DECRETO LEGISLATIVO
4/12/97, N° 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti non
commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul
valore aggiunto
ARTICOLO 1
Qualificazione degli enti e determinazione
dei criteri per individuarne loggetto esclusivo o principale
di attività
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, allarticolo 87, il comma 4 è sostituito
dai seguenti:
4. Loggetto esclusivo o principale dellente
residente è determinato in base alla legge, allatto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale
si intende lattività essenziale per realizzare direttamente
gli scopi primari indicati dalla legge, dallatto costitutivo
o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dellatto costitutivo
o dello statuto nelle predette forme, loggetto principale
dellente residente è determinato in base allattività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti."
ARTICOLO 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi
e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nellarticolo 108, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito
complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dellarticolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito
di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o
in regime di accreditamento di cui allarticolo 8, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito
dallarticolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.".
2. Le attività indicate nellarticolo
108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo restando
il regime di esclusione dallimposta sul valore aggiunto
sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e
limiti affinché lesercizio delle attività
di cui allarticolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi
occasionale.
ARTICOLO 3
Determinazