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IVA
DPR 26.10.72 N. 633 ART. 4

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 4 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Titolo I - Disposizioni generali

MODIFICATO DALLA L. 28.12.95, N. 549, ART. 3, COMMA 121 - In vigore dal 13.01.96 con effetti dal 01.01.96

ESERCIZIO DI IMPRESE

[1] Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese (1):

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all’art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricole.

[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d’età e, per i maggiorenni, a condizione che quelli abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non _ destinato a finalità di utilità generale.

[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dei partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita’ sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

DPR 26.10.72 N. 633 ART. 10

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 10 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Titolo I - Disposizioni generali

MODIFICATO DALLA L. 28.12.95, N. 549, ART. 3, COMMA 122

In vigore dal 13.01.96 con effetti dal 01.01.96

OPERAZIONI ESENTI DALL’IMPOSTA

[1] Sono esenti dall’imposta:

1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonché` la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco posta di cui al D.P.R. 29 marzo

1973, n. 156;

2) le operazioni di assicurazioni, di riassicurazioni e vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative ai valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate.

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, del presente decreto;

10) (soppresso)

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita` naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n.1110 e al regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 8, l’esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l’unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni.

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) abrogato;

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione ‘aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) (abrogato);

26) (abrogato);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27 bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l’affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi.

27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’artico l 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

DPR 26.10.72 N. 633 ART. 19

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 19 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Titolo I - Disposizioni generali

MODIFICATO DALL’ART. 14 DELLA L. 24.12.93, N. 537, ART.

In vigore dal 01.01.94

DETRAZIONE

[1] Per la dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17, o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’art. 30, e` ammesso in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

[2] In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e` ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed e` in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e` ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed e` in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell’articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell’allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e` ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio";

d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e` ammessa in detrazione se e` ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

e bis) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.

e ter) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.

e quater) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l’esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.

[3] Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 la detrazione e` ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni esenti effettuate nell’anno e il volume d’affari dell’anno stesso, arrotondata all’unita` superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

[4] Per il calcolo della percentuale di riduzione l’ammontare delle operazioni esenti e` determinato senza tenere conto di quelle indicate al n. 11 dell’articolo 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari quando non formano oggetto dell’attivita` propria dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.

DPR 26.10.72 N. 633 ART. 19 - 2

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 19 bis - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Titolo I - Disposizioni generali

MODIFICATO DAL. D.L. 02.10.95, N. 415, ART. 4 COMMA 1,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 29.11.95, N. 507

In vigore dal 04.10.95 con effetti dal 24.03.95

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

[1] La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all’art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell’art. 19, e` soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall’anno della loro entrata in funzione.

[2] La rettifica non si applica all’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.

[3] In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica e` operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui del quadriennio.

[4] Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d’ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non e` inferiore al venticinque per cento.

[5] Se i beni ammortizzabili o comunque gli immobili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell’impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

DPR 26.10.72 N. 633 ART. 19 - 3

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 19 ter - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

Titolo I - Disposizioni generali

MODIFICATO DALL’ART. 4 DEL DPR 28.12.82, N. 954 - In vigore dal 01.01.83

DETRAZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

[1] Per gli enti indicati nel quarto comma dell’art. 4 e` ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

[2] La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e dell’attività principale e` ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola.

[3] La detrazione non e` ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, ne` quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente e` realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.

[4] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all’Automobil Club d’Italia e agli automobile clubs.

RIS 03.10.85 PRO 396318

Risoluzione Ministeriale 3 ottobre 1985 Protocollo 396318

Iva - IRPEG - SOGGETTI D’IMPOSTA - ASSOCIAZIONE CHE ORGANIZZA CONGRESSI E SEMINARI E PUBBLICA UN PERIODICO

L’Associazione in oggetto si è rivolta alla scrivente per conoscere il trattamento, agli effetti dell’IVA, delle seguenti attività svolte, senza intenti di lucro, in conformità alle disposizioni contenute nel proprio statuto:

1) costituire in Italia un polo culturale e tecnico, per i Paesi interessati, per lo sviluppo delle tecnologie di impiego dell’energia solare e delle altre fonti rinnovabili;

2) costituire, anche con l’istituzione di apposite scuole, delle infrastrutture collaterali permanenti per l’aggiornamento dell’Ente nell’impiego dell’energia solare e di altre fonti;

3) consentire la divulgazione del know how italiano all’estero;

4) organizzare congressi, seminari e assumere iniziative per sviluppare le ricerche nel campo dell’energia solare;

5) curare l’informazione e la pubblicazione delle realizzazioni nell’impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

6) offrire servizi di formazione del personale nei settori dell’energia solare e delle altre fonti rinnovabili.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote di iscrizione;

b) quote annue associative ordinarie e straordinarie;

c) eventuali contributi ed elargizioni dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;

d) altre entrate.

