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VOLONTARIATO
RIS 18.06.94 PRO 296

Risoluzione Ministeriale 18 giugno 1994 Protocollo 296

T.U. DIRETTE - Iva - AGEVOLAZIONI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Con nota del ... diretta a questo Ministero e, per conoscenza, al Direttore dell’ufficio provinciale Iva di F., il dott ..., nella sua qualita` di Presidente dell’associazione di volontariato S.G.E. Con sede legale in F., ha chiesto di conoscere se l’associazione S.G.E. che per la sua attivita` di volontariato utilizza un registro cassa preventivamente vidimato dal Tribunale di F., debba assolvere ad altre formalita` che caratterizzano una contabilita` sistematica.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L’art. 3, comma 1, della legge quadro n. 266 del 1991, definisce concettualmente le organizzazioni di volontariato recitando testualmente:

"E` considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attivita` di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, devono espressamente risultare "l’assenza di fini di lucro, la democraticita` della struttura, l’elettivita` e la gratuita` delle cariche associative nonche` la gratuita` delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti".

In base all’art. 8 della legge in commento, per attivita` di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta`.

Le agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni in commento sono previste dall’art. 8 sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge quadro.

Il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto significando che cio` implicherebbe la totale esclusione dal campo Iva delle cennate operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto necessario di cui all’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce l’applicazione dell’imposta.

Da quanto appena dedotto ne consegue che gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti uti civis come privato sul quale si abbatte l’imposta finale.

Nel settore di cui ci si occupa il legislatore ha inteso mantenere il normale regime tributario con riferimento alle imposte sui redditi cui le associazioni di volontariato sono soggette ex artt. 87, lettera c) e seguenti del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il menzionato art. 87 stabilisce, infatti, che sono soggetti all’IRPEG, tra gli altri, "anche gli enti pubblici e privati diversi dalle societa`, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita` commerciali, tra i quali si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei cui confronti il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo".

L’attivita` delle associazioni di volontariato, aventi natura di enti non commerciali, anche se svolta istituzionalmente secondo fini di solidarieta` sulla base della definizione concettualmente resa dagli artt. 2 e 3 della legge quadro n. 266 del 1991, assume, o puo` assumere, in alcuni casi, i caratteri dell’attivita` commerciale.

In tali casi, l’art. 8, comma 4, introduce un’importante agevolazione disponendo che "i proventi derivanti Da attivita` commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul reddito qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato".

Ai fini del mantenimento dell’esenzione le organizzazioni di volontariato devono presentare agli uffici delle imposte dirette competenti, copia del bilancio corredata da un’analitica relazione sull’intera attivita` svolta con particolare riguardo all’entita` dell’attivita` commerciale e produttiva marginale i cui proventi risultino impiegati nell’attivita` istituzionale dell’organizzazione.

I criteri relativi al concetto di marginalita` delle attivita` produttive e commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali; cio` ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 260/1994, al secondo periodo, comma 4 dell’art. 8 della L. n. 266/1991.

La necessita` di presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico che dal 1994 deve essere redatto in base alle direttive comunitarie, implica che il procedimento analitico di rilevazione dei fatti amministrativi debba essere realizzato per mezzo di scritture contabili con l’obbligo che queste siano regolarmente tenute affinche` legittimino la presunzione di veridicita` e di certezza dalla quale sono assistite ed affinche` pongano in evidenza gli elementi che trovano specifica regolamentazione nelle norme fiscali ed in quelle della legge quadro n. 266 che prevede i requisiti necessari per il mantenimento dell’esenzione in favore delle organizzazioni di volontariato.

Circolare 25.02.92, n. 3

Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante:
"Legge quadro sul volontariato"

Con legge n. 266 dell’11 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attivita` di volontariato, sono state, tra l’altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L’attivita` di volontariato cosi` come definita dall’art. 2 della legge, e` "quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta’". Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attivita` prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.

