Ministero dellIndustria, del Commercio
e dellArtigianato
D. M. 16 novembre 1992
Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente
le modalità relative allobbligo assicurativo per
le associazioni di volontariato
Art. 1. Il terzo e quarto comma dellart.
2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente lobbligo
di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato,
sono sostituiti dal seguente: " 3. Le predette assicurazioni,
sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo
art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti
alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività
di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore
24 del giorno di iscrizione nel registro ".
Art. 2. Il sesto comma dellart.
2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito
dal seguente: "6. Le organizzazioni di volontariato devono
comunicare allassicuratore presso cui vengono stipulate
le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive
variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto
dallart. 3".
Art. 3. Il primo comma dellart.
3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito
dal seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato debbono
tenere il registro degli aderenti che prestano attività
di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve
essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico
ufficiale abilitato a tali adempimenti. Lautorità
che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare,
nellultima pagina del registro, il numero di fogli che lo
compongono".
Art. 4. Il quinto comma dellart.
3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito
dal seguente: "5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta
si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività
di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso
o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ministero delle finanze. Direzione generale
delle imposte dirette. Circolare 25 febbraio 1992, n. 3
Con legge n. 266 dell11 agosto 1991,
pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le
attività di volontariato, sono state, tra laltro,
introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari
della legge stessa.
Lattività di volontariato così
come definita dallart. 2 della legge, è " quella
prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite lorganizzazione,
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà È. Al
volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute per lattività prestata, entro limiti preventiva
mente stabiliti dallorganizzazione stessa.
Lart. 3 della legge n. 266 stabilisce
che le organizzazioni di volontariato "possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico"; lo stesso art. 3 stabilisce poi che
"negli accordi degli aderenti, nellatto costitutivo
o nello statuto ... devono essere espressamente previsti lassenza
di fini di lucro ... i criteri di ammissione e di esclusione"
degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilità
con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità
degli aderenti e, soprattutto, la necessità dellassenza
di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato
destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione
in forma societaria, considerato in particolare il disposto dellart.
2247 del c.c., che prevede come finalità essenziale del
contratto di società "lesercizio in comune di
una attività economica allo scopo di dividerne gli utili".
Sono escluse, pertanto, anche le società
cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono,
comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità
solidaristiche della legge n. 266. Peraltro, va considerato che
la recente legge n. 381 dell8 novembre 1991 ha introdotto
una particolare disciplina per le cooperative sociali che "hanno
lo scopo di perseguire linteresse generale della comunità
alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini".
E da rilevare che ai fini fiscali le
organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni
o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la
natura di enti non commerciali.
I benefici tributari, con riferimento ai tributi
sul reddito, sono recati dallart. 8 commi 3 e 4 e dellart.
9.
Lapplicazione dei benefici medesimi è
condizionata alliscrizione delle organizzazioni nei "registri
generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle
regioni e dalle province autonome, ai sensi dellart. 6 della
legge in esame.
In particolare il comma 3 dellart. 8
ha aggiunto il comma 1-ter allart. 17 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, come modificato dallart. 1 della legge 25
marzo 1991, n. 102.
Detto comma 1 ter è cosi formulato:
"Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini
di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee
in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte
senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri.
A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) del
comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle
predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del T.U.
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito dimpresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite
del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di
lire 100 milioni".
La disciplina delle misure agevolative in favore
delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti
legislativi previsti dalla norma di delega di cui allart.
17 della legge n. 408 del 1990.
Il comma 4 dellart. 8 della legge n.
266 stabilisce che "i proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche
(Irpeg) e del limposta locale sui redditi (Ilor), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dellorganizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione,
previo accertamento della natura e dellentità delle
attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".
Per quanto riguarda la definizione sotto laspetto
oggettivo dellambito applicativo della disposizione, si
è dellavviso che per "attività commerciali
e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente
la attività di carattere commerciale ovvero produttive
di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato
per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione
e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo per
volontari quelli che svolgono lattività secondo i
criteri e nei limiti stabiliti dallart. 2 della legge n.
