D. L.vo 5 aprile 2002,
n. 77
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare
l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni
aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita'
di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in
relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i
correlati trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale a norma
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti
con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti
al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio
1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri
per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute
e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto integrano,
nel rispetto dei principi e delle finalita' e nell'ambito delle
attivita' stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge
6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione
e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalita'
operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con
mezzi ed attivita' non militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale"
si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito
dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo
2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo
nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio
civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n.
64.
Art. 2.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione,
l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche'
la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo,
elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi
per il servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio
civile secondo le rispettive competenze.
Art. 3.
Requisiti di ammissione e durata del servizio
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile,
a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani,
muniti di idoneita' fisica, che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio
civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro
la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per
delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi
eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva
di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata
del servizio puo' essere prevista o articolata per un periodo
maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti
di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e'
stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque
un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta
ed un massimo di trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi
gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, per le pari opportunita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", sono individuati gli incarichi pericolosi,
faticosi o insalubri ai quali non puo' essere destinato il personale
femminile.
Art. 4.
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile,
ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente
decreto, e' collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale
delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno
di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza
Stato-regioni. Il piano puo' essere variato con apposita nota
infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate
risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta
con le stesse formalita' del piano annuale entro il 30 settembre
dell'anno di riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui
al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese
di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attivita'
di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con
deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione
da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale,
determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio
nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001,
n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e
settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio
finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio
finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva
redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il
servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilita'
speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre
1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1999, n. 424.
5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione
delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle
spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 5.
Albi degli enti di servizio civile
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile e' tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi
gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale
e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni
in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attivita'
esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al
comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti
nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione
dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale e' mantenuta
la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente
di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo
10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi
organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito
delle loro competenze.
Art. 6.
Progetti
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta
nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti
i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che
all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari
esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni
registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che
si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero
di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio
nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonche' i criteri
e le modalita' di selezione degli aspiranti, senza discriminazione
dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere
altresi' particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione
al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a
quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i
progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni
centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali,
sentite le regioni, le province autonome interessate, nonche'
quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli
enti ed organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito delle
competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio,
avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di
priorita', i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno
precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive
competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione
dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una
relazione sull'attivita' effettuata.
Art. 7.
Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere
al Servizio civile nazionale
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di
cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che
possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria
nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani
da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale
e regionale ai sensi dell'articolo 6.
Art. 8.
Rapporto di servizio civile
1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere
al servizio civile di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni
ammesse stipulano contratti con i soggetti selezionati, al fine
dell'impiego nei progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile,
redatte in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale
per il servizio civile, contengono l'indicazione dello specifico
progetto in relazione al quale si intende prestare servizio civile
e sono presentate all'ente al fine della selezione. Le domande
non accolte possono essere ripresentate. Non puo' presentare domanda
il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato
e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia
avuto tali rapporti nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato Servizio civile
nazionale non possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico
e giuridico in conformita' all'articolo 9, comma 2. Nei contratti
sono altresi' stabiliti la durata e le modalita' di svolgimento
del servizio anche in relazione all'articolazione dell'orario,
coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi
predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto
dalle parti, e' inviato al medesimo Ufficio ovvero alle regioni
o alle province autonome di Trento e di Bolzano. Verificata la
sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo
3, il contratto e' approvato. Dell'approvazione le regioni danno
immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del
contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed e' denominato
contratto per il Servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale e' conservata
copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile,
compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le regioni o le
province autonome rilasciano un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile.
Art. 9.
Trattamento economico e giuridico
1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti
di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto
di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle
liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un
progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio
civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari
di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis
del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, nonche' le eventuali indennita'
da corrispondere in caso di servizio civile all'estero nella misura
pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari
in ferma annuale dell'Esercito. In ogni caso non sono dovuti i
benefici volti a compensare la condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede
a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi
connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto
valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per
la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con
le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il
servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario,
a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare
attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio sanitario
nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a
favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente
da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile
nazionale e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione
o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante
lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data
di sospensione del servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto
l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del
Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche
che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto
legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni.
In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa e' computato
per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri
gravano sul Fondo nazionale.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo
8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.
Art. 10.
Doveri e incompatibilita'
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio
civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate
secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile e' incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro subordinato
o autonomo.
Art. 11.
Formazione al servizio civile
1. La formazione ha una durata complessiva
non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione
generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso
l'ente o l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta
la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in
un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la
durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati
dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale,
che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalita'.
L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la
Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento
generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima
di 50 ore, e' commisurata sia alla durata che alla tipologia di
impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione
del servizio.
Art. 12
Servizio civile all'estero
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono
essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalita'
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo
2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva
e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonche' del
loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo'
ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa
con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
Art. 13.
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome,
nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni
con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza
delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al
fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti
hanno svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente
prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici
concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio
prestato presso enti pubblici.
3. Le universita' degli studi possono riconoscere
crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio
da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso
del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei
concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato
sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento
per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio
civile nelle attivita' istituzionali di detti Corpi. A tal fine
sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da
ciascuna Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di
servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal
presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga
per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa
di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
Art. 14.
Norme finali
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma
1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le
modalita' previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e' ripristinato anche il servizio civile
ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione
del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione
annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce
la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente
al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo
periodo il contingente annuale e' determinato secondo le modalita'
previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal
1° giugno 2004.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e
4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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