Valle d’Aosta

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 6 dicembre 1993, n. 83 "Disciplina del volontariato" e successive modifiche (1)

Art. 7

Formazione e aggiornamento dei volontari

  1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organizzazioni di volontariato anche sulla base delle proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.

Art. 8

Interventi a favore del volontariato.

  1. La Giunta regionale può concedere contributi per sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato sulla base di specifici progetti a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed operanti nel territorio regionale.

Art. 9

Procedure.

  1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 8 le organizzazioni di volontariato interessate presentano domanda all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.
  2. Alla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi dell'art. 8 della legge 266/91, dal legale rappresentante dell'organizzazione, devono essere allegati, in carta semplice:
  1. un dettagliato progetto relativo ad attività di formazione e/o promozione del volontariato;
  2. un preventivo di spesa distinto per voci;
  3. copia dell'ultimo bilancio approvato.
  1. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è la struttura responsabile del procedimento amministrativo, istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
  2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data della presentazione della domanda, per un importo non superiore all'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire 30.000.000 . (2)

Mentre l'art. 7 della presente legge contiene una mera affermazione di principio in ossequio alla legge quadro sul volontariato in virtù della quale la regione si fa carico di promuovere la formazione, gli articoli successivi contengono una disciplina dettagliata in merito alle modalità di accesso ai contributi pubblici da parte delle associazioni che intendono fare formazione al loro interno.

Queste sono le "informazioni" che si traggono dalla combinata lettura dei predetti articoli:

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore.

La Giunta regionale promuove e finanzia i corsi di formazione destinati alle associazioni di volontariato utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione denominato "Contributi a favore delle associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta" (3) . Si tratta sempre di un finanziamento parziale: la Regione contribuisce, infatti, erogando all'associazione un importo comunque non superiore all'ottanta per cento delle spese necessarie a sostenere la formazione che non può mai superare la somma di lire 30.000.000 annue complessive.

§ 2. Destinatari.

Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato che sono iscritte nel registro regionale e che operano nel territorio regionale.

§ 3. Modalità di accesso ai fondi. Adempimenti delle associazioni

Le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui sopra interessate ad ottenere i contributi per la formazione dei volontari debbono presentare all'assessorato della sanità ed assistenza sociale:

  • apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante della organizzazione;
  • un progetto che descriva in maniera particolareggiata l'attività di formazione che si intende eseguire (temi, destinatari, tempi, formatori, organizzazione del corso);
  • un preventivo delle spese distinto per voci (quanto si prevede di spendere ad esempio per retribuire i formatori ovvero per acquistare il materiale di supporto);
  • la copia dell'ultimo bilancio approvato.

Tutti questi documenti debbono essere presentati in carta semplice, sono cioè esenti bollo.

Una volta presentata la documentazione richiesta, la pratica viene istruita dal Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali. Espletati tali adempimenti, la Giunta regionale, con delibera, assegna i contributi all'associazione richiedente.

I fondi debbono essere concessi entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Nel predetto periodo l'associazione per avere informazioni in merito all'avanzamento della pratica deve rivolgersi al Servizio affari generali.

Dalla lettura della norma si evince che, laddove il progetto venga approvato, la percentuale delle spese coperte del finanziamento pubblico (massimo 80%) non è calcolata sulla base della somma richiesta dall’associazione bensì sull’importo delle spese ritenute ammissibili in relazione all’attività formativa richiesta

Giova in ultimo sottolineare l'importanza che la Regione Valle D'Aosta ha attribuito alla formazione dei volontari tanto da contemplarla tra i requisiti di priorità nella scelta delle associazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni (si veda in tal senso l'art. 5 della L.R. 6 dicembre 1993, n. 83).

NOTE:

1) La presente legge è stata modificata da L. R. 2 luglio 1999, n. 16
2) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.
3) I contributi regionali destinati alle associazioni di volontariato sono determinati annualmente con la legge di bilancio.

 

 

Valle d’Aosta

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 6 dicembre 1993, n. 83

Modifiche:

L.R. n. 5 del 09.02.96 su B.U.R. n. 23/1996

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

L. R. sul volontariato artt. 7, 8, 9

DELEGA ALLE PROVINCE

per la Formazione Professionale

Non esiste legge delega

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

Anni ’98 - ‘99
  • Promozione e diffusione della cultura del volontariato fra i ragazzi delle scuole materne ed elementari
  • Formazione per volontari del soccorso
  • Corsi di formazione per "riattivazione mentale"
  • Formazione di volontari per alcolisti in trattamento
  • Corsi di formazione e aggiornamento per volontari e per la promozione del volontariato

CENTRI DI SERVIZIO

Attualmente il C.d.S. è 1 istituito con deliberazione n. 5 del 07.05.1999 del Comitato di Gestione del fondo speciale per il Volontariato (vedi spazio apposito)

ASS.TO DI RIFERIMENTO

/

REFERENTI

Ass.to Sanità e Assistenza Sociale

Dirigente Dott. Giuseppe Villani

Funzionario Dott.ssa Alessandra Guarda

tel. 0165/274223

SITO INTERNET

E-MAIL

Sito generale: http://www.regione.vda.it

Cercare nella pagina Assessorato Sanità

I centri di servizio

1

Centro di Servizi

CSV - ONLUS
Via Della Porta Pretoria, 19
11100 Aosta
Tel. 0165/361339 – 230685
Fax 0165/360800



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