266. Le attività stesse non debbono essere organizzate
nella forma imprenditoriale, di cui agli artt. 2080 e seguenti
del codice civile, siano esse industriali o artigiane.
Il beneficio, per ciò che concerne limposizione
sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi
in questione per i fini istituzionali dellorganizzazione
di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.
In particolare, per ciò che concerne
1"entità" delle attività, pur non
essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate
dellorganizzazione, dovrà essere individuata sulla
base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali,
a titolo esemplificativo, la occasionalità dellattività,
la non concorrenzionalità (che può essere anche
ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato
determinati servizi in favore della comunità locale) dellattività
sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto
tra i ricavi dellattività e i servizi resi dallorganizzazione.
In ordine alla presentazione delle "domande
di esenzione" di cui al comma 4 dellart. 8 della legge
n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego,
si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dellart.
8 della citata legge n. 266 dopo aver stabilito che "i proventi
derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dellIrpeg e
dellIlor, qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dellorganizzazione di volontariato"
prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dellentità delle attività,
decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali".
Al riguardo è opportuno premettere che
la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale
costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati
al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte
sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette,
nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro
della potestà di accertamento ad essi attribuita.
La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine
alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale
di cui al comma 4 in argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti
istruzioni. Le "domande di esenzione" in argomento vanno
presentate allufficio distrettuale delle imposte dirette
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole
organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa
Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento,
le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso
sulla base dellaccertamento di fatto della "natura"
e della "entità delle attività per cui è
stato chiesto il trattamento di favore".
Le domande di esenzione devono contenere una
analitica e precisa descrizione delle attività commerciali
e produttive marginali, per le quali viene chiesta lammissione
al beneficio, nonché della loro entità.
Le domande devono essere corredate, oltre che
del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni
di volontariato di cui allart. 6 della legge n. 266, anche
dellatto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo
di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti,
del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il
totale impiego dei proventi delle attività in questione
per i fini istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate una
sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi,
salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande
medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni
dai registri di cui allart. 6 ovvero al venire meno delle
condizioni poste dal quarto comma dellart. 8 (la decorrenza
iniziale dellesenzione va riferita al periodo dimposta
per il quale la domanda è presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece,
essere presentata agli Uffici delle imposte di rette competenti
copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sullattività
svolta onde fornire documentazione dellimpiego dei proventi
esonerati dallimposizione.
Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale
di cui al paragrafo successivo leventuale omissione di tale
adempimento.
Per quanto concerne poi lemanazione del
decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui
al comma 4 dellart. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà
istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto
con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione
istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze
e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto
delle domande di esenzione finalizzato allemanazione del
decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia
di semplificazione dellazione amministrativa dettati dal
capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo. Lart. 9 della
legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui allart. 6 si
applicano le disposizioni di cui allart. 20, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, come sostituito dallart. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".
Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle
province autonome di cui allart. 6 della legge n. 266, siano
esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa
prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal
già vigente primo comma dellart. 20 del D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dellart.
111 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Ciò comporta lapplicazione in
favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le
somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti
a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare
il reddito imponibile delle organizzazioni.
Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti
delle organizzazioni in parola il disposto dellultima parte
del primo comma dellart. 20 del D.P.R. n. 598 (recepito
nel terzo comma dellart. 111 Tuir), secondo il quale per
le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nellesercizio
di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate,
in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti
degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto,
fanno parte di ununica organizzazione locale o nazionale,
nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
delle rispettive organizzazioni nazionali.
Per quanto concerne limposizione indiretta
le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart.
8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di
volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà
e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province
autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi
delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento
della loro attività sono esenti dallimposta di bollo
e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità
della registrazione, agli effetti dellimposta di registro,
dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta. Al comma
2 si prevede lesclusione dal campo di applicazione dellimposta
sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni
medesime, con leffetto che nessun adempimento fiscale va
osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione
esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate
nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati,
quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa
la loro sicura utilizzazione nellattività sociale
da queste svolte.
È prevista infine lesenzione
generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di
donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore
delle organizzazioni di volontariato.
|