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Indicazioni per l'Iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato nei Registri Regionali

Dal Documento dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato concernente, indicazioni per l’Iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato nei Registri Regionali, ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
(omissis)

B - Indicazioni interpretative ritenute utili per l’istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della Legge 266/91

Fermo restando che:

- non pongono dubbi sulla legittimità della loro iscrizione nei registri, gli organismi, i gruppi, ed i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per soli fini solidarietà, rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci o dei propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dell’art. 3 (democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite; i criteri d’ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso);

Si ritiene che:

a) restano esclusi dall’inserimento nei registri regionali le associazioni nazionali che non svolgono prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in attività in favore dei Paesi in via di sviluppo;

b) possono essere iscritti nei registri regionali anche:

1) i gruppi promossi da Associazioni nazionali, operanti sul territorio - con una precisa autonomia organizzativa - attraverso servizi visibili, aperti a terzi e con le caratteristiche di gratuità di cui all’art. 2 della legge 266;

2) i gruppi di auto-tutela o di self-help quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzi l’apertura dei servizi prestati all’esterno del gruppo e al territorio;

3) le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della Regione ove hanno la propria sede. L’iscrizione invece delle singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei registri regionali ove essi operano;

4) gli organismi aventi le caratteristiche organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi re servizi diversi da quelli tradizionali, quali: l’ambiente, i beni culturali, l’educazione alla pratica sportiva, il tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.

Alla luce dei complessi compiti che ci attendono, la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di volontariato dovrà essere rafforzata - all’uopo usufruendo della competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni - ed il raccordo con l’Osservatorio Nazionale- che dovrà aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso non presenti - oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso.

Soltanto in questo modo trarremo tutti grandi frutti dal lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato con l’approvazione della legge-quadro del volontariato; soltanto lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sull’associazionismo.