In particolare l’Ente istante ha fatto presente che, fra le altre iniziative, commente alle associate lo svolgimento di corsi scolastici relativi alla conoscenza e all’uso delle energie alternative per cittadini dei Paesi sottosviluppati e corrisponde compensi alle stesse che vengono regolarmente assoggettati ad IVA.

Ha fatto altresì rilevare che le quote di iscrizione e le quote associative, rappresentando soltanto una minima parte delle somme che affluiscono all’Associazione ed essendo destinate alle spese d’ordinara amministrazione, dovrebbero esulare dalla sfera di applicazione dell’IVA per carenza sia del presupporto soggettivo, giacchè "l’esercizio di attività economica in forma di impresa è totalmente estraneo ai fini istituzionali dell’Ente", sia di quello oggettivo, in quanto le dette quote non costituirebbero il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi o di cessioni di beni che l’Associazione offre ai soci o a terzi.

Al riguardo la scrivente, esaminato anche lo Statuto dell’Associazione istante (costituita nel 1980 sotto il patrocinio dei Dicasteri degli Esteri e dell’Industria), e tenuto conto del parere espresso dall’Ispettorato Compartimentale delle Tasse di … ritiene che alla detta Associazione, che persegue finalità tecnico - culturali, torni applicabile, agli effetti dell’IVA, la disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, il quale stabilisce, fra l’altro, che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, culturali ecc.

In merito all’ambito di applicazione della sopra riportata disposizione la scrivente ha avuto occasione più volte di precisare (vedasi anche la circolare n. 25 del 3.8.1979) le condizioni da osservare perchè possa operare la citata norma.

In particolare, occorre che coestano i seguenti presupposti:

a) deve trattarsi di istituzioni costituite su base associativa ai soli fini culturali, politici, ecc.;

b) le operazioni debbono essere riconducibili all’attuazione dei compiti statutariamente previsti;

c) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti dei soli soci effettivi.

Da quanto sopra consegue che sono, invece, da assoggettare all’IVA le operazioni effettuate nei confronti sia di terzi che di soci "temporanei", che non hanno titolo per partecipare pienamente alla vita dell’Associazione.

Parimenti, sono soggette al tributo le operazioni aventi natura diversa da quelle istituzionali, e in particolare quelle rese a puri fini commerciali.

Inoltre, l’ultimo comma dello stesso art. 4 ha previsto una serie di attività che, in ogni caso, sono soggette all’IVA, anche se esercitate dai detti organismi associativi nei confronti dei propri soci.

Tra dette attività si richiamano, in particolare:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, culturali, ecc., cedute prevalentemente ai propri associati (punto a);

- gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazioni di pasti (punto d);

- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazione alberghiere o di alloggio (punto g).

Dall’esame delle summenzionate disposizioni si evince che sia le quote d’iscrizione che le quote associative sono fuori del campo di applicazione dell’IVA.

In particolare, per quanto concerne le pubblicazioni edite dall’Associazione istante, si fa presente che le medesime non sono soggette all’IVA purché vengano cedute prevalentemente ai propri associati, così come previsto dal punto a) del citato art. 4. In caso contrario, non ricorrendo tale condizione, le dette pubblicazioni sono tutte da assoggettare al tributo.

RIS 21.07.87 PRO 362538

Risoluzione Ministeriale 21 luglio 1987 Protocollo 362538

Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
VERSO CORRISPETTIVO RESE DA ENTE NON COMMERCIALE

L’Istituto Superiore di Sanità ha fatto presente che ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 1973, n. 519 effettua, tra l’altro, attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico - fisica dei cittadini, di accertamento e di indagine di natura igienico - sanitaria anche in relazione all’ambiente, nonché di vigilanza sugli istituti zooprofilattici, limitatamente all’attività di sanità pubblica.