L’art. 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato "possono assumere la forma giuridica che ritengono piu` adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita` con lo scopo solidaristico"; lo stesso art. 3 stabilisce poi che "negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto .. devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro .. i criteri di ammissione e di esclusione" degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilita` con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilita` degli aderenti e, soprattutto, la necessita` dell’assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell’art. 2247 del codice civile, che prevede come finalita` essenziale del contratto di societa` "l’esercizio in comune di una attivita` economica allo scopo di dividerne gli utili".

Sono escluse, pertanto, anche le societa` cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilita` diretta incompatibile con le finalita` solidaristiche della legge n. 266.

Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell’8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunita` alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini".

E` da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall’art. 8, commi 3 e 4, e dell’art. 9.

L’applicazione dei benefici medesimi e` condizionata all’iscrizione delle organizzazioni nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell’art. 8 ha aggiunto il comma 1 ter all’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1 ter e` cosi` formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta`, purche` le attivita` siano destinate a finalita` di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra` essere prevista la deducibilita` delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali e` quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all’art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4 dell’art. 8 della legge n. 266 stabilisce che "i proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita` delle attivita`, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Per quanto riguarda la definizione sotto l’aspetto oggettivo dell’ambito applicativo della disposizione, si e` dell’avviso che per "attivita` commerciali e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente le attivita` di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l’attivita` secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall’art. 2 della legge n. 266. Le attivita` stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per cio` che concerne l’imposizione sui redditi e` condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per cio` che concerne l’"entita’" delle attivita`, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell’organizzazione, dovra` essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalita` dell’attivita`, la non concorrenzionalita` (che puo` essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunita` locale) dell’attivita` sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell’attivita` e i servizi resi dall’organizzazione.

In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell’art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che "i proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’Irpeg e dell’ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita` delle attivita`, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Al riguardo e` opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novita` nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potesta` di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.

Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all’ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell’accertamento di fatto della "natura" e della "entita’" delle attivita` per cui e` stato chiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attivita` commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l’ammissione al beneficio, nonche` della loro entita`.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della legge n. 266, anche dell’atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarieta`, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attivita` in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all’art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell’art. 8 (la decorrenza iniziale dell’esenzione va riferita al periodo d’imposta per il quale la domanda e` presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull’attivita` svolta onde fornire documentazione dell’impiego dei proventi esonerati dall’imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l’eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l’emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell’art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verra` istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all’emanazione del decreto stesso, cio` in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell’azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

L’art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all’art. 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già` vigente primo comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Cio` comporta l’applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell’ultima parte del primo comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 (recepito nel terzo comma dell’art. 111 T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita` commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita` alle finalita` istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita` e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche` dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarieta` e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 e` previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attivita` sono esenti dall’imposta di bollo e di registro.

Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita` della registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovra` essere eseguita senza pagamento di imposta.

Al comma 2 si prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l’effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attivita` sociale da queste svolte.

E` prevista infine l’esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredita` o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

RIS 29.05.93 PRO 300028

Risoluzione ministeriale del 29 maggio 1993 Protocollo 300028

REGISTRO - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO O
DELLO STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L’associazione di volontariato "C.A.", con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto l’esonero assoluto dall’assolvimento dell’imposta di registro "per ogni atto inerente la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto regolante la vita dell’Ente, ai sensi dell’art. 8 della legge in oggetto".

L’Ufficio del Registro di Taranto ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella misura fissa.

Codesta Intendenza, "ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione dell’Associazione che ne occupa, attesa la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto dall’art. 1 della ripetuta legge", ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al fine di provvedere all’eventuale rimborso della somma corrisposta.

La scrivente informa che questo Dicastero si e` pronunciato sulla problematica in esame nell’allegata Circolare n. 3 del 25.02.92, relativa alla legge 11.08.91, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha chiarito che: "Per quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarieta` e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome.

Al comma 1, e` previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attivita` sono esenti dall’imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita` della registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovra` essere eseguita senza pagamento di imposta".

La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame si possa procedere al rimborso della somma versata.

RIS 06.06.94 PRO 12-0011

Risoluzione ministeriale del 6 giugno 1994 Protocollo 12-0011

Iva - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
TRATTAMENTO FISCALE

Con nota del 21 ottobre 1993, diretta al Ministro delle finanze, il dott. S.C., nella sua qualita` di presidente della ... soc. cooperativa a responsabilita` limitata, ha chiesto di conoscere il regime fiscale ai fini Iva applicabile a norma della legge 11 agosto 1991, n. 266 alle attivita` marginali di bar e mensa svolte dalla ... costituita nella forma di societa` cooperativa a responsabilita` limitata.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L’art. 3, primo comma, della legge quadro n. 266 del 1991, definisce concettualmente le organizzazioni di volontariato recitando testualmente: "E` considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attivita` di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".

Il successivo secondo comma del medesimo articolo 3, stabilisce che "le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu` adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite d’incompatibilita` con lo scopo solidaristico".

Si osserva in proposito - come, peraltro, precisato con circolare ministeriale n. 3, prot. n. 11/152, del 25 febbraio 1992 - che la compatibilita` con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilita` degli aderenti e, soprattutto, la necessita` dell’assenza di fini di lucro, rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in commento, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato, in particolare, il disposto dell’art. 2247 del codice civile, che prevede come finalita` essenziale del contratto di societa`, l’esercizio in comune di un’attivita` economica allo scopo di dividerne gli utili.

Sono escluse, pertanto, anche le societa` cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, un’utilita` diretta incompatibile con le finalita` solidaristiche della legge n. 266.

Per quanto concerne l’imposizione indiretta, le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono sempre subordinate alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti nei confronti dei soggetti destinatari della legge n. 266.

Cio` posto, con riguardo al quesito posto dall’associazione istante, si precisa che il comma 2 del medesimo articolo 8, stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, significando che cio` implicherebbe la totale esclusione dal campo Iva delle cennate operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto necessario di cui all’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce l’applicazione dell’imposta. Conseguentemente, gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti "uti civis" come privati sul quale si abbatte l’imposta fiscale.

Comunque, alla luce di quanto in precedenza esposto, si conclude ritenendo che le agevolazioni fiscali previste dall legge n. 266 del 1991 non possano, tuttavia, applicarsi nei confronti d’Associazione istante in quanto costituita in forma di societa` cooperativa.

RIS 07.10.94 PRO 10-218

Risoluzione ministeriale del 7 ottobre 1994 Protocollo 10-218

BOLLO
DOCUMENTI RELATIVI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

... ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine al trattamento, agli effetti dell’imposta di bollo, degli atti (documenti, decreto prefettizio di guardia giurata, giuramento presso la Pretura ed ogni altro atto in genere) preliminari al conferimento dell’incarico regionale a Guardia Ecologica Volontaria.

Al riguardo si osserva che l’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) accorda, tra l’altro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento della loro attivita`.

C’e` da tener presente, tuttavia, che l’iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato, secondo quanto dispone l’art. 6 della citata legge n. 266, e` condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Cio` premesso, si ritiene che gli atti e i documenti posti in essere per la nomina a guardia giurata particolare quali atti connessi allo svolgimento dell’attivita` dell’organizzazione di volontariato possono essere prodotti in esenzione dal pagamento del tributo di bollo sempreche`, beninteso, i gruppi di guardie ecologiche volontarie siano iscritti nel registro di cui all’art. 6 della legge n. 266/91 e l’aspirante guardia giurata, una volta ottenuta la nomina, possa svolgere l’attivita` esclusivamente per l’organizzazione cui appartiene.

RIS 11.08.95 PRO 12-1591

Risoluzione ministeriale 11 agosto 1995 Protocollo 12-1591

AGEVOLAZIONI - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ESENZIONE DEI PROVENTI – CONDIZIONI

Con la nota ... l’ufficio ... ha trasmesso alla scrivente la documentata istanza con la quale l’associazione ... ha chiesto il riconoscimento dell’esenzione dei proventi derivanti dalla propria attivita` di volontariato cosi` come originariamente previsto dal comma 4, dell’art. 8 della L. n. 266/1991 che, testualmente recitava: "... Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita` delle attivita`, decide Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Com’è noto, le disposizioni recate dal secondo periodo, comma 4, dell’art. 8 della L. 11 agosto 1991, n. 266, hanno subito radicali modificazioni introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 138/1994 che, decaduto, è stato reiterato con D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1994, n. 413.

