Provincia Autonoma di
Bolzano
FONTI
NORMATIVE PRIMARIE
L.
P. 1 luglio 1993 n. 11 "Disciplina del
volontariato" e successive modifiche (1)
Art.
4
Risorse
economiche ed agevolazioni fiscali
- Le
organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da :
Omissis
- contributi
o sovvenzioni degli enti o istituzioni
pubblici finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti.
Omissis
- rimborsi
derivanti da convenzioni
Art.
6
Convenzioni
- Lamministrazione
provinciale, gli enti locali e gli altri
enti pubblici responsabili della gestione
di servizi nel territorio provinciale,
possono stipulare convenzioni con
organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi nel registro
provinciale che dimostrino adeguate
risorse umane e capacità operative.
- La
convenzione individua:
omissis
- la
disciplina dei rapporti finanziari tra lente
pubblico e lorganizzazione di
volontariato, i quali devono prevedere
fra laltro:
omissis
- Il rimborso
dintesa con lente
convenzionato delle spese sostenute dai
volontari per laddestramento e laggiornamento,
nei limiti riconosciuti dallorganizzazione
di appartenenza, fatta esclusione per la
corresponsione di compensi sotto
qualsiasi forma
Art.
8
Osservatorio
provinciale del volontariato
E
istituito presso la Presidenza della Giunta
Provinciale lOsservatorio Provinciale del
Volontariato, cui compete:
omissis
- proporre
iniziative di formazione ed aggiornamento
dei volontari per la prestazione dei
servizi, ivi compresa la formazione
linguistica;
omissis
Art.10
Fondo
speciale per il volontariato
- E
istituito presso la provincia il Fondo
speciale di cui alla legge 11 agosto 1991,
n.266 (omissis)
- Il
fondo è finalizzato al sostegno delle
organizzazioni di volontariato che sono
iscritte al registro provinciale secondo
larticolo 5; i criteri e le
direttive di sostegno vengono fissati dal
Comitato di Gestione del Fondo speciale
per il volontariato.
Art.11
Disposizioni
finanziarie
La concessione
di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di
carattere economico è disciplinata dalle leggi
provinciali di intervento nei singoli settori,
assicurandosi comunque il finanziamento delle
attività ed iniziative oggetto delle convenzioni
con le organizzazioni di volontariato, ai sensi
dellart.7.
La legge provinciale sul volontariato non
contiene alcuna disposizione specifica relativa
alle attività di formazione dei volontari e
pertanto da ciò si deduce che tali iniziative
possono essere finanziate utilizzando gli
strumenti generali in essa disciplinati ovvero le
convenzioni (sub specie di rimborso per le spese
di formazione sostenute dai membri delle
associazioni convenzionate), il Fondo speciale
per il volontariato e i contributi, le
sovvenzioni e altre provvidenze di carattere
economico erogate dallEnte pubblico.
§ 1.
Soggetto promotore e finanziatore
Dalla lettura
della legge si evince che la funzione di impulso
allattività di formazione del volontariato
spetta:
- allOsservatorio
provinciale del Volontariato
In particolare lOsservatorio
provinciale è un organismo previsto dalla stessa
legge sul volontariato a composizione mista di
cui fanno parte tanto i rappresentanti della
Pubblica Amministrazione quanto i rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato, il quale ha
appunto il compito di proporre iniziative di
formazione ed aggiornamento dei volontari (art. 8).
- alle
Organizzazioni di Volontariato
Le
organizzazioni di volontariato possono
organizzare autonomamente corsi di formazione
avvalendosi di:
- rimborsi
derivanti da convenzioni stipulate con
enti pubblici (art. 6)
- contributi
o sovvenzioni degli enti o istituzioni
pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o
progetti. La concessione di tali
contributi è disciplinata dalle leggi
provinciali di intervento nei singoli
settori. (art. 11)
- Fondo
speciale per il volontariato, ovvero un
fondo istituito presso la Provincia
finalizzato al sostegno delle
organizzazioni di volontariato; le
direttive ed i criteri di sostegno
vengono fissati dal comitato di gestione
del Fondo stesso. (art. 10)
Questultimo
sembra essere in particolare lunico canale
destinato ad essere impiegato per garantire la
formazione dei volontari.
§ 2. Destinatari
Possono
stipulare convenzioni con enti pubblici solo
quelle organizzazioni di volontariato che siano
iscritte da almeno sei mesi nel Registro
provinciale che dimostrino adeguate risorse umane
e capacità operative, pertanto solo a queste
ultime spetta un eventuale rimborso dallEnte
convenzionante per lattività di formazione
realizzata.
Per poter
attingere al Fondo speciale per il volontariato
è invece sufficiente liscrizione al
Registro provinciale senza che sia richiesto
alcun limite temporale; qualora il progetto da
finanziare sia presentato da più proponenti lorganizzazione
responsabile del progetto dovrà essere in ogni
caso iscritta in tale Registro. E inoltre
necessario che le organizzazioni che richiedono
il finanziamento abbiano le capacità necessarie
per attuare il progetto in modo adeguato;
pertanto devono essere dotate della preparazione
specifica e del personale necessario alla sua
realizzazione.
Nessun
particolare requisito sembra invece previsto per
richiedere fondi pubblici in seguito alla
presentazione di specifici progetti
§ 3.
Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle
associazioni
Per poter
ottenere il finanziamento i progetti devono:
- avere una
finalità di carattere di utilità
sociale ovvero devono beneficiarne un
numero diffuso di persone o la
collettività stessa;
- nellattuazione
del progetto devono essere attivamente
coinvolti anche i soci volontari delle
organizzazioni proponenti che dovranno
contribuire con la loro attività e le
loro prestazioni alla realizzazione del
progetto;
- lattività
prevista dal progetto deve essere idonea
a realizzarne effettivamente le finalità
- i costi
preventivati devono essere in relazione
con i risultati previsti, ovvero
presentare un adeguato rapporto costo/beneficio;
- la durata
del progetto deve sere adeguata e
temporalmente definita, ma può essere al
contempo pluriennale;
- il progetto
deve essere finanziato anche dallorganizzazione
responsabile, nella misura pari ad almeno
il 10% dei costi del progetto stesso.
Le
organizzazioni di volontariato iscritte al
Registro provinciale interessate ad ottenere
finanziamenti dal fondo speciale per l attività
di volontariato devono presentare alla segreteria
del Comitato di Gestione del Fondo istituita
presso la Presidenza della Giunta provinciale di
Bolzano una apposita domanda che:
- deve
essere sottoscritta dal legale
rappresentante dellassociazione
- può
essere presentata da una o più
associazioni congiuntamente
- deve
contenere una dettagliata descrizione del
progetto che si intende eseguire in
particolare si deve indicare: la finalità,
la località in cui viene realizzata liniziativa,
i beneficiari, leventuale
coinvolgimento nella gestione dellintervento
di altre associazioni, i nomi e la
qualifica dei membri delle organizzazioni
che collaborano al progetto e di quanti
vi intervengono come formatori, i tempi e
le fasi di realizzazione delliniziativa
- un
preventivo delle spese per realizzare il
programma di formazione distinto per voci
indicando se sono stati richiesti altri
finanziamenti per il medesimo progetto, lindicazione
del finanziamento messo a disposizione
dallorganizzazione stessa (minimo
il 10% del costo complessivo)
Tutta al
documentazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dellOrganizzazione
richiedente.
I progetti
devono essere presentati annualmente entro il
termine fissato dal Comitato di Gestione del
fondo che dovrà essere pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
Al fine di
valutare i progetti di grandi dimensioni la
segreteria del Comitato di Gestione può
richiedere un relativo parere tecnico.
Il finanziamento
dei progetti avviene a seguito di una
corrispondente delibera del comitato di gestione
del fondo speciale. In base a tale deliberazione
potrà essere erogato un anticipo pari al 70%
dellimporto riconosciuto. In seguito alla
presentazione di una relazione conclusiva dellattività
svolta ed un elenco dei costi sostenuti, ambedue
sottoscritte dal legale rappresentante dellorganizzazione
e corredati dalle fatture o dalle distinte di
pagamento corrispondenti alle attività
finanziate dal contributo in parola, potrà
essere erogato il restante 30% del contributo
concesso.
La relazione
conclusiva e le quietanze di pagamento devono
essere presentate entro due anni dalla
concessione del contributo ad eccezione dei
progetti pluriennali, nei quali la
rendicontazione deve essere presentata alla fine
di ogni anno. In caso contrario si perde il
diritto alla liquidazione dellimporto
restante e lanticipo concesso deve essere
restituito.
Al momento della
liquidazione del contributo non si tiene conto di
spese relative a vitto, telefono e viaggi.
Il Comitato di
Gestione del fondo può richiedere la
restituzione dei fondi non utilizzati secondo le
finalità del progetto, oppure non documentate
secondo le modalità indicate.
Si segnala che
sono stati predisposti moduli di domanda per la
richiesta di contributi, completi di tutte le
prescrizioni richieste dalla normativa vigente di
cui si allega copia.
* Modulo per
richiesta di finanziamenti 
NOTE:
1) La presente
legge è stata modificata da L.P. 30 gennaio 1997
n.1 "Integrazione della L.P. n.11 del 1/07/93"
|
Provincia Autonoma
di Bolzano
|
LEGGE
REGIONALE SUL VOLONTARIATO
|
- L.P.
1 luglio 1993, n. 11
- L.P.
30 gennaio 1997 n.1 "Integrazione
della L.P. n.11 del 1/07/93"
|
MODALITA
DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE
|
- Legge
regionale sul volontariato artt.
4, 6, 10, 11
- L.P.
25 gennaio 2000 n. 2 Disposizioni
per la formazione del bilancio di
previsione per lanno
finanziario 2000 e per il
triennio 2000-2002 e norme
legislative collegate
|
DELEGA
ALLE PROVINCE
per la Formazione
Professionale
|
Non esiste legge
delega |
QUALI
TEMI DELLA FORMAZIONE
|
Da informazioni
assunte presso la Provincia autonoma non
risultano ad oggi mai essere stati
organizzati dalla Provincia corsi di
formazione né erogati dal medesimo Ente
fondi per il finanziamento di progetti
presentati dalle organizzazioni di
volontariato. |
CENTRI
DI SERVIZIO
|
Non esistono -
Previsti ma non attuati. L'associazionismo
è molto attivo si sono formate
federazioni di associazioni per settore
che hanno assunto il ruolo di centri di
servizio. |
ASS.TO
DI RIFERIMENTO
/
REFERENTI
|
Ripartizione 1
Presidenza Ufficio affari
di Gabinetto
D.ssa Barbara Vais
Tel. 0471/412131-32
Fax 0471/412139 |
SITO
INTERNET
E-MAIL
|
Sito internet: http://www.provinz.bz.it/ e-mail: mailto:kabinett@provincia.bz.it
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