VOLONTARIATO
RIS 18.06.94 PRO 296
Risoluzione Ministeriale 18 giugno 1994 Protocollo
296
T.U. DIRETTE - Iva - AGEVOLAZIONI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Con nota del ... diretta a questo Ministero
e, per conoscenza, al Direttore dellufficio provinciale
Iva di F., il dott ..., nella sua qualita` di Presidente dellassociazione
di volontariato S.G.E. Con sede legale in F., ha chiesto di conoscere
se lassociazione S.G.E. che per la sua attivita` di volontariato
utilizza un registro cassa preventivamente vidimato dal Tribunale
di F., debba assolvere ad altre formalita` che caratterizzano
una contabilita` sistematica.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Lart. 3, comma 1, della legge quadro
n. 266 del 1991, definisce concettualmente le organizzazioni di
volontariato recitando testualmente:
"E` considerata organizzazione di volontariato
ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere lattivita`
di cui allart. 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti".
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce
che negli accordi degli aderenti, nellatto costitutivo o
nello statuto, devono espressamente risultare "lassenza
di fini di lucro, la democraticita` della struttura, lelettivita`
e la gratuita` delle cariche associative nonche` la gratuita`
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti".
In base allart. 8 della legge in commento,
per attivita` di volontariato deve intendersi quella prestata
in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite organizzazione
di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarieta`.
Le agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni
in commento sono previste dallart. 8 sussistendo tutti i
requisiti richiesti dalla legge quadro.
Il comma 2 dellart. 8 stabilisce che
le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di servizi
ai fini dellimposta sul valore aggiunto significando che
cio` implicherebbe la totale esclusione dal campo Iva delle cennate
operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto
necessario di cui allart. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 che stabilisce lapplicazione dellimposta.
Da quanto appena dedotto ne consegue che gli
acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili
a quelli compiuti uti civis come privato sul quale si abbatte
limposta finale.
Nel settore di cui ci si occupa il legislatore
ha inteso mantenere il normale regime tributario con riferimento
alle imposte sui redditi cui le associazioni di volontariato sono
soggette ex artt. 87, lettera c) e seguenti del Tuir, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il menzionato art. 87 stabilisce, infatti,
che sono soggetti allIRPEG, tra gli altri, "anche gli
enti pubblici e privati diversi dalle societa`, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale lesercizio di attivita` commerciali, tra i quali
si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni
non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti passivi nei cui confronti il presupposto dellimposta
si verifica in modo unitario ed autonomo".
Lattivita` delle associazioni di volontariato,
aventi natura di enti non commerciali, anche se svolta istituzionalmente
secondo fini di solidarieta` sulla base della definizione concettualmente
resa dagli artt. 2 e 3 della legge quadro n. 266 del 1991, assume,
o puo` assumere, in alcuni casi, i caratteri dellattivita`
commerciale.
In tali casi, lart. 8, comma 4, introduce
unimportante agevolazione disponendo che "i proventi
derivanti Da attivita` commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dellimposta sul
reddito delle persone giuridiche e dellimposta sul reddito
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dellorganizzazione di volontariato".
Ai fini del mantenimento dellesenzione
le organizzazioni di volontariato devono presentare agli uffici
delle imposte dirette competenti, copia del bilancio corredata
da unanalitica relazione sullintera attivita` svolta
con particolare riguardo allentita` dellattivita`
commerciale e produttiva marginale i cui proventi risultino impiegati
nellattivita` istituzionale dellorganizzazione.
