Ministero dellIndustria, del Commercio
e dellArtigianato
D.M. 14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellattività
stessa, nonché per la responsabilità civile per
i danni cagionati a terzi dallesercizio dellattività
medesima
Art. 1 (Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato)
1. Le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono obbligate ad assicurare
i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellattività
stessa, nonché per la responsabilità civile per
i danni cagionati a terzi allesercizio dellattività
medesima.
Art. 2 (Polizze assicurative)
1. Le assicurazioni di cui allarticolo
precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma
numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma
precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale,
determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti
una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili,
con riferimento al registro di cui allart. 3.
3. Le predette assicurazioni devono
garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni
di volontariato, che prestano attività di volontariato,
sulla base delle risultanze del registro di cui allart.
3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro
che aderiscono allorganizzazione in data successiva.
4. Per questi ultimi le garanzie assicurative
decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dalladesione
alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono
efficacia dalle ore 24 del giorno dellannotazione della
cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato
devono comunicare allassicuratore presso cui vengono stipulate
le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le
successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro
di cui allart. 3.
Art. 3 (Adempimenti delle organizzazioni
di volontariato)
1. Le organizzazioni di volontariato
debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente
in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale
deve dichiarare nellultima pagina il numero dei fogli che
lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.
2. Nel registro devono essere indicati
per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e
la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono allorganizzazione
di volontariato in data successiva a quella di istituzione del
registro devono essere iscritti in questultimo nello stesso
giorno in cui sono ammessi a far parte dellorganizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì
indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino
di far parte dellorganizzazione di volontariato. Lannotazione
nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione
si verifica.
5. Il registro deve essere barrato al
termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello
stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.
Art. 4 (Controllo)
1. Il controllo viene esercitato dallIstituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) nel limite delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato
comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio
esercitano la loro attività ed allosservatorio nazionale
per il volontariato lavvenuta stipulazione delle polizze
concernenti le assicurazioni di cui allart. 1 entro i trenta
giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Roma, 14 febbraio 1992
Il Ministro: Bodrato
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