TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE
L.R. 26 aprile, n. 28
"Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni di volontariato"
CON LE SUCCESSIVE LEGGE REGIONALI 10 giugno 1994, n.44, 28 dicembre
1994, n. 111, 15 aprile 1996, n.29.
Art.1 (Oggetto della legge)
1. Per il conseguimento dei fini istituzionali
di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto
dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge
quadro sul volontariato", la presente legge determina i criteri
e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce
lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente
concorrono, nellambito del territorio regionale, al conseguimento
delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile
e culturale e per lattuazione dei principi di libertà,
giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica
; determina le modalità di partecipazione delle organizzazione
di volontariato allesercizio delle funzioni regionali di
programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse
operano; disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali
e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.
Art.2 (Attività di volontariato)
1. Ai fini della presente legge si intendono
attività di volontariato quelle prestate, in modo personale,
spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà,
tramite lorganizzazione di cui il volontariato fa parte.
2. 1. Costituiscono attività di cui
al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità
di interesse generale indicate dallart. 1 e che si esplicano
in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione
di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività
o per servizi di rilevante interesse sociale.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono
essere caratterizzate da una documentata presenza dellorganizzazione
sul territorio, rivolgendosi alla generalità della popolazione
e non esclusivamente agli aderenti dellorganizzazione medesima.
Art.3 (Organizzazioni di volontariato)
1. Sono riconoscibili come organizzazioni di
volontariato quelle costituite nelle forme e con caratteristiche
di cui allart. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al
fine di svolgere senza scopo di lucro, le attività di cui
allart. 2, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni
gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono
avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi,
solo per lo svolgimento di attività di cui sia richiesta
una specifica professionalità o, in caso di particolari
esigenze dellorganizzazione, di attività necessarie
ad assicurarne il regolare funzionamento.
3. Negli accordi degli aderenti, nellatto
costitutivo e nello statuto delle organizzazioni di volontariato
devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonché
la sede dellorganizzazione.
Art.4 (Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni di volontariato)
1. E istituito il registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali.
A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che,
in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al
momento della presentazione della domanda siano costituite ed
operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine
sei mesi non è richiesto per liscrizione di organizzazioni
aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma
9.
2. La domanda di iscrizione è presentata
al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale
lorganizzazione, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dellatto costitutivo e dello
statuto ovvero dellaccordo degli aderenti dai quali risulti,
oltre ai requisiti di cui allart.3, la sede dellorganizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono
le diverse cariche associative;
c) relazione concernente lattività
associativa svolta e quella in programma;
d) bilancio consuntivo afferente lesercizio
finanziario precedente ed approvato dallassemblea, con indicati
contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
legale concernente la determinante prevalenza dei volontari rispetto
al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.
3. Il Presidente della Provincia, entro novanta
giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti
dalla normativa vigente, adotta il decreto per liscrizione
dellorganizzazione nella sezione provinciale del registro
regionale, indicando le attività per le quali liscrizione
stessa è disposta. Nel caso non sussistano i requisiti,
entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta
il decreto motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati
allorganizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove
ha sede legale lorganizzazione e al Presidente della Giunta
Regionale, entra trenta giorni dalla data della loro adozione.
Il provvedimento di iscrizione, con lindicazione delle attività
per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi
utili agli effetti dellistruttoria. A tal fine, il parere
del Comune in cui ha sede lorganizzazione richiedente, è
obbligatorio.
6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi
nel caso in cui per lespletamento dellistruttoria
sia necessaria lacquisizione di ulteriori documenti o lintegrazione
di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla
data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
7. Possono essere iscritte in sezioni separate
del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato
di cui allart. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E
fatta salva la normativa di settore che disciplina lattività
di tali organizzazioni.
8. Sono altresì iscritte, in apposita
sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni
rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte
al registro stesso ed operanti in almeno due Comuni della Regione.
9. Le associazioni o federazioni regionali
o nazionali - aventi sede legale in Toscana - che rappresentano
organizzazioni che esercitano attività in almeno sei Province,
esprimono rappresentanti nella Consulta di cui allart.7.
10. Contro il provvedimento di diniego delliscrizione
è ammesso il ricorso agli organi giurisdizionali secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
11. Annualmente entro il trenta novembre, è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura degli
uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato iscritte alla data del trenta settembre.
Art.5 (Consultazioni delle organizzazioni
di volontariato)
1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione
delle province e della Consulta di cui allart. 7, conferenze
di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione
della predisposizione o dellaggiornamento di piani e programmi
relativi a settori in cui le stesse operano.
Art.6 (Consulte comunali e provinciali delle
organizzazioni di volontariato)
1. Le Consulte istituite presso i Comuni e
le Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate
da appositi regolamenti.
2. Lerogazione di contributi pubblici
e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni
pubbliche, nellambito del volontariato, è riservato
alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel
registro regionale.