Premesso quanto sopra l’Istituto istante ha fatto, altresì, presente che ai sensi dei successivi articoli 3 e 23 della medesima legge n. 519 può effettuare dietro corrispettivo a favore di organizzazioni pubbliche - nazionali ed estere - servizi inerenti alle proprie funzioni e provvedere direttamente alla vendita di strumenti tecnici, di apparecchiature scientifiche, di materiali da laboratori, nonché di animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

A parere del cennato Istituto tali ultime attività, in quanto inerenti alla realizzazione dei fini istituzionali di una Amministrazione Centrale delloStato e poste in essere in osservanza di disposizioni legislative dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del tributo, mentre l’Ispettorato Generale di Finanza, in sede di verifica ispettiva ha sollevato perplessità in ordine alla mancata applicazione del tributo.

Al riguardo si fa osservare che l’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che contiene le disposizioni per individuare le "imprese" soggette all’IVA ha subito, nel tempo, talune modifiche legislative ed in particolare con l’articolo 1 del D.P.R. 23.12.1974, n. 687 e` stato stabilito, fra l’altro, con la soppressione, nel terzo comma di detto articolo 4, delle parole "mediante una distinta organizzazione", che gli enti non commerciali acquistano la soggettività d’imposta soltanto per le operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali, con o senza distinta organizzazione.

Dall’esame della sopra riportata disposizione si evince che, non essendo più richiesto il requisito della distinta organizzazione al fine della soggettività d’imposta, gli enti non commerciali devono assoggettare all’IVA soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, a prescindere o meno della contabilità separata.

Nella fattispecie prospettata, quindi, l’Istituto istante acquistata la veste di soggetto d’imposta per le attività a fronte delle quali viene percepito un corrispettivo. Pertanto, devono essere assoggettate all’IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso dall’Istituto stesso.

A tale ultimo proposito torna utile rilevare che e` ininfluente agli effetti dell’applicazione del tributo la circostanza che le attività in questione siano rese nell’ambito di finalità istituzionali in forza di disposizioni legislative.

RIS 15.03.90 PRO 430191

Risoluzione Ministeriale 15 marzo 1990 Protocollo 430191

Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - PUBBLICITÀ COMMERCIALE
VERSO CORRISPETTIVO COSTITUITO DA CONTRIBUTI

Il Consorzio del formaggio P.R. - facendo riferimento alla risoluzione ministeriale n. 551108 del 6 dicembre 1989, (con la quale si e` precisato che i contributi corrisposti dalla CEE per la realizzazione di azioni promo pubblicitarie devono ritenersi non imponibili all’IVA ai sensi dell’art. 72, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, - ha chiesto di conoscere se devono ritenersi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sia l’attività di informazione per una maggiore notorietà e tutela del marchio, sia le iniziative, intese anche in forma pubblicitaria, mirate a una più ampia e capillare conoscenza della proprietà e dei requisiti peculiari del P.R., svolte dal medesimo.

Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. n. 633/1972, non sono considerate attività commerciali, tra l’altro, le prestazioni rese a imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità.

Per contro lo stesso art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le prestazioni di pubblicità commerciale.

Sulla base di quanto precede la Scrivente dichiara che se le attività di cui in premessa consistono in prestazioni di pubblicità commerciale e, sono rese a fronte di corrispettivi specifici, le medesime devono essere assoggettate all’IVA in base all’aliquota ordinaria.

RIS 10.08.90 PRO 430769

Risoluzione Ministeriale 10 agosto 1990 Protocollo 430769

SOGGETTI D’IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI
VENDITA DI UN IMMOBILE PARZIALMENTE STRUMENTALE

Con risoluzioni ministeriali nn. 550984 e 430259 rispettivamente del 6 dicembre 1989 e del 19 marzo 1990 la Scrivente ha precisato che la cessione di un bene immobile, già adibito parzialmente a scuola materna e a pensionato per studentesse, di proprietà di un ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto era esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto "soggettivo".

L’esclusione dal campo di applicazione del tributo derivava dalla circostanza che l’operazione in discorso, come fatto presente dall’Amministrazione provinciale di ( ) e dall’Ispettorato compartimentale tasse di ... con nota del 16 novembre 1988, rifletteva la cessione di un immobile posta in essere da un soggetto che, al momento del trasferimento del bene, aveva dismesso la veste di soggetto passivo d’imposta.

Ciò si premette in quanto con successiva istanza l’Istituto... ha fatto presente che l’immobile in questione, al momento della cessione avvenuta in data 16 giugno 1986 era in parte utilizzato quale bene strumentale per l’esercizio di attività commerciale che è cessata, poi, in data 30 giugno 1986, ossia in un momento successivo alla cessione dell’immobile.