In relazione al contenuto della norma di origine la questione relativa al riconoscimento formale di esenzione affidata all’emanazione di un decreto interministeriale, si era rivelata tecnicamente errata poiche` non poteva essere considerata "esenzione" la non imponibilita` ex lege dei proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali poste in essere dalle organizzazioni di volontariato.

Cosicchè, con la nuova formulazione del comma 4 dell’art. 8 della L. n. 266/1991, cosi` come recepita dall’art. 18 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, e` venuto meno, di conseguenza, l’obbligo di giungere alla concessione dell’esenzione mediante l’emanazione di un decreto interministeriale significando che, allorquando le Organizzazioni di volontariato si riconoscano titolari di tutti i requisiti richiesti, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 25 maggio 1995, in G.U. n. 134 del 10 giugno 1995, ad esse deve intendersi riconosciuto il diritto l’agevolazione che, pertanto, non assume carattere costitutivo ed in ordine alla quale, gli uffici delle imposte avranno quindi cura di esercitare l’attivita` di controllo alla stregua di quanto previsto per gli enti non commerciali tra i quali rientrano le Organizzazioni in commento.

Si restituisce, pertanto, la documentata istanza prodotta dall’associazione..., in quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 413/1994 hanno, di fatto, determinato la caducazione di quanto originariamente stabiliva l’art. 8, comma 4, secondo periodo, della L. n. 266/1991.

RIS 05.06.95 N. 138/E PRO 10-777

Risoluzione ministeriale 5 giugno 1995
Numero 138/E Potocollo 10-777

BOLLO
CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Gli atti di convenzione relativi alla concessione di un collegamento radioelettrico richiesto da un’associazione di volontariato possono essere redatti in carta libera, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che accorda, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi dell’organizzazione di volontariato, anche a quelli connessi con lo svolgimento della loro attività.

Condizioni per usufruire dell’esenzione sono: a) l’iscrizione nei registri generali delle organizzazioni del volontariato (ex art. 6 della legge n. 266/1991); b) la strumentalita` degli atti di convenzione al raggiungimento dei fini di solidarieta` per i quali l’organizzazione è sorta.

CIR. 08.08.95 N. 221/E

Circolare ministeriale 8 agosto 1995 Numero 221/E

AGEVOLAZIONI - T.U. DIRETTE - VOLONTARIATO
SPETTANZA DEI BENEFICI FISCALI - MODALITÀ

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 134 del 10 giugno 1995 e` stato pubblicato il decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro per la Famiglia e la solidarieta` sociale, datato 25 maggio 1995, che fissa i "criteri per l’individuazione delle attivita` commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato" agli effetti dell’articolo 8, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

L’articolo citato, nel testo modificato dall’articolo 18 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, ha stabilito che:

"I proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita`, di cui al periodo precedente, sono fissati dal ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il ministro per gli Affari sociali".

Si ricorda che, nella formulazione originaria recata dalla legge n. 266 del 1991, l’articolo 8, comma 4, prevedeva:

"I proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita` delle attivita`, decide il ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il ministro per gli Affari sociali".

La modifica normativa apportata dall’articolo 18 del decreto legge n. 260, ha eliminato la previsione della specifica procedura di riconoscimento dell’agevolazione (espressa "domanda di esenzione" della organizzazione di volontariato interessata e provvedimento di riconoscimento o di diniego del beneficio per ogni singola organizzazione nella forma del decreto interministeriale).

Pertanto, la verifica della spettanza del beneficio fiscale per le attivita` in argomento deve essere svolta, senza una formale istanza di parte e uno specifico provvedimento di riconoscimento o diniego dell’esenzione, nell’ambito dell’attivita` di accertamento cui sono istituzionalmente preposti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei criteri di marginalita` fissati con l’anzidetto decreto datato 25 maggio 1995.