Basilicata

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 12 gennaio 2000, n. 1 "Nuove norme per la promozione del volontariato. Abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997". (1)

Art. 10

Osservatorio regionale per il Volontariato

  1. Omissis.
  2. L'Osservatorio regionale per il volontariato:
  1. omissis …;
  1. promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario;
  2. omissis;
  3. propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 13;

... omissis …

Art. 11

Attività formativa

  1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all'attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni iscritte al Registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera il volontariato.

Art. 13

Gestione del "Fondo per l'Attuazione della Legge Quadro sul Volontariato e della Relativa Normativa regionale"

  1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale in forma di contributo:
  • a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per la formazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche;
  • omissis …
  1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte dell'Osservatorio regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro regionale, nonché il riparto degli stessi.

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore.

Dalla lettura della legge regionale si evince che la funzione di impulso all'attività di formazione spetta:

  • all’Osservatorio regionale per il Volontariato.
  • Stante la recente entrata in vigore della normativa regionale non è stato ancora adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale istitutivo di tale organismo.

    Secondo il dettato legislativo l'Osservatorio ha la propria sede presso la presidenza della Giunta regionale e di esso fanno parte tanto i rappresentanti della pubblica amministrazione quanto delle associazioni di volontariato. Tra le varie funzioni assegnate ha appunto il compito di promuovere e sostenere l'attività di formazione dei volontari (si veda art. 10, comma 2, lettera f) della L.R. n. 1/2000).

  • Per quanto concerne l'individuazione di ulteriori soggetti un'utile indicazione in tal senso sembrerebbe potersi ricavare in virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della L.R. n. 1/2000;

    • alla Regione Basilicata.
  • La genericità della formulazione dei precetti normativi contenuti nella neonata legge regionale da un lato, e la circostanza che non siano ancora stati adottati provvedimenti attuativi della stessa dall'altro, consentono di identificare solo in via ipotetica il quomodo dell'attività di promozione.

    In particolare pare che la Regione Basilicata, nell'ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, possa organizzare autonomamente e finanziare corsi di formazione specifici;

    • alle Organizzazioni di volontariato.
  • Anche in questo caso si impone un ragionamento in via ipotetica.

    Le OO.VV. possono organizzare autonomamente corsi di formazione avvalendosi, sulla base di una apposita richiesta, di contributi pubblici ad hoc che saranno approvati e stanziati dalla Regione Basilicata nell'ambito dei piani annuali di Formazione Professionale.

  • La legge comunque non prevede, almeno per l'anno in corso, che vengano stanziati dei fondi finalizzati in via esclusiva alla formazione del volontariato: i contributi regionali destinati al finanziamento di tali attività, infatti, graveranno - unitamente ad altre spese impegnate a favore del volontariato - sul capitolo n. 3260 denominato "Fondo per l'attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato". Alla luce del dettato dell'art. 17 della L.R. n. 1/2000 sembra invece che per gli anni a venire nelle leggi di bilancio saranno specificati distintamente gli stanziamenti destinati a coprire le singole voci di spesa destinate al volontariato.

    § 2. Destinatari.

    Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale (art. 13, comma 1). Alla medesima condizione è subordinata la partecipazione dei volontari ai corsi organizzati dalla Regione (art. 11).

    § 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni.

    Non è ancora possibile delineare i criteri e le modalità che le organizzazioni di volontariato legittimate dovranno osservare per la concessione di contributi pubblici destinati alla formazione, non avendo ancora la Giunta regionale adottato una delibera in materia. La medesima dovrà comunque essere formulata sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio regionale (art. 13, comma 2).

    Presumibilmente, anche alla luce dell'esperienza maturata in altre regioni d'Italia, l'erogazione dei contributi sarà subordinata ad una specifica domanda proveniente dall'associazione e corredata da un progetto che illustri l'attività di formazione che si intende eseguire, nonché da un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese inerenti alla realizzazione dell'attività formativa. La Regione si riserverà poi di valutare le richieste pervenute e di assegnare i contributi alla luce dei fondi stanziati e nel rispetto dei criteri formulati.

    NOTE:

    1) Le leggi abrogate dalla nuova normativa sono rispettivamente quella recante "Norme per la promozione del volontariato" (n. 38/1993) che per prima aveva dato attuazione ai principi contenuti nella legge nazionale n. 266/1991 e quella recante "Modifiche alla L. R. 16/7/93 n. 38 recante norme per la promozione del volontariato" (n. 2/1997)

     

     

    Basilicata

    LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

    L.R. 16 luglio 1993 - n. 38
    Modifiche:
    L.R. 3 gennaio 1997 – n. 2
    L. R. 12 gennaio 2000 – n. 1
    Nuove norme per la promozione del volontariato. Abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997

    MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

    Vecchia legge regionale sul volontariato art. 9
    Da informazioni assunte presso la Regione risulta che la normativa è rimasta inattuata. Fondi solo per cooperative sociali.
    Nuova legge regionale sul volontariato art. 11
    Prevede attività di aggiornamento e formazione per il Volontariato iscritto al Registro regionale, nell’ambito dei piani annuali di Formazione Professionale.

    DELEGA ALLE PROVINCE

    Per la formazione professionale

    L.R. n. 2 del 1997

    QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

    La legge regionale è rimasta di fatto inattuata.

    CENTRI DI SERVIZIO

    Il Bando per la costituzione dei C. d. S. è stato emesso il 16.03.97.
    Dopo due mesi si sono costituiti i C.d.S. che attualmente sono 2 (vedi spazio apposito)

    ASS.TO DI RIFERIMENTO

    /

    REFERENTI

    Regione
    Centralino: 0971/448111

    Dipartimento Sicurezza Sociale
    Gestisce i C. d. S.
    Funz.. Dott.ssa Anna Cangi tel. 0971/448896 fax 0971/448919

    Dipartimento Presidenza della Giunta. Affari Generali, organizzative e istituzionali
    Gestisce il Registro regionale
    Dirig. Dott.ssa Enrica Marchese Tel. 0971/448187

    Provincie:

    Potenza
    URP 0971/417111
    Dirig. Formaz. Professionale
    dott. Michele Benevento tel. 0971/51454

    Matera
    URP 0835/310028
    Dirig. Formaz. Professionale
    dott. Ginosa tel. 0835/306250

    SITO INTERNET

    E-MAIL

    Sito generale: http://www.regione.basilicata.it

    I centri di servizio

    1
    CESVIT Basilicata
    Via Pretoria, 77 - 85110 Potenza.
    Tel. 0971/275477 - 274477
    Presidente: Mario Sarli

    2
    CVS POLIS
    Via Scafarelli, 34 – 85100 Potenza
    Tel./fax 0971/273152
    e-mail: csv.polis@tiscalinet.it
    Presidente: Tina Paggi

     

      SEZIONE PRECEDENTE