Conseguentemente ritiene il cennato Istituto che la cessione dell’immobile era da assoggettare all’IVA ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e chiede in merito un riesame delle richiamate pronuncie ministeriali.

Sulla posta questione la Scrivente ha interessato l’Ispettorato compartimentale il quale, a modifica di quanto rappresentato con la richiamata nota n. .... sulla base della successiva documentazione acquisita, ha fatto presente che risulterebbero conformi a verità le affermazioni contenute nell’istanza prodotta dall’Istituto interessato.

Sulla base delle nuove risultanze di fatto dichiarate dal contribuente e confermate dall’Ispettorato compartimentale tasse con la nota in riferimento, la Scrivente esprime l’avviso che la cessione dell’immobile in questione e` da assoggettare all’IVA ai sensi delle richiamate disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 del cennato D.P.R. n. 633/1972. Per quanto concerne, infine, l’individuazione della superficie dell’immobile da considerare strumentale e, quindi, dell’ammontare imponibile agli effetti dell’IVA la Scrivente ritiene che la stessa non possa essere inferiore a quella dichiarata nell’atto di cessione o nelle fatture all’epoca emesse.

L’Ufficio Iva di ... e` pregato di accertare se l’attività commerciale esercitata dall’Istituto ... e` cessata in data 30 giugno 1986 come dichiarato dall’Istituto stesso e l’Ufficio Iva di ... di accertare in concreto se la superficie dell’immobile destinata all’esercizio dell’attività commerciale non sia superiore a quella come sopra dichiarata.

RIS 04.02.91 PRO 431143

Risoluzione Ministeriale 4 febbraio 1991 Protocollo 431143

Iva - ENTI NON COMMERCIALI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Il professionista ..., con l’istanza che si allega in copia, ha fatto presente che il 19 giugno 1990 è stato costituito un consorzio banche popolari, denominato ..., avente come scopo istituzionale lo svolgimento di attività di coordinamento, di studio e di ricerca per conto degli istituti aderenti.

All’atto della costituzione è stato creato un fondo consortile per un ammontare di 120 milioni di lire. Successivamente, l’assemblea consortile ha deliberato il versamento da parte delle banche aderenti della somma di 240 milioni a titolo di contributi ordinari, destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione.

Quanto sopra premesso, l’istante ha chiesto di conoscere se il versamento dei cennati contributi evidenzi operazioni imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, si fa presente che le somme versate dai soci nell’ambito di rapporti associativi non configurano, di norma, ipotesi impositive, per carenza dei presupposti oggettivi, in quanto tali somme non costituiscono il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi ed evidenziano, in definitiva, operazioni finanziarie poste in essere nell’ambito del rapporto organico che lega gli associati all’ente associativo.

A diverse conclusioni si perviene, invece, nelle ipotesi in cui i contributi sono diretti a compensare determinati ed individuati servizi, resi ai soci dall’organismo associativo. In tali casi, infatti, sussiste il nesso sinallagmatico tra il versamento di somme e le prestazioni di servizi rese a diretto vantaggio dei singoli soci, per cui le operazioni assumono rilevanza agli effetti dell’IVA.

Alla stregua delle suesposte considerazioni potranno trovare soluzione le singole fattispecie astrattamente prospettate nel quesito.

(Allegati omessi)

RIS. 14.02.91 PRO 431152

Risoluzione ministeriale 14 febbraio 1991 Protocollo 431152

Iva - ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DA PARTE DEGLI
ENTI NON COMMERCIALI AI FINI DELLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA

Con una nota codesto Ispettorato ha riferito in merito ed alcuni rilievi mossi dall’Ufficio I.V.A. di Genova nei confronti dell’Istituto Idrografico della Marina Militare. Le censure dell’ufficio traggono motivazione dalla circostanza che il cennato Istituto, che ha natura di Ente di diritto pubblico, ma esercita anche alcune attivita` commerciali accanto a quelle istituzionali, in sede di dichiarazione annuale per l’anno 1985 ha computato in detrazione l’I.V.A. assolta sugli acquisti, senza peraltro aver

provveduto ad istituire relativamente all’attivita` commerciale esercitata una contabilita` separata rispetto a quella relativa alle attivita` istituzionali.