Art.7 (Consulta Regionale)
1. E istituita la Consulta regionale
delle organizzazioni di volontariato.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono
alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle
proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui
operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti
giorni dalla richiesta. La Consulta può avanzare proposte
al Consiglio e alla Giunta regionale al fine delladozione
di tali provvedimenti.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono
richiedere alla Consulta, ai fini dellespressione del parere
di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione
e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti
dagli statuti comunali e provinciali.
4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato
è così composta:
a) due membri, uno effettivo ed uno supplente,
designati dalle associazioni o federazioni rappresentative iscritte
nella sezione del registro regionale di cui allart.4, comma
9;
b) due membri, uno effettivo e uno supplente
designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelti
tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni
o federazioni regionali di cui allart.4, comma 9, purché
iscritte nel registro regionale, con le modalità stabilite
nei rispettivi regolamenti.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni
della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri
effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
6. I membri della Consulta sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica
fino alla scadenza della legislatura regionale.
7. La Consulta elegge nel proprio seno a maggioranza
degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede
le sedute.
8. Il Presidente è coadiuvato da tre
membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i
quali forma lUfficio di Presidenza. LUfficio di Presidenza
predispone lordine delle sedute e nomina i relatori sugli
affari posti in discussione. In caso di votazioni allinterno
di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
9. La Consulta si riunisce quando è
attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in
seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano
richiesta un terzo dei componenti o lUfficio di Presidenza,
a decisione unanime.
10. Ai componenti della Consulta è corrisposto
il rimborso spese in conformità di quanto disposto dallart.
5 della L.R. 4 agosto 1986, n.37, e successive modificazioni,
in quanto applicabile.
11. I componenti della Consulta ed il raccordo
con il centro direzionale e gli uffici del Consiglio sono assicurati
dalla componente articolazione organizzativa regionale.
12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza
degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare
il proprio funzionamento.
13. La Giunta regionale individua locali propri
per lo svolgimento delle attività della Consulta.
Art.8 (Qualificazione ed aggiornamento dei
volontari)
1. La preparazione e laggiornamento dei
quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale è attuata nellambito
del piano regionale per l formazione professionale di cui art.
14 della L.R. 31 agosto 1994, n.70 "Nuova disciplina in materia
di formazione professionale", sentite le proposte relative
ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato.
2. Per specifiche attività formative
attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte
si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano
i settori dellassistenza sociale e sanitaria, del patrimonio
storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della
protezione civile, del tempo libero, secondo le modalità
in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento
per volontari di organizzazioni iscritte al registro.
3. Le convenzioni di cui allart. 10,
fra enti pubblici e associazioni iscritte al registro possono
prevedere il rimborso allorganizzazione di una quota riservata
alla formazione e allaggiornamento dei volontari da contabilizzare
separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine.
Art.9 (Studi e ricerche e sperimentazione
sullattività di volontariato)
1. Per sostenere il ruolo del volontariato
organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina,
promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio,
ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo
scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle
somme disponibili per lanno in corso individuando le priorità,
le modalità di finanziamento e di rendicontazione.
2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte
nel registro regionale accedono gratuitamente ai risultati delle
ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale
che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e
comunicazioni.
Art.10 (Convenzioni)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione
di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli
enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con
le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui
allart. 4. Lattività convenzionata deve consistere
in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi
pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo
di cui al comma 4.
2. Le convenzioni devono contenere:
a) lindicazione dellattività
oggetto del rapporto convenzionale;
b) lindicazione del numero dei volontari
adibiti allerogazione delle prestazioni oggetto della convenzione
nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi
con specificazione della loro qualifica;
c) lindividuazione delle modalità
ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera
b);
d) lindicazione nominativa dei responsabili
delle attività oggetto della convenzione;
e) disposizione atte a garantire il rispetto
delle norme di cui allart. 4 della legge 11 agosto 1991,
n.266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito
allerogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e
le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni stesse
nonché per la responsabilità civile verso terzi;
f) lindicazione dei beni immobili, delle
attrezzature, delle risorse con cui lorganizzazione di volontariato
assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione,
messi a disposizione dallorganizzazione stessa o ad essa
concesse in comodato dallente convenzionato;
g) lindicazione delle spese rimborsabili,
le modalità e i tempi di accertamento e di rimborso delle
stesse;
h) disposizioni atte ad assicurare la verifica
dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro
qualità;
i) disposizioni atte a garantire il rispetto
da parte del personale dellorganizzazione di volontariato
della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi
pubblici in materia di tutele dei diritti dellutente;
l) nel caso previsto dallart. 11, una
clausola espressa con cui si autorizza laccesso nelle strutture
ivi indicate da parte dellorganizzazione di volontariato,
individuando tempi e modalità per lerogazione delle
prestazioni nonché modalità per lacquisizione
dellassenso di cui al comma 1 dello stesso articolo;
m) disposizioni atte a garantire lobbligo
di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lettere
b), c), d), f) del presente comma da parte dellorganizzazione
di volontariato allente convenzionato;
n) la durata della convenzione e casi e modalità
di disdetta delle stesse.
2 bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere
rendicontati dallente erogatore con cadenza periodica e/o
finale.
