Basilicata
FONTI
NORMATIVE PRIMARIE
L.R.
12 gennaio 2000, n. 1 "Nuove norme per la
promozione del volontariato. Abrogazione delle
leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997". (1)
Art.
10
Osservatorio
regionale per il Volontariato
- Omissis.
- L'Osservatorio
regionale per il volontariato:
- omissis
;
- promuove e
sostiene iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario;
- omissis;
- propone
criteri, esprime pareri e formula
proposte sull'erogazione dei contributi
di cui al successivo art. 13;
... omissis
Art.
11
Attività
formativa
- La Regione
Basilicata promuove e contribuisce all'attività
di formazione e di aggiornamento rivolta
ai soci delle organizzazioni iscritte al
Registro regionale e prevede, nell'ambito
dei piani annuali di Formazione
Professionale, la creazione, il sostegno
ed il rafforzamento delle professionalità
proprie dei settori in cui opera il
volontariato.
Art.
13
Gestione
del "Fondo per l'Attuazione della Legge
Quadro sul Volontariato e della Relativa
Normativa regionale"
- La Regione
Basilicata interviene, compatibilmente
con le risorse finanziarie, a sostegno
delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale in forma
di contributo:
- a sostegno
delle attività delle associazioni di
volontariato per la formazione e l'aggiornamento
dei volontari impegnati in attività
specifiche;
- omissis
- La Giunta
regionale, sulla base delle proposte dell'Osservatorio
regionale per il Volontariato, definisce
i criteri e le modalità di concessione
dei contributi alle Associazioni iscritte
al Registro regionale, nonché il riparto
degli stessi.
§ 1. Soggetto
promotore e finanziatore.
Dalla lettura
della legge regionale si evince che la funzione
di impulso all'attività di formazione spetta:
- allOsservatorio
regionale per il Volontariato.
Stante la
recente entrata in vigore della normativa
regionale non è stato ancora adottato il
decreto del Presidente della Giunta
regionale istitutivo di tale organismo.Secondo il
dettato legislativo l'Osservatorio ha la
propria sede presso la presidenza della
Giunta regionale e di esso fanno parte
tanto i rappresentanti della pubblica
amministrazione quanto delle associazioni
di volontariato. Tra le varie funzioni
assegnate ha appunto il compito di
promuovere e sostenere l'attività di
formazione dei volontari (si veda art. 10,
comma 2, lettera f) della L.R. n. 1/2000).
Per quanto
concerne l'individuazione di ulteriori soggetti
un'utile indicazione in tal senso sembrerebbe
potersi ricavare in virtù del combinato disposto
degli artt. 11 e 13 della L.R. n. 1/2000;
La
genericità della formulazione dei
precetti normativi contenuti nella
neonata legge regionale da un lato, e la
circostanza che non siano ancora stati
adottati provvedimenti attuativi della
stessa dall'altro, consentono di
identificare solo in via ipotetica il quomodo
dell'attività di promozione.In particolare
pare che la Regione Basilicata, nell'ambito
dei piani annuali di Formazione
Professionale, possa organizzare
autonomamente e finanziare corsi di
formazione specifici;
- alle
Organizzazioni di volontariato.
Anche in
questo caso si impone un ragionamento in
via ipotetica.Le OO.VV. possono
organizzare autonomamente corsi di
formazione avvalendosi, sulla base di una
apposita richiesta, di contributi
pubblici ad hoc che saranno
approvati e stanziati dalla Regione
Basilicata nell'ambito dei piani annuali
di Formazione Professionale.
La legge
comunque non prevede, almeno per l'anno in corso,
che vengano stanziati dei fondi finalizzati in
via esclusiva alla formazione del volontariato: i
contributi regionali destinati al finanziamento
di tali attività, infatti, graveranno -
unitamente ad altre spese impegnate a favore del
volontariato - sul capitolo n. 3260 denominato
"Fondo per l'attuazione della nuova legge
per la promozione del volontariato". Alla
luce del dettato dell'art. 17 della L.R. n. 1/2000
sembra invece che per gli anni a venire nelle
leggi di bilancio saranno specificati
distintamente gli stanziamenti destinati a
coprire le singole voci di spesa destinate al
volontariato.
§ 2.
Destinatari.