L’Ufficio I.V.A. ha ritenuto l’inammissibilita` della detrazione, stante il preciso disposto dell’art. 19 ter del D.P.R. 26.10.72, n. 633, che per gli enti non commerciali condiziona il diritto alla detrazione alla tenuta di una contabilita` separata per l’attivita` commerciale o agricola esercitata.

L’Istituto Idrografico, per parte sua, ha replicato ai rilievi dell’Ufficio argomentando che tutta la propria attivita` e` in realta` protesa verso la commercializzazione della documentazione nautica prodotta, ragion per cui la destinazione tra l’attivita` commerciale e quella istituzionale risulta particolarmente difficoltosa, con conseguente impossibilita` di tenere separata la contabilita` relativa ai due gruppi di operazioni.

Al riguardo la scrivente osserva, in via preliminare, che l’Istituto Idrografico della Marina Militare, istituito con Regio Decreto 26 dicembre 1872, n. 1205, e` qualificato dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68 "Organo cartografico dello Stato" ed opera mediante personale alle dirette dipendenze dell’Amministrazione statale. Oggetto istituzionale dell’attivita` dell’Istituto e` la elaborazione di dati forniti dalle navi idrografiche della Marina Militare, o direttamente acquisiti, e la produzione di documenti nautici ufficiali, i quali vengono in parte distribuiti gratuitamente alle forze armate in parte ceduti dietro corrispettivo a terzi.

Cio` premesso, si ritiene che oggetto principale dell’attivita` dell’Ente in discorso non sia la commercializzazione delle carte nautiche e dei servizi prodotti, bensi` piuttosto la predisposizione della cartografia ufficiale dello Stato in vista delle prioritarie esigenze delle navi della Marina Militare. Tale ultima attivita`, che riveste indubbiamente carattere istituzionale, qualifica l’Ente come non commerciale. Ne consegue che il cennato ente, rientra tra i destinatari della norma di cui all’art. 19 ter del D.P.R. 633/72, ragion per cui puo` esercitare il diritto alla detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti inerenti alla parte della attivita` svolta che riveste carattere commerciale, solo a condizione che abbia gestito tale ultima attivita` con contabilita` separata e conforme alle disposizioni di cui all’art. 20 del D.P.R. 29.09.73, n. 600.

Corretti appaiono dunque i rilievi mossi dall’Ufficio I.V.A. in relazione all’annualita` 1985.

Si fa comunque rilevare che l’Istituto Idrografico della Marina, in quanto ente soggetto alle disposizioni in materia di contabilita` pubblica, e` ammesso a beneficiare del differimento dei termini per le dichiarazioni ed i versamenti I.V.A. originariamente previsto dall’articolo 9 del D.L. 14.03.88, n. 70, convertito nella legge 13.05.88, n. 156. Il termine a disposizione dell’ente istante per l’eventuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive verra` a scadere il 31.12.91, giusto il disposto dell’art. 4 bis introdotto nel D.L. 31.10.90, n. 310, dalla legge di conversione 22.12.90, n. 403.

RIS 01.06.91 PRO 431420

Risoluzione Ministeriale 1 giugno 1991 Protocollo 431420

Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI
VENDITA DI BENI DI PROPRIA PRODUZIONE

Con istanza diretta alla scrivente la stazione sperimentale Agraria Forestale di S. Michele all’Adige, costituita con R.D.L. 25 novembre 1929, n. 226, ha fatto presente di avere come finalità istituzionali la promozione del progresso tecnico ed economico dell’agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione agraria.

Per il raggiungimento dello scopo istituzionale, l’ente istante ha fatto altresì presente di effettuare cessione di prodotti agricoli (latte, animali, frutta, piante e gemme) e prestazioni di servizi concernenti specifiche ricerche, servizi metereologici, consulenze e simili.

Ciò premesso l’ente interessato ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini Iva che torna applicabile alle cennate attività poste in essere per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Al riguardo la scrivente condividendo quanto rappresentato da codesto Ispettorato Compartimentale con la nota in riferimento, ritiene che l’ente istante, costituito in forza di legge, munito di personalità giuridica pubblica ed avente per oggetto la ricerca scientifica e la promozione dell’agricoltura, sia da ricomprendere tra gli enti non commerciali di cui all’articolo 4, quarto comma del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ne consegue che il cennato ente rientra tra i destinatari della norma di cui all’articolo 19 ter del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ragion per cui ha titolo per la detrazione dell’IVA assolta per rivalsa solo sugli acquisti inerenti ad attivita` che rivestono carattere commerciale, eventualmente svolta ed alla ulteriore condizione che abbia gestito detta attività con contabilità separata e conforme alle disposizioni di cui all’art. 20 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

RIS 29.08.92 PRO 445883

Risoluzione Ministeriale 29 agosto 1992 Protocollo 445883

Iva - DETRAZIONE - ACQUISTI EFFETTUATI DA UN ENTE NON COMMERCIALE
FINALIZZATI A PRESTAZIONE DI SERVIZI VERSO GLI ASSOCIATI

L’Ispettorato compartimentale tasse di ... ha comunicato l’esito della verifica effettuata dall’Ufficio Iva di ..., a norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti dell’Associazione ...

Al riguardo la Scrivente, esaminati gli atti trasmessi e, da ultimo, il processo verbale di constatazione redatto in data 20 giugno 1991 dallo stesso Ufficio Iva a conclusione della predetta verifica, condivide l’avviso che l’attività svolta dall’Associazione in esame sia al di fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del presupposto soggettivo d’imposta in capo alla medesima, con conseguente preclusione del rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti di mezzi agricoli, richiesto in sede di dichiarazione annuale.

Sulla base delle norme statutarie, infatti, l’Associazione ... risulta essere un’associazione di categoria, senza fine di lucro, costituitasi a norma dell’art. 36 e segg. del codice civile tra coltivatori di vigneti ed esperti del ramo, per rappresentare ed assistere i propri associati nella contrattazione collettiva e in qualunque campo di attività attinente la produzione vitivinicola, per promuovere in nome e per conto degli associati il miglioramento e la qualificazione della produzione vitivinicola, per l’applicazione di tecniche produttive più avanzate, per fornire l’assistenza per i finanziamenti, tutelare il prodotto, ecc. Di fatto risulta finora aver svolto in via prevalente l’attività di acquisto di mezzi meccanici (trattori, moto elevatori) utilizzati dai propri associati sulla base di contratti di comodato. Dalle dichiarazioni annuali prodotte finora risulta costantemente un volume d’affari pari a zero, a seguito dell’assenza di qualsiasi operazione attiva, mentre in alcune dichiarazioni risultano effettuati unicamente acquisti di beni ammortizzabili a fronte dei quali e` stato richiesto il rimborso della relativa imposta. Ciò stante, si ritiene che non possa sussistere un diritto al rimborso dal momento che quest’ultimo, essendo conseguente al diritto alla detrazione dell’imposta previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, compete in relazione all’imposta assolta o addebitata in via di rivalsa per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Nella fattispecie esaminata, invece, l’attività svolta dall’Associazione non può ritenersi svolta nell’esercizio d’impresa, cosi` come definito dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 633/1972, il quale esclude espressamente dalle attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari.

Pertanto, l’Associazione in questione, non rivestendo il carattere d’impresa, e non essendo conseguentemente soggetta ad Iva, deve essere considerata alla stregua di un consumatore finale cosi` come ha correttamente osservato dall’Ispettorato.

CIR 21.06.91 N. 32 PRO 430213

Circolare Ministeriale 21 luglio 1991
Numero 32 Protocollo 430213

Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI LOCAZIONI DI IMMOBILI

L’articolo 35 bis della legge 27 aprile 1989, n. 154 che ha convertito il D.L 2 marzo 1989, n. 69, ha riformulato il punto 8 dell’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dettando una nuova disciplina, agli effetti dell’IVA, delle locazioni non finanziarie di immobili.

La nuova disposizione contenuta nel cennato articolo 10, n. 8, prevede l’esenzione dal tributo per le "locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le qual gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita".

Con riferimento a detta disposizione lo Scrivente con circolare n. 36, prot. 550751 del 21 luglio 1989 ha già precisato che in relazione al requisito della soggettività passiva di imposta, le locazioni poste in essere da enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (cosiddetti enti non commerciali) vanno considerate effettuate nell’esercizio di impresa, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 4 del decreto n. 633, soltanto se effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto, le mere locazioni di immobili da parte di detti enti non commerciali rientrano nel campo di applicazione dell’IVA se poste in essere nell’ambito di altre attività aventi natura commerciale, come ad esempio nel caso di locazioni effettuate da aziende autonome.

