione specifica e del personale necessario alla sua realizzazione.

    Nessun particolare requisito sembra invece previsto per richiedere fondi pubblici in seguito alla presentazione di specifici progetti

    § 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni

    Per poter ottenere il finanziamento i progetti devono:

    • avere una finalità di carattere di utilità sociale ovvero devono beneficiarne un numero diffuso di persone o la collettività stessa;
    • nell’attuazione del progetto devono essere attivamente coinvolti anche i soci volontari delle organizzazioni proponenti che dovranno contribuire con la loro attività e le loro prestazioni alla realizzazione del progetto;
    • l’attività prevista dal progetto deve essere idonea a realizzarne effettivamente le finalità
    • i costi preventivati devono essere in relazione con i risultati previsti, ovvero presentare un adeguato rapporto costo/beneficio;
    • la durata del progetto deve sere adeguata e temporalmente definita, ma può essere al contempo pluriennale;
    • il progetto deve essere finanziato anche dall’organizzazione responsabile, nella misura pari ad almeno il 10% dei costi del progetto stesso.

    Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro provinciale interessate ad ottenere finanziamenti dal fondo speciale per l attività di volontariato devono presentare alla segreteria del Comitato di Gestione del Fondo istituita presso la Presidenza della Giunta provinciale di Bolzano una apposita domanda che:

    • deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione
    • può essere presentata da una o più associazioni congiuntamente
    • deve contenere una dettagliata descrizione del progetto che si intende eseguire in particolare si deve indicare: la finalità, la località in cui viene realizzata l’iniziativa, i beneficiari, l’eventuale coinvolgimento nella gestione dell’intervento di altre associazioni, i nomi e la qualifica dei membri delle organizzazioni che collaborano al progetto e di quanti vi intervengono come formatori, i tempi e le fasi di realizzazione dell’iniziativa
    • un preventivo delle spese per realizzare il programma di formazione distinto per voci indicando se sono stati richiesti altri finanziamenti per il medesimo progetto, l’indicazione del finanziamento messo a disposizione dall’organizzazione stessa (minimo il 10% del costo complessivo)

    Tutta al documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione richiedente.

    I progetti devono essere presentati annualmente entro il termine fissato dal Comitato di Gestione del fondo che dovrà essere pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

    Al fine di valutare i progetti di grandi dimensioni la segreteria del Comitato di Gestione può richiedere un relativo parere tecnico.

    Il finanziamento dei progetti avviene a seguito di una corrispondente delibera del comitato di gestione del fondo speciale. In base a tale deliberazione potrà essere erogato un anticipo pari al 70% dell’importo riconosciuto. In seguito alla presentazione di una relazione conclusiva dell’attività svolta ed un elenco dei costi sostenuti, ambedue sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione e corredati dalle fatture o dalle distinte di pagamento corrispondenti alle attività finanziate dal contributo in parola, potrà essere erogato il restante 30% del contributo concesso.

    La relazione conclusiva e le quietanze di pagamento devono essere presentate entro due anni dalla concessione del contributo ad eccezione dei progetti pluriennali, nei quali la rendicontazione deve essere presentata alla fine di ogni anno. In caso contrario si perde il diritto alla liquidazione dell’importo restante e l’anticipo concesso deve essere restituito.

    Al momento della liquidazione del contributo non si tiene conto di spese relative a vitto, telefono e viaggi.

    Il Comitato di Gestione del fondo può richiedere la restituzione dei fondi non utilizzati secondo le finalità del progetto, oppure non documentate secondo le modalità indicate.

    Si segnala che sono stati predisposti moduli di domanda per la richiesta di contributi, completi di tutte le prescrizioni richieste dalla normativa vigente di cui si allega copia.

    * Modulo per richiesta di finanziamenti


    NOTE:

    1) La presente legge è stata modificata da L.P. 30 gennaio 1997 n.1 "Integrazione della L.P. n.11 del 1/07/93"

     

    Provincia Autonoma di Bolzano

    LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

    • L.P. 1 luglio 1993, n. 11
    • L.P. 30 gennaio 1997 n.1 "Integrazione della L.P. n.11 del 1/07/93"

    MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

    • Legge regionale sul volontariato artt. 4, 6, 10, 11
    • L.P. 25 gennaio 2000 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate

    DELEGA ALLE PROVINCE

    per la Formazione Professionale

    Non esiste legge delega

    QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

    Da informazioni assunte presso la Provincia autonoma non risultano ad oggi mai essere stati organizzati dalla Provincia corsi di formazione né erogati dal medesimo Ente fondi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato.

    CENTRI DI SERVIZIO

    Non esistono - Previsti ma non attuati. L'associazionismo è molto attivo si sono formate federazioni di associazioni per settore che hanno assunto il ruolo di centri di servizio.

    ASS.TO DI RIFERIMENTO

    /

    REFERENTI

    Ripartizione 1 – Presidenza – Ufficio affari di Gabinetto
    D.ssa Barbara Vais
    Tel. 0471/412131-32
    Fax 0471/412139

    SITO INTERNET

    E-MAIL

    Sito internet: http://www.provinz.bz.it/

    e-mail: mailto:kabinett@provincia.bz.it

     

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