VOLONTARIATO
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
La legge Ronchey - L. 14.1.1993, N. 4
Conversione in legge, con modificazioni
del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti
per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia
di biblioteche statali e di archivi di stato.
1. Il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433,
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 1993
D.L. 14 .11.92 n.. 433
Misure urgenti per il funzionamento dei Musei
statali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei Musei statali
mediante limpiego continuativo ed ininterrotto degli impianti
di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizza,
ricorrendo anche al volontariato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali,
di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per la prevenzione e la tutela da azioni
criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche
statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati
impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche
in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti
al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni
culturali esposti o comunque raccolti e depositati.
Art. 2.
1. Per assicurare una più intensa sorveglianza
e favorire il regolare funzionamento dei musei, biblioteche, archivi
di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i
beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi
di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire
il prolungamento degli orari di apertura, e Ambientali può
assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti
da altro ufficio, o presso il quale il personale risulti in esubero
rispetto alla dotazione organica.
2. Lordine delle assegnazioni individua
prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti,
di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa
regione e infine del restante territorio nazionale.
3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro
per i Beni Culturali e ambientali può utilizzare il personale
di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre
amministrazioni dello Stato.
4. Con decreto del Ministro per i Beni Culturali
e Ambientali sono individuati annualmente gli Istituti di cui
al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio
con lindicazione dei relativi periodi ed è formata
la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri
determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale
collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria,
le assegnazioni sono effettuate dufficio.
Art. 3.
1. Per assicurare lapertura quotidiana,
con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato,
il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare,
sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di
volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni
di cui allart. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
1 bis. Il personale delle organizzazioni di
volontariato è utilizzato ad integrazione del personale
dellamministrazione dei beni culturali e ambientali;
2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto
ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. bis. Per le finalità di cui al comma
1, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato
a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale,
secondo le disposizioni di cui allart. 7 comma 6, della
legge 29.12.1988, n. 554 con il personale che ha già prestato
servizio a tempo determinato nellambito dellamministrazione
dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali
formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente
prestato nellultimo quinquennio.
2. ter. Agli oneri derivanti dallattuazione
del comma 2 bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede
a carico dei capitoli 1016, 1017, 1018 dello stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali per lanno
1993.
Art. 4.
1. Presso gli istituti di cui allart.
3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico
a pagamento:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante
le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi
ed altro materiale informativo;
a-bis) servizi riguardanti i beni librari e
archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nellambito
del prestito bibliotecario;
b) servizi di caffetteria, di ristorante, di
guardaroba e di vendita di altri beni correlati allinformazione
museale.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei
servizi, con regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
3. La gestione dei servizi è affidata
in concessione, con divieto di subappalto, dal soprindente o dal
capo di istituto competente tre offerte valide, a soggetti privati
o ad enti pubblici economici, anche costituenti società
o cooperativa;
4. La concessione ha durata quadriennale e
può essere rinnovata per una sola volta.
5. I canoni di concessione e le altre somme
derivanti dalla applicazione del presente articolo affluiscono
ad apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata
per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali, in misura non
inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze
per i musei e gli altri istituti di provenienza:
5 bis. Gli introiti previsti relativamente
ai musei della legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché del
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito
capitolo dello stato di previsione dellentrata per essere
riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali.
5 ter. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali può concedere luso dei beni dello Stato
che abbia in consegna senza alcun altra autorizzazione. I componenti
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano
il canone dovuto per luso dei suddetti beni, che il concessionario
deve versare prima dellinizio delluso. Il soprintendente
competente provvede al rilascio delle relative concessioni.
Art. 5
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con il presente decreto.
2. Per le finalità previste dal presente
decreto, salvo quanto disposto dai commi 2 bis e 2 ter dellart.
3, è autorizzata per il 1992, la spesa di lire 200 milioni,
cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato
di previsione del Ministero per i Beni culturali e ambientali.
3. Per gli anni successivi, le facoltà
di cui agli art. 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare
i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate
per effetto di quanto disposto dallart. 4.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
N. 82/93
Servizio di volontariato nei musei, negli
archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali.
Lart. 3 della legge 14.1.1993 n. 4 prevede
che:"Per assicurare lapertura quotidiana, con orari
prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero
per i beni culturali ed ambientali può stipulare, sentite
le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato
aventi finalità culturali, le convenzioni di cui allarticolo
7 della legge 11 agosto 1991, n. 266."
Considerato che il servizio di volontariato
può essere svolto indifferentemente presso tutti gli Istituti
dipendenti del Ministero, si indicano, di seguito, una serie di
modalità e istruzioni atte a rendere funzionale la collaborazione
del personale volontariato negli Istituti dipendenti dal Ministero.
Stipula di apposita convenzione
In base a quanto disposto dallart. 7
della legge-quadro sul volontariato, n. 266 dell11.9.91,
occorre procedere, in via preliminare, alla stipula di una convenzione
tra lAmministrazione (in particolare tra le soprintendenze,
archivi o biblioteche pubbliche statali) e lorganizzazione
di volontariato che abbia finalità culturali e che possieda
i requisiti (ovviamente da documentare) espressamente previsti
dagli artt. 5 e 7 della legge n. 266/91.
Questa Direzione Generale ha predisposto, per
facilitare gli adempimenti occorrenti, uno schema tipo di convenzione
che si allega alla presente circolare (All. 1).
Oneri assicurativi e rimborsi spese
LUfficio dipendente stabilisce con lorganizzazione
di volontariato, con la quale ha stipulato la convenzione, le
modalità di partecipazione ai servizi di Istituto nonché
il numero delle unità impegnate nellattività
di volontariato.
Per quanto riguarda la voce "rimborso
spese" prevista nel già citato art. 7 della legge
n. 266 dell11.8.1991, questa Direzione Generale ritiene
che tale rimborso possa essere corrisposto in maniera forfettaria
allorganizzazione di volontariato.
Tali spese graveranno sul capitolo 1534 per
le Biblioteche; sul capitolo 3033 per gli Archivi e sul capitolo
2034 per le Soprintendenze.
Attività di volontariato
Le attività e i servizi nei quali si
può estrinsecare lattività di volontariato
andranno individuati da ciascun capo dIstituto, in dipendenza
delle proprie necessità, e andranno elencate in apposito
programma da allegare alla convenzione.
Elenco organizzazioni di volontariato
A titolo indicativo si fornisce un elenco di
organizzazioni di volontariato tratto da una ricerca effettuata
dal Centro Nazionale per il volontariato ed edita dalla Fondazione
Agnelli nel 1992.
È evidente che ciascun Istituto potrà
stipulare convenzioni anche con altre organizzazioni di volontariato
purché abbiano le finalità culturali cui fa riferimento
lart. 3 della legge n. 4 del 14.1.1993 e siano in possesso
dei requisiti previsti dai succitati artt. 6 e 7 della legge n.
266 dell11.8.1991.
Gli Istituti dipendenti dovranno comunicare
a questa Direzione Generale, oltre che agli Uffici Centrali competenti
per settore, lelenco del personale volontario, la durata
della collaborazione e le modalità di svolgimento del servizio
di volontariato.
La presente circolare sostituisce ogni precedente
comunicazione relativa allutilizzo dei volontari.
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