Possono fruire
dei fondi pubblici destinati alla formazione
soltanto le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale (art. 13, comma 1).
Alla medesima condizione è subordinata la
partecipazione dei volontari ai corsi organizzati
dalla Regione (art. 11).
§ 3. Modalità
di accesso ai fondi. Adempimenti delle
associazioni.
Non è ancora
possibile delineare i criteri e le modalità che
le organizzazioni di volontariato legittimate
dovranno osservare per la concessione di
contributi pubblici destinati alla formazione,
non avendo ancora la Giunta regionale adottato
una delibera in materia. La medesima dovrà
comunque essere formulata sulla base delle
proposte avanzate dall'Osservatorio regionale (art.
13, comma 2).
Presumibilmente,
anche alla luce dell'esperienza maturata in altre
regioni d'Italia, l'erogazione dei contributi sarà
subordinata ad una specifica domanda proveniente
dall'associazione e corredata da un progetto che
illustri l'attività di formazione che si intende
eseguire, nonché da un preventivo dettagliato
delle entrate e delle spese inerenti alla
realizzazione dell'attività formativa. La
Regione si riserverà poi di valutare le
richieste pervenute e di assegnare i contributi
alla luce dei fondi stanziati e nel rispetto dei
criteri formulati.
NOTE:
1) Le leggi
abrogate dalla nuova normativa sono
rispettivamente quella recante "Norme per la
promozione del volontariato" (n. 38/1993)
che per prima aveva dato attuazione ai principi
contenuti nella legge nazionale n. 266/1991 e
quella recante "Modifiche alla L. R. 16/7/93
n. 38 recante norme per la promozione del
volontariato" (n. 2/1997)
|
Basilicata
|
LEGGE
REGIONALE SUL VOLONTARIATO
|
L.R. 16 luglio
1993 - n. 38
Modifiche:
L.R.
3 gennaio 1997 n. 2
L. R.
12 gennaio 2000 n. 1
Nuove
norme per la promozione del
volontariato. Abrogazione delle leggi
regionali nn. 38/1993 e 2/1997 |
MODALITA
DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE
|
Vecchia
legge regionale sul volontariato art. 9
Da
informazioni assunte presso la Regione
risulta che la normativa è rimasta
inattuata. Fondi solo per cooperative
sociali.
Nuova
legge regionale sul volontariato art. 11
Prevede
attività di aggiornamento e formazione
per il Volontariato iscritto al Registro
regionale, nellambito dei piani
annuali di Formazione Professionale. |
DELEGA
ALLE PROVINCE
Per la formazione
professionale
|
L.R. n. 2 del
1997 |
QUALI
TEMI DELLA FORMAZIONE
|
La legge
regionale è rimasta di fatto inattuata. |
CENTRI
DI SERVIZIO
|
Il Bando per la
costituzione dei C. d. S. è stato emesso
il 16.03.97.
Dopo
due mesi si sono costituiti i C.d.S. che
attualmente sono 2 (vedi spazio apposito) |
ASS.TO
DI RIFERIMENTO
/
REFERENTI
|
Regione
Centralino:
0971/448111Dipartimento Sicurezza
Sociale
Gestisce
i C. d. S.
Funz.. Dott.ssa Anna Cangi tel.
0971/448896 fax 0971/448919
Dipartimento
Presidenza della Giunta. Affari Generali,
organizzative e istituzionali
Gestisce
il Registro regionale
Dirig. Dott.ssa Enrica Marchese Tel.
0971/448187
Provincie:
Potenza
URP
0971/417111
Dirig.
Formaz. Professionale
dott.
Michele Benevento tel. 0971/51454
Matera
URP
0835/310028
Dirig.
Formaz. Professionale
dott.
Ginosa tel. 0835/306250
|
SITO
INTERNET
E-MAIL
|
Sito generale: http://www.regione.basilicata.it |
I
centri di servizio
1
CESVIT Basilicata
Via Pretoria,
77 - 85110 Potenza.
Tel. 0971/275477
- 274477
Presidente:
Mario Sarli
2
CVS POLIS
Via
Scafarelli, 34 85100 Potenza
Tel./fax
0971/273152
e-mail: csv.polis@tiscalinet.it
Presidente:
Tina Paggi
|