I criteri relativi al concetto di marginalita`
delle attivita` produttive e commerciali svolte dalle organizzazioni
di volontariato, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali; cio`
ai sensi delle modifiche introdotte dallart. 18 del D.L.
n. 260/1994, al secondo periodo, comma 4 dellart. 8 della
L. n. 266/1991.
La necessita` di presentare lo stato patrimoniale
ed il conto economico che dal 1994 deve essere redatto in base
alle direttive comunitarie, implica che il procedimento analitico
di rilevazione dei fatti amministrativi debba essere realizzato
per mezzo di scritture contabili con lobbligo che queste
siano regolarmente tenute affinche` legittimino la presunzione
di veridicita` e di certezza dalla quale sono assistite ed affinche`
pongano in evidenza gli elementi che trovano specifica regolamentazione
nelle norme fiscali ed in quelle della legge quadro n. 266 che
prevede i requisiti necessari per il mantenimento dellesenzione
in favore delle organizzazioni di volontariato.
Circolare 25.02.92, n. 3
Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante:
"Legge quadro sul volontariato"
Con legge n. 266 dell11 agosto 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991,
concernente le attivita` di volontariato, sono state, tra laltro,
introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari
della legge stessa.
Lattivita` di volontariato cosi` come
definita dallart. 2 della legge, e` "quella prestata
in modo personale spontaneo e gratuito, tramite lorganizzazione,
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarieta". Al volontario
possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute
per lattivita` prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dallorganizzazione stessa.
Lart. 3 della legge n. 266 stabilisce
che le organizzazioni di volontariato "possono assumere la
forma giuridica che ritengono piu` adeguata al perseguimento dei
loro fini, salvo il limite di compatibilita` con lo scopo solidaristico";
lo stesso art. 3 stabilisce poi che "negli accordi degli
aderenti, nellatto costitutivo o nello statuto .. devono
essere espressamente previsti lassenza di fini di lucro
.. i criteri di ammissione e di esclusione" degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilita`
con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilita`
degli aderenti e, soprattutto, la necessita` dellassenza
di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato
destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione
in forma societaria, considerato in particolare il disposto dellart.
2247 del codice civile, che prevede come finalita` essenziale
del contratto di societa` "lesercizio in comune di
una attivita` economica allo scopo di dividerne gli utili".
Sono escluse, pertanto, anche le societa` cooperative,
dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una
utilita` diretta incompatibile con le finalita` solidaristiche
della legge n. 266.
Peraltro, va considerato che la recente legge
n. 381 dell8 novembre 1991 ha introdotto una particolare
disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo
di perseguire linteresse generale della comunita` alla promozione
umana e allintegrazione sociale dei cittadini".
E` da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni
di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione
hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti
non commerciali.
I benefici tributari, con riferimento ai tributi
sul reddito, sono recati dallart. 8, commi 3 e 4, e dellart.
9.
Lapplicazione dei benefici medesimi e`
condizionata alliscrizione delle organizzazioni nei "registri
generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle
regioni e dalle province autonome, ai sensi dellart. 6 della
legge in esame.
In particolare il comma 3 dellart. 8
ha aggiunto il comma 1 ter allart. 17 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, come modificato dallart. 1 della legge 25
marzo 1991, n. 102.
Detto comma 1 ter e` cosi` formulato: "Con
i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta`,
purche` le attivita` siano destinate a finalita` di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia
e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a) del comma 1, dovra` essere prevista la
deducibilita` delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli
10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito dimpresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite
del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di
lire 100 milioni".
La disciplina delle misure agevolative in favore
delle erogazioni liberali e` quindi rinviata ai decreti legislativi
previsti dalla norma di delega di cui allart. 17 della legge
n. 408 del 1990.
Il comma 4 dellart. 8 della legge n.
266 stabilisce che "i proventi derivanti da attivita` commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
e dellimposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato
il loro totale impiego per i fini istituzionali dellorganizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dellentita` delle attivita`, decide il Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali".
Per quanto riguarda la definizione sotto laspetto
oggettivo dellambito applicativo della disposizione, si
e` dellavviso che per "attivita` commerciali e produttive
marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente le attivita`
di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti
in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:
a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro
inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo per volontari
quelli che svolgono lattivita` secondo i criteri e nei limiti
stabiliti dallart. 2 della legge n. 266. Le attivita` stesse
non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di
cui agli articoli 2080 e seguenti del codice civile, siano esse
industriali o artigiane.
