Abruzzo

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 12 agosto 1993, n. 37, "Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato".

Art. 10

Formazione

  1. La Giunta regionale istituisce o promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel Registro regionale.
  2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l'intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.
  3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo è finalizzata agli obiettivi di cui all'art. 1 della legge 266/1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L'utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione di esercizio professionale, ma dà titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.
  4. La gestione dei corsi è affidata alle stesse Associazioni - di cui all'art. 5 della legge quadro 21.12.1978 n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

Art. 5

Finanziamento delle Organizzazioni di Volontariato.

  1. Omissis.
  2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni.
  3. Omissis …

Art. 8

Conferenza regionale del volontariato.

  1. Omissis …
  1. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, esprime pareri obbligatori:
  • omissis…
  • sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.
  1. Omissis …

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore

La funzione di impulso all'attività di formazione del volontariato spetta:

  • alla Giunta regionale.
  • Nell'ambito dei piani per la formazione professionale la Giunta regionale promuove i corsi di formazione per le associazioni di volontariato. Si tratta, però, di un potere d'iniziativa, per così dire, "riflesso" in quanto viene esercitato solo in seguito ad una specifica richiesta delle OO.VV.. In particolare, come si evince dalla lettura della normativa in materia, la Regione Abruzzo non organizza dei corsi ad hoc né autonomamente né su proposta delle organizzazioni; la sua funzione è invece quella di erogare alle associazioni che ne facciano richiesta i contributi necessari a finanziare lo svolgimento di attività formative (si veda l'art. 10, comma 1 e 2 della L.R. n. 37 del 1993);
    • alle Organizzazioni di volontariato.
  • Esse possono:
    • organizzare autonomamente corsi di formazione richiedendo alla Regione l'erogazione di specifici contributi, previa presentazione di appositi progetti.

    § 2. Destinatari

    Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale. Agli aderenti che partecipano ai corsi la legge prevede che venga rilasciato un attestato di frequenza.

    § 3. Modalità di accesso ai fondi Adempimenti delle associazioni.

    Le organizzazioni di volontariato interessate e legittimate a richiedere i contributi per la formazione dei volontari debbono presentare alla Regione:

    • una proposta redatta seguendo i criteri e le modalità previste più in generale dalla normativa in materia di formazione (unitamente alla domanda probabilmente deve essere presentato un progetto che illustri l'attività di formazione che si intende eseguire, nonché un preventivo delle entrate e delle spese inerente alla realizzazione dell'attività formativa).

    Una volta presentate le domande di contributi ed i relativi progetti è necessario acquisire altresì il parere favorevole della Conferenza regionale del volontariato istituita presso la Presidenza della Giunta regionale (si vedano in tal senso gli artt. 10, comma 2 e 8, comma 10).

    Per quanto concerne la gestione dei corsi di formazione questa, in via di principio, è affidata alle stesse associazioni di volontariato richiedenti, sempre che la formazione sia prevista tra gli scopi statutari dell'organizzazione; in caso contrario subentra un Ente di formazione riconosciuto a livello regionale (si veda art. 10, comma 4).

    I contributi regionali destinati al finanziamento dei corsi gravano sul capitolo di bilancio relativo alla formazione professionale e sono determinati nei limiti delle risorse disponibili.

     

     

    Abruzzo

    LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

    L.R. 12 agosto 1993 – n. 37

    MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

    Legge reg. sul volontariato art. 10
    I corsi rientrano nella formazione professionale. Richieste avanzate non attivate

    DELEGA ALLE PROVINCE

    per la Formazione Professionale

    Progetto di legge in itinere presso la Presidenza del Consiglio. Non si sa se riguarda la formazione.

    QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

    Da informazioni assunte presso la Regione, ad oggi, non risulta che siano stati finanziati corsi di formazione a favore delle Organizzazioni di volontariato. La normativa risulta inattuata. Dallo schema di piano annuale delle attività formative del 1998 si evince che le organizzazioni di volontariato sono state individuate dalla Regione come possibili soggetti promotori di attività formative destinate a migranti ed immigrati ovvero a disabili fisici, mentali e sensoriali. Siamo però al di là della previsione di cui all’art. 10 della L.R. n. 37 del 1993 che contempla una formazione che abbia come destinatari le stesse associazioni.

    CENTRI DI SERVIZIO

    Attualmente i C.d.S. sono quatto istituiti con deliberazione n. 1 del 16.03.98 e deliberazione n. 1 del 01.06.99 dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato (vedi spazio apposito)

    ASS.TO DI RIFERIMENTO

    /

    REFERENTI

    Formazione Professionale
    U.O. programmazione e coordinamento delle attività formative

    Dott.ssa Franca Chiola
    Tel. 085/75997
    Affari della Presidenza – Servizio di Gabinetto – Uff. per il Volontariato
    Tel. 0862/363502-03-05 – fax 0862/363540

    SITO INTERNET

    E-MAIL

    www.regione.abruzzo.it
    cercare nelle pagine servizi/formazione oppure nelle pagine volontariato

    I centri di servizio

    1

    "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato" per la provincia di L’Aquila

    Piazzetta Alfieri, 1
    67100 L’Aquila
    Presidente: Maria Antonietta Jacono Nuvolose

    2

    Centro Servizi di Pescara Federazione compagnia delle opere non profit

    Via Vittoria Colonna, 31
    65127 Pescara
    tel. 085/62349 – fax 085/4518942
    Presidente Fabrizio Ferrati

    3

    Centro solidarietà incontro e prima accoglienza per la provincia di Chieti

    Corso Marruccino, 138
    C. P. 79 – 66100 Chieti

    4

    Centro di Servizi per il Volontariato di Teramo

    c/o ANFFAS Abruzzo
    Via Saliceti, 8 – 64100Teramo
    Tel. 0861/246682
    Presidente: Giuseppe Pergallini



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