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VOLONTARIATO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
La legge Ronchey - L. 14.1.1993, N. 4

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato.

1. Il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1993

D.L. 14 .11.92 n.. 433

Misure urgenti per il funzionamento dei Musei statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei Musei statali mediante l’impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ed del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art. 2.

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e Ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, o presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. L’ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i Beni Culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

4. Con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali sono individuati annualmente gli Istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l’indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d’ufficio.

Art. 3.

1. Per assicurare l’apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

1 bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell’amministrazione dei beni culturali e ambientali;

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all’art. 7 comma 6, della legge 29.12.1988, n. 554 con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell’ambito dell’amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell’ultimo quinquennio.

2. ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017, 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l’anno 1993.

Art. 4.

1. Presso gli istituti di cui all’art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario;

b) servizi di caffetteria, di ristorante, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprindente o dal capo di istituto competente tre offerte valide, a soggetti privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperativa;

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dalla applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza:

5 bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei della legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5 ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun altra autorizzazione. I componenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l’uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell’inizio dell’uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni.

Art. 5

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto, salvo quanto disposto dai commi 2 bis e 2 ter dell’art. 3, è autorizzata per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i Beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli art. 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall’art. 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


CIRCOLARE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI N. 82/93

Servizio di volontariato nei musei, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali.

L’art. 3 della legge 14.1.1993 n. 4 prevede che:"Per assicurare l’apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali ed ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266."

Considerato che il servizio di volontariato può essere svolto indifferentemente presso tutti gli Istituti dipendenti del Ministero, si indicano, di seguito, una serie di modalità e istruzioni atte a rendere funzionale la collaborazione del personale volontariato negli Istituti dipendenti dal Ministero.

Stipula di apposita convenzione

In base a quanto disposto dall’art. 7 della legge-quadro sul volontariato, n. 266 dell’11.9.91, occorre procedere, in via preliminare, alla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione (in particolare tra le soprintendenze, archivi o biblioteche pubbliche statali) e l’organizzazione di volontariato che abbia finalità culturali e che possieda i requisiti (ovviamente da documentare) espressamente previsti dagli artt. 5 e 7 della legge n. 266/91.

Questa Direzione Generale ha predisposto, per facilitare gli adempimenti occorrenti, uno schema tipo di convenzione che si allega alla presente circolare (All. 1).

Oneri assicurativi e rimborsi spese

L’Ufficio dipendente stabilisce con l’organizzazione di volontariato, con la quale ha stipulato la convenzione, le modalità di partecipazione ai servizi di Istituto nonché il numero delle unità impegnate nell’attività di volontariato.

Per quanto riguarda la voce "rimborso spese" prevista nel già citato art. 7 della legge n. 266 dell’11.8.1991, questa Direzione Generale ritiene che tale rimborso possa essere corrisposto in maniera forfettaria all’organizzazione di volontariato.

Tali spese graveranno sul capitolo 1534 per le Biblioteche; sul capitolo 3033 per gli Archivi e sul capitolo 2034 per le Soprintendenze.

Attività di volontariato

Le attività e i servizi nei quali si può estrinsecare l’attività di volontariato andranno individuati da ciascun capo d’Istituto, in dipendenza delle proprie necessità, e andranno elencate in apposito programma da allegare alla convenzione.

Elenco organizzazioni di volontariato

A titolo indicativo si fornisce un elenco di organizzazioni di volontariato tratto da una ricerca effettuata dal Centro Nazionale per il volontariato ed edita dalla Fondazione Agnelli nel 1992.

È evidente che ciascun Istituto potrà stipulare convenzioni anche con altre organizzazioni di volontariato purché abbiano le finalità culturali cui fa riferimento l’art. 3 della legge n. 4 del 14.1.1993 e siano in possesso dei requisiti previsti dai succitati artt. 6 e 7 della legge n. 266 dell’11.8.1991.

Gli Istituti dipendenti dovranno comunicare a questa Direzione Generale, oltre che agli Uffici Centrali competenti per settore, l’elenco del personale volontario, la durata della collaborazione e le modalità di svolgimento del servizio di volontariato.

La presente circolare sostituisce ogni precedente comunicazione relativa all’utilizzo dei volontari.