Il beneficio, per cio` che concerne limposizione
sui redditi e` condizionato al totale impiego dei proventi in
questione per i fini istituzionali dellorganizzazione di
volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.
In particolare, per cio` che concerne l"entita"
delle attivita`, pur non essendo questa ancorata ad una specifica
percentuale delle entrate dellorganizzazione, dovra` essere
individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni
di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalita` dellattivita`,
la non concorrenzionalita` (che puo` essere anche ricondotta a
radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati
servizi in favore della comunita` locale) dellattivita`
sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto
tra i ricavi dellattivita` e i servizi resi dallorganizzazione.
In ordine alla presentazione delle "domande
di esenzione" di cui al comma 4 dellart. 8 della legge
n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego,
si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dellart.
8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che "i proventi
derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dellIrpeg e dellILOR,
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dellorganizzazione di volontariato" prevede che "sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e dellentita`
delle attivita`, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".
Al riguardo e` opportuno premettere che la
procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce
una novita` nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento
di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora
di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme
e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potesta`
di accertamento ad essi attribuita.
La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine
alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale
di cui al comma 4 in argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti
istruzioni.
Le "domande di esenzione" in argomento
vanno presentate allufficio distrettuale delle imposte dirette
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole
organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa
Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento,
le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso
sulla base dellaccertamento di fatto della "natura"
e della "entita" delle attivita` per cui e` stato
chiesto il trattamento di favore.
Le domande di esenzione devono contenere una
analitica e precisa descrizione delle attivita` commerciali e
produttive marginali, per le quali viene chiesta lammissione
al beneficio, nonche` della loro entita`.
Le domande devono essere corredate, oltre che
del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni
di volontariato di cui allart. 6 della legge n. 266, anche
dellatto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo
di solidarieta`, e dello statuto o degli accordi degli aderenti,
del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il
totale impiego dei proventi delle attivita` in questione per i
fini istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate una
sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi,
salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande
medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni
dai registri di cui allart. 6 ovvero al venir meno delle
condizioni poste dal quarto comma dellart. 8 (la decorrenza
iniziale dellesenzione va riferita al periodo dimposta
per il quale la domanda e` presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece,
essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti
copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sullattivita`
svolta onde fornire documentazione dellimpiego dei proventi
esonerati dallimposizione.
Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale
di cui al paragrafo successivo leventuale omissione di tale
adempimento.
Per quanto concerne poi lemanazione del
decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui
al comma 4 dellart. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verra`
istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto
con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione
istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze
e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto
delle domande di esenzione finalizzato allemanazione del
decreto stesso, cio` in coerenza con i principi in materia di
semplificazione dellazione amministrativa dettati dal capo
IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo.
Lart. 9 della legge n. 266 del 1991 ha,
poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui allart. 6 si applicano le disposizioni
di cui allart. 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dallart.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982,
n. 954".
Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle
province autonome di cui allart. 6 della legge n. 266, siano
esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa
prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal
già` vigente primo comma dellart. 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 598 (ora
recepita dai commi 1, 2 e 3 dellart. 111 del T.U.I.R. approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917).
Cio` comporta lapplicazione in favore
dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme
versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo
di contributo o quote associative non concorrono a formare il
reddito imponibile delle organizzazioni.
Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti
delle organizzazioni in parola il disposto dellultima parte
del primo comma dellart. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 598 (recepito nel terzo comma dellart. 111
T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali
non si considerano effettuate nellesercizio di attivita`
commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso
pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita`
alle finalita` istituzionali, nei confronti degli associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita`
e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di ununica
organizzazione locale o nazionale, nonche` dei rispettivi associati
o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali.
Per quanto concerne limposizione indiretta
le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart.
8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di
volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarieta`
e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province
autonome. Al comma 1 e` previsto che gli atti costitutivi delle
cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della
loro attivita` sono esenti dallimposta di bollo e di registro.
Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita`
della registrazione, agli effetti dellimposta di registro,
dovra` essere eseguita senza pagamento di imposta.
Al comma 2 si prevede lesclusione dal
campo di applicazione dellimposta sul valore aggiunto delle
operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con leffetto
che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle
dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi
comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette
organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione
nellattivita` sociale da queste svolte.
E` prevista infine lesenzione generalizzata
da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le
attribuzioni di eredita` o di legato a favore delle organizzazioni
di volontariato.
RIS 29.05.93 PRO 300028
Risoluzione ministeriale del 29 maggio 1993
Protocollo 300028
REGISTRO - MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO
O
DELLO STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Lassociazione di volontariato "C.A.",
con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto lesonero
assoluto dallassolvimento dellimposta di registro
"per ogni atto inerente la modifica dellatto costitutivo
o dello statuto regolante la vita dellEnte, ai sensi dellart.
8 della legge in oggetto".
LUfficio del Registro di Taranto ha ritenuto
dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella
misura fissa.
Codesta Intendenza, "ritenendo non manifestamente
infondata leccezione dellAssociazione che ne occupa,
attesa la ratio della disposizione legislativa dettante norme
di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle
associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto
dallart. 1 della ripetuta legge", ha chiesto il parere
di questa Direzione Generale al fine di provvedere alleventuale
rimborso della somma corrisposta.
La scrivente informa che questo Dicastero si
e` pronunciato sulla problematica in esame nellallegata
Circolare n. 3 del 25.02.92, relativa alla legge 11.08.91, n.
266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha chiarito che:
"Per quanto concerne limposizione indiretta le agevolazioni
fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart. 8 e sono
subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato
siano costituite esclusivamente per fini di solidarieta` e siano
iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province
autonome.
Al comma 1, e` previsto che gli atti costitutivi
delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento
delle loro attivita` sono esenti dallimposta di bollo e
di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita` della
registrazione, agli effetti dellimposta di registro, dovra`
essere eseguita senza pagamento di imposta".
La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie
in esame si possa procedere al rimborso della somma versata.
RIS 06.06.94 PRO 12-0011
Risoluzione ministeriale del 6 giugno 1994
Protocollo 12-0011
Iva - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
TRATTAMENTO FISCALE
Con nota del 21 ottobre 1993, diretta al Ministro
delle finanze, il dott. S.C., nella sua qualita` di presidente
della ... soc. cooperativa a responsabilita` limitata, ha chiesto
di conoscere il regime fiscale ai fini Iva applicabile a norma
della legge 11 agosto 1991, n. 266 alle attivita` marginali di
bar e mensa svolte dalla ... costituita nella forma di societa`
cooperativa a responsabilita` limitata.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Lart. 3, primo comma, della legge quadro
n. 266 del 1991, definisce concettualmente le organizzazioni di
volontariato recitando testualmente: "E` considerato organizzazione
di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine
di svolgere lattivita` di cui allart. 2, che si avvalga
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti".
Il successivo secondo comma del medesimo articolo
3, stabilisce che "le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono piu` adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite dincompatibilita` con lo
scopo solidaristico".
Si osserva in proposito - come, peraltro, precisato
con circolare ministeriale n. 3, prot. n. 11/152, del 25 febbraio
1992 - che la compatibilita` con lo scopo solidaristico, la previsione
di criteri di escludibilita` degli aderenti e, soprattutto, la
necessita` dellassenza di fini di lucro, rende impossibile
per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge
in commento, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria,
considerato, in particolare, il disposto dellart. 2247 del
codice civile, che prevede come finalita` essenziale del contratto
di societa`, lesercizio in comune di unattivita` economica
allo scopo di dividerne gli utili.
Sono escluse, pertanto, anche le societa` cooperative,
dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, unutilita`
diretta incompatibile con le finalita` solidaristiche della legge
n. 266.
Per quanto concerne limposizione indiretta,
le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart.
