Indicazioni per l'Iscrizione delle Organizzazioni
di Volontariato nei Registri Regionali
Dal Documento dellOsservatorio Nazionale
del Volontariato concernente, indicazioni per lIscrizione
delle Organizzazioni di Volontariato nei Registri Regionali, ai
sensi dellart. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
(omissis)
B - Indicazioni interpretative ritenute
utili per listituzione e la formazione dei registri regionali
ai sensi della Legge 266/91
Fermo restando che:
- non pongono dubbi sulla legittimità
della loro iscrizione nei registri, gli organismi, i gruppi, ed
i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite,
senza fini di lucro e promossi per soli fini solidarietà,
rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci o dei
propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi
hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dellart.
3 (democraticità della struttura; elettività e gratuità
delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite;
i criteri dammissione ed esclusione degli aderenti, i loro
obblighi e diritti; lobbligo di formazione del bilancio
e le modalità di approvazione dello stesso);
Si ritiene che:
a) restano esclusi dallinserimento
nei registri regionali le associazioni nazionali che non svolgono
prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in
attività in favore dei Paesi in via di sviluppo;
b) possono essere iscritti nei registri
regionali anche:
1) i gruppi promossi da Associazioni
nazionali, operanti sul territorio - con una precisa autonomia
organizzativa - attraverso servizi visibili, aperti a terzi e
con le caratteristiche di gratuità di cui allart.
2 della legge 266;
2) i gruppi di auto-tutela o di self-help
quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività
svolte si evidenzi lapertura dei servizi prestati allesterno
del gruppo e al territorio;
3) le federazioni e gli organismi di
collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso
la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della
Regione ove hanno la propria sede. Liscrizione invece delle
singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei
registri regionali ove essi operano;
4) gli organismi aventi le caratteristiche
organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi
re servizi diversi da quelli tradizionali, quali: lambiente,
i beni culturali, leducazione alla pratica sportiva, il
tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.
Alla luce dei complessi compiti che ci attendono,
la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di volontariato
dovrà essere rafforzata - alluopo usufruendo della
competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni
- ed il raccordo con lOsservatorio Nazionale- che dovrà
aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso
non presenti - oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso.
Soltanto in questo modo trarremo tutti grandi
frutti dal lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato
con lapprovazione della legge-quadro del volontariato; soltanto
lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sullassociazionismo.
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