Ciò si premette in quanto pervengono allo Scrivente da più parti richieste di ulteriori delucidazioni in ordine al trattamento, agli effetti dell’IVA, da applicare alle attività di locazione di immobili poste in essere dai detti enti non commerciali, quali gli enti pubblici territoriali, le unita` sanitarie locali, gli enti pubblici di assistenza e beneficienza, quelli di previdenza ecc.

Al riguardo si deve premettere che l’articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni definisce, agli effetti dell’applicazione dell’IVA, l’esercizio di impresa come "l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa".

Il quarto comma del medesimo articolo 4 prevede, poi, che gli enti pubblici o privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole sono da considerare soggetti passivi di imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio di attività commerciali od agricole.

L’attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili, comunque acquisiti, nell’ambito delle finalità istituzionali non e` idonea di per se` a far assumere agli enti stessi la soggettività passiva agli effetti del tributo. Infatti, l’utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio di impresa, neppure nei sensi previsti dal richiamato articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, non configurandosi nella fattispecie svolgimento di attività commerciale.

Restano, naturalmente, soggette al tributo le locazioni di beni immobili poste in essere nell’ambito di altre attività, eventualmente esercitate, qualificabili come attività di impresa, come, del resto, già precisato con la richiamata circolare n. 36 del 21 luglio 1989.

Premessi i suesposti concetti di carattere generale, si chiarisce che in tale ultima fattispecie le locazioni di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione poste in essere dagli enti di rassegna fruiscono del trattamento di esenzione dall’IVA previsto dall’articolo 10, n. 8) del ripetuto decreto n. 633, non ricorrendo, di norma, il requisito della "costruzione per la vendita o dell’acquisto per la rivendita" ivi previsto per l’assoggettamento al tributo. Qualora, invece, le locazioni sempre nell’ambito di altre attività commerciali poste in essere riflettono fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le stesse vanno assoggettate al tributo con applicazione dell’aliquota ordinaria del 19 per cento.

Torna appena utile precisare che, vertendosi nelle ipotesi di locazione poste in essere nell’ambito di altra attività soggetta ad Iva, anche le operazioni concernenti gli immobili comunque poste in essere nell’ambito dell’attività stessa (acquisti di beni e di servizi, cessione degli immobili stessi ecc.) rilevano agli effetti del tributo, come si desume ex adverso dalle precisazioni fornite nel paragrafo 16 della circolare n. 29 del 2 giugno 1982.

RIS 05.01.95 N. 4/E PRO 12-2563

Risoluzione Ministeriale 5 gennaio 1995
Numero 4/E Protocollo 12-2563

T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - Iva - SOGGETTI PASSIVI
ASSOCIAZIONE SINDACALE - ADEMPIMENTI CONTABILI

Con lettera del ..., la Sig.ra G.S., in qualità di presidente della S., ha chiesto di conoscere gli eventuali adempimenti contabili che l’associazione medesima e` tenuta ad assolvere.

Al riguardo si osserva che dall’art. 4 dello statuto allegato all’istanza risulta che l’associazione persegue lo sviluppo della solidarietà tra i lavoratori attraverso la "piena occupazione e il diritto al lavoro, il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro attraverso la contrattazione a tutti i livelli ...".

In considerazione delle finalità perseguite si ritiene che all’ente in argomento, classificabile tra i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 108 e seguenti del medesimo Tuir nonchè quelle previste dall’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha, poi, modificato, con l’art. 14, commi 3, lettera l), 8, lettera a) e 14, rispettivamente l’art. 109 del citato Tuir, l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, e l’art. 111 del medesimo Tuir.

Per quanto concerne in particolare le associazioni sindacali l’art. 111, comma 4, prevede, tra l’altro, per tali categorie, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati e dei partecipanti di altre organizzazioni, non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

Pertanto per le attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti in argomento, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16 e 18 del citato D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle previste del Titolo II del D.P.R. n. 633/1972.

Infine l’art. 9 bis introdotto nel D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, dalla Legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, dispone che alle associazioni senza fini di lucro si applica, in quanto compatibile, il regime contabile agevolato di cui alla L. n. 398/1991.

Nel caso in cui l’ente non svolga alcuna attività di natura commerciale non sussiste alcun obbligo specifico in merito agli adempimenti contabili.