8 e sono sempre subordinate alla sussistenza di tutti i requisiti
richiesti nei confronti dei soggetti destinatari della legge n.
266.
Cio` posto, con riguardo al quesito posto dallassociazione
istante, si precisa che il comma 2 del medesimo articolo 8, stabilisce
che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di servizi
ai fini dellimposta sul valore aggiunto, significando che
cio` implicherebbe la totale esclusione dal campo Iva delle cennate
operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto
necessario di cui allart. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 che stabilisce lapplicazione dellimposta. Conseguentemente,
gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono
assimilabili a quelli compiuti "uti civis" come privati
sul quale si abbatte limposta fiscale.
Comunque, alla luce di quanto in precedenza
esposto, si conclude ritenendo che le agevolazioni fiscali previste
dall legge n. 266 del 1991 non possano, tuttavia, applicarsi nei
confronti dAssociazione istante in quanto costituita in
forma di societa` cooperativa.
RIS 07.10.94 PRO 10-218
Risoluzione ministeriale del 7 ottobre 1994
Protocollo 10-218
BOLLO
DOCUMENTI RELATIVI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
... ha chiesto di conoscere il parere della
scrivente in ordine al trattamento, agli effetti dellimposta
di bollo, degli atti (documenti, decreto prefettizio di guardia
giurata, giuramento presso la Pretura ed ogni altro atto in genere)
preliminari al conferimento dellincarico regionale a Guardia
Ecologica Volontaria.
Al riguardo si osserva che lart. 8 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) accorda,
tra laltro, lesenzione dal pagamento dellimposta
di bollo, oltre che agli atti costitutivi delle organizzazioni
di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento della
loro attivita`.
Ce` da tener presente, tuttavia, che
liscrizione nei registri generali delle organizzazioni di
volontariato, secondo quanto dispone lart. 6 della citata
legge n. 266, e` condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
fiscali.
Cio` premesso, si ritiene che gli atti e i
documenti posti in essere per la nomina a guardia giurata particolare
quali atti connessi allo svolgimento dellattivita` dellorganizzazione
di volontariato possono essere prodotti in esenzione dal pagamento
del tributo di bollo sempreche`, beninteso, i gruppi di guardie
ecologiche volontarie siano iscritti nel registro di cui allart.
6 della legge n. 266/91 e laspirante guardia giurata, una
volta ottenuta la nomina, possa svolgere lattivita` esclusivamente
per lorganizzazione cui appartiene.
RIS 11.08.95 PRO 12-1591
Risoluzione ministeriale 11 agosto 1995 Protocollo
12-1591
AGEVOLAZIONI - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ESENZIONE DEI PROVENTI CONDIZIONI
Con la nota ... lufficio ... ha trasmesso
alla scrivente la documentata istanza con la quale lassociazione
... ha chiesto il riconoscimento dellesenzione dei proventi
derivanti dalla propria attivita` di volontariato cosi` come originariamente
previsto dal comma 4, dellart. 8 della L. n. 266/1991 che,
testualmente recitava: "... Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dellentita` delle attivita`,
decide Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali".
Comè noto, le disposizioni recate
dal secondo periodo, comma 4, dellart. 8 della L. 11 agosto
1991, n. 266, hanno subito radicali modificazioni introdotte dallart.
18 del D.L. n. 138/1994 che, decaduto, è stato reiterato
con D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 giugno 1994, n. 413.
In relazione al contenuto della norma di origine
la questione relativa al riconoscimento formale di esenzione affidata
allemanazione di un decreto interministeriale, si era rivelata
tecnicamente errata poiche` non poteva essere considerata "esenzione"
la non imponibilita` ex lege dei proventi derivanti da attivita`
commerciali e produttive marginali poste in essere dalle organizzazioni
di volontariato.