3. Le convenzioni possono prevedere le modalità
di partecipazione dei volontari aderenti allorganizzazione
a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.
4. Il Consiglio regionale può, per settori
specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni
- tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole
inderogabili da parte dellente contraente e quali invece
possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto
a quelle di cui alla convenzione - tipo.
Art.11 (Svolgimento delle prestazioni allinterno
di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con gli enti
locali)
1. In attuazione dellart. 3, comma 5
della legge 11 agosto 1991, n.266, nel caso in cui le organizzazioni
di volontariato, iscritte nel registro regionale con le quali
non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto della propria attività,
debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti
pubblici, è necessario che lamministrazione interessata
rilasci la propria autorizzazione.
2. Lautorizzazione di cui al comma 1
può essere prevista in via generale con apposita norma
contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate
nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate,
i tempi e le modalità di erogazione delle stesse da parte
del volontariato. In tale caso deve essere espressa dal responsabile
dellorganizzazione di volontariato allAmministrazione
interessata formale accettazione delle condizioni previste dal
regolamento.
Art.12 (Requisiti e criteri che danno titolo
di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipula di convenzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dallart.10,
comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare la
convenzione, lAmministrazione oltre a verificare il requisito
delliscrizione al registro regionale di cui allart.
4, deve dare priorità alle organizzazioni in possesso dei
seguenti requisiti:
a) qualificazione del personale volontario
in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo
alla frequenza di corsi di formazione professionale;
b) presenza della sede dellorganizzazione
nellambito territoriale dellAmministrazione;
c) rilevante prevalenza dellimpiego di
volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in
relazione al tipo di attività erogata;
d) continuità di presenza degli stessi
operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dellattività
in relazione alle finalità da perseguire.
Art.13 (Stipula delle convenzioni)
La Regione, gli Enti locali e gli altri enti
pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione
ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto
dallart. 10, con organizzazioni di volontariato specificatamente
individuate sulla base dei criteri prefissati allart. 12.
Art.14 (Revisione periodica del Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato)
Per consentire la verifica del permanere dei
requisiti in base ai quali è stata disposta liscrizione
al registro regionale, in previsione della revisione del registro
stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30
giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:
a) dichiarazione del legale rappresentante
con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, latto
costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui allart.4,
comma 2, lett.b) ed e) sono restati immutati o si attestano le
modificazioni intervenute;
b) relazione sulla attività svolta nel
precedente anno solare;
c) copia del bilancio consuntivo afferente
lesercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti,
nonché lo stato patrimoniale, approvato dallassemblea.
2. La Provincia è tenuta a svolgere
verifiche sul permanere della corrispondenza delle attività
di volontariato ai requisiti di cui allart.2.
3. Il presidente della Provincia, effettuate
le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della
Giunta Regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, lelenco
delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto
esito positivo, per la successiva pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
4. E fatta salva la facoltà della
Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della
permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato
di cui è stata disposta liscrizione, anche in via
sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.
Art.15 (Cancellazione dal registro regionale)
1. Il presidente della provincia, qualora abbia
accertato, dalle verifiche effettuate, che unorganizzazione
di volontariato iscritta al registro regionale non è più
in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente
legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto allobbligo
di cui allart. 14, coma 1, dispone la cancellazione della
stessa dal registro, con decreto motivato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è
comunicato allorganizzazione interessata, al Comune in cui
ha sede lorganizzazione di volontariato, nonché alla
Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
3. La cancellazione di una organizzazione di
volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti
locali ed altri enti pubblici lobbligo di risoluzione dei
rapporti convenzionali in atto con lorganizzazione stessa.
4. Contro il provvedimento di cancellazione
dal registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali,
secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.
Art. 16 (Norme transitorie)
Omissis
Art. 17 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso
1993 dallattuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati
in £. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo
17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria è sostituita
dalla seguente:
Interventi e iniziative a sostegno delle associazioni
di volontariato (art.9 della L.R. 26.04.1993, n.28).
2. Agli oneri di spesa per gli interventi di
cui allart. 7, sesto comma, quantificati per lanno
1993 in £. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del
capitolo 720 del bilancio 1993.
3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi
si farà fronte con le relative leggi di bilancio.
4. Agli oneri di spesa derivanti dallart.9
si fa fronte per lesercizio 1994 con la conseguente variazione
per competenza e cassa:
omissis.
Art. 18 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate la L.R. 7 maggio 1985, n.58
" Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato
con la Regione e con gli Enti Locali" e la L.R. 20 luglio
1992, n.33 "Disciplina transitoria per lestensione
degli effetti delliscrizione allalbo regionale del
volontariato di cui allart.3 della L.R. 7 maggio 1985, n.
58 in applicazione dellart.6 della L.266/91 "Legge
quadro sul volontariato".
E altresì abrogato il comma 4
dellart. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n.36.
Nella L.R. 15 aprile 1996, n. 29 concernente
"Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n.28" è
contenuta la seguente norma (entrata in vigore in data 9 maggio
1996)
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