DPC 07.11.95 N. 7025 ART. 1 GU 274/95

Decreto Presidente Consiglio 7 novembre 1995
Numero 7025 Articolo 1

Gazzetta Ufficiale Numero 274 del 23/11/95

Adeguamento del limite di 100 milioni di lire a favore delle associazioni sportive dilettantistiche

In vigore dal 23.11.95

T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - Iva - ASSOCIAZIONI
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI 100 MILIONI DI LIRE
DI CUI ALLA L. N. 398/1991 ART. 1

Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto della variazione percentuale relativa ai periodi settembre 1991 agosto 1992, settembre 1992 agosto 1993 e settembre 1993 agosto 1994 e` stato elevato, rispettivamente, a lire 105,3 milioni per il periodo d’imposta 1992, a lire 110 milioni per il periodo d’imposta 1993, ed a lire 114,510 milioni per il periodo d’imposta 1994, e` ulteriormente elevato, per il periodo d’imposta in corso alla data del presente decreto, a L. 119.892.000.

RIS 17.07.95 N. 217/E PRO 12-391

Risoluzione Ministeriale 17 luglio 1995
Numero 217/E Protocollo 12-391

T.U. DIRETTE - Iva - SOGGETTI PASSIVI - ASSOCIAZIONI RICREATIVE CULTURALI
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE AGLI ASSOCIATI REGIME CONTABILE

Con nota del 29.11.94, la Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle attività del terziario del turismo e dei servizi, C.I.D.E.C. con sede in Mazara del Vallo Via ..., ha chiesto se si possono considerare commerciali le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni ricreative e culturali nei confronti dei soci all’interno delle proprie sedi e se, di conseguenza, sussiste un obbligo di tenuta dei registri Iva.

Il primo quesito non può essere risolto se non in senso affermativo, poichè le associazioni ricreativo/culturali non aventi fini di lucro, pur se annoverate dalla normativa vigente tra gli enti non commerciali [art. 87, primo comma, lett. c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917], possono svolgere oltre alla loro attività principale, che è quella statutaria la quale persegue il raggiungimento dei fini propri delle associazioni, anche altre differenti attività tra le quali, ad esempio, quella di somministrazione dietro corrispettivo di pasti e/o bevande all’interno delle sedi sociali, attività questa indubbiamente collaterale e secondaria rispetto alla menzionata attività statutaria. Tale attività collaterale, avendone manifestamente la natura, e` certamente da considerarsi commerciale come si e` già avuto modo più volte di chiarire e da ultimo, con la nota del 15 ottobre 1994 n. VI-12-166/94 di questa Direzione Centrale diretta alla Prefettura di Firenze.

Il secondo quesito concerne il regime contabile applicabile ai proventi conseguiti nell’esercizio delle predette attività commerciali.

Al riguardo la legge 16 dicembre 1991, n. 398 ha introdotto nell’ordinamento speciali disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito proventi per importi non superiori a 100 milioni, limite successivamente elevato coi D.P.C.M. 14 dicembre 1993 a 105,3 milioni di lire per il 1992 e a 110 milioni di lire per il 1993 e, da ultimo, a 114,510 milioni di lire per il 1994 con D.P.C.M. 24 novembre 1994. Dette disposizioni sono state, in seguito, estese dall’art. 9 bis aggiunto al D.L. 30.12.91, n. 417, dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, a tutte le associazioni senza fini di lucro ed alle pro loco.

Il nuovo regime e` opzionale. L’opzione, possibile solo se sussistono i requisiti richiesti, può essere esercitata inviando apposita comunicazione agli Uffici interessati (Ufficio Iva e Ufficio II.DD.), ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell’invio e non può essere revocata per almeno tre anni.

Il regime speciale cessa al superamento, nel corso dell’anno, del limite previsto per i proventi per l’anno di competenza.

La nuova normativa prevede, tra l’altro, l’esonero dalla tenuta della contabilità, l’obbligo di conservare le fatture emesse e le fatture di acquisto e l’esonero, per le cessioni e prestazioni, dallo scontrino e dalla ricevuta fiscale giusto quanto disposto dal D.M. 21.12.92.

I soggetti che, invece, ritengono di non volere optare per la legge n. 398 del 1991 o che, comunque, conseguono proventi commerciali superiori ai limiti fissati dalla medesima legge n. 390, sono assoggettati alla normale disciplina Iva, salvo che ad essi non siano applicabili le disposizioni recate dall’art. 74, comma quinto, del D.P.R. n. 633 del 1972 od altre speciali disposizioni.

Per gli stessi soggetti sussiste l’obbligo del registratore di cassa.