Cosicchè, con la nuova formulazione
del comma 4 dellart. 8 della L. n. 266/1991, cosi` come
recepita dallart. 18 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito,
con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, e` venuto
meno, di conseguenza, lobbligo di giungere alla concessione
dellesenzione mediante lemanazione di un decreto interministeriale
significando che, allorquando le Organizzazioni di volontariato
si riconoscano titolari di tutti i requisiti richiesti, secondo
i criteri stabiliti dal D.M. 25 maggio 1995, in G.U. n. 134 del
10 giugno 1995, ad esse deve intendersi riconosciuto il diritto
lagevolazione che, pertanto, non assume carattere costitutivo
ed in ordine alla quale, gli uffici delle imposte avranno quindi
cura di esercitare lattivita` di controllo alla stregua
di quanto previsto per gli enti non commerciali tra i quali rientrano
le Organizzazioni in commento.
Si restituisce, pertanto, la documentata istanza
prodotta dallassociazione..., in quanto le nuove disposizioni
introdotte dalla legge di conversione n. 413/1994 hanno, di fatto,
determinato la caducazione di quanto originariamente stabiliva
lart. 8, comma 4, secondo periodo, della L. n. 266/1991.
RIS 05.06.95 N. 138/E PRO 10-777
Risoluzione ministeriale 5 giugno 1995
Numero 138/E Potocollo 10-777
BOLLO
CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Gli atti di convenzione relativi alla concessione
di un collegamento radioelettrico richiesto da unassociazione
di volontariato possono essere redatti in carta libera, ai sensi
dellart. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che accorda,
tra laltro, lesenzione dallimposta di bollo,
oltre che agli atti costitutivi dellorganizzazione di volontariato,
anche a quelli connessi con lo svolgimento della loro attività.
Condizioni per usufruire dellesenzione
sono: a) liscrizione nei registri generali delle organizzazioni
del volontariato (ex art. 6 della legge n. 266/1991); b) la strumentalita`
degli atti di convenzione al raggiungimento dei fini di solidarieta`
per i quali lorganizzazione è sorta.
CIR. 08.08.95 N. 221/E
Circolare ministeriale 8 agosto 1995 Numero
221/E
AGEVOLAZIONI - T.U. DIRETTE - VOLONTARIATO
SPETTANZA DEI BENEFICI FISCALI - MODALITÀ
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n.
134 del 10 giugno 1995 e` stato pubblicato il decreto del ministro
delle Finanze di concerto con il ministro per la Famiglia e la
solidarieta` sociale, datato 25 maggio 1995, che fissa i "criteri
per lindividuazione delle attivita` commerciali e produttive
marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato" agli
effetti dellarticolo 8, comma 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Larticolo citato, nel testo modificato
dallarticolo 18 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n.
413, ha stabilito che:
"I proventi derivanti da attivita` commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
e dellimposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato
il loro totale impiego per i fini istituzionali dellorganizzazione
di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita`,
di cui al periodo precedente, sono fissati dal ministro delle
Finanze con proprio decreto, di concerto con il ministro per gli
Affari sociali".
Si ricorda che, nella formulazione originaria
recata dalla legge n. 266 del 1991, larticolo 8, comma 4,
prevedeva:
"I proventi derivanti da attivita` commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
e dellimposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato
il loro totale impiego per i fini istituzionali dellorganizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dellentita` delle attivita`, decide il ministro
delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il ministro
per gli Affari sociali".
La modifica normativa apportata dallarticolo
18 del decreto legge n. 260, ha eliminato la previsione della
specifica procedura di riconoscimento dellagevolazione (espressa
"domanda di esenzione" della organizzazione di volontariato
interessata e provvedimento di riconoscimento o di diniego del
beneficio per ogni singola organizzazione nella forma del decreto
interministeriale).
Pertanto, la verifica della spettanza
del beneficio fiscale per le attivita` in argomento deve essere
svolta, senza una formale istanza di parte e uno specifico provvedimento
di riconoscimento o diniego dellesenzione, nellambito
dellattivita` di accertamento cui sono istituzionalmente
preposti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla
base dei criteri di marginalita` fissati con lanzidetto
decreto datato 25 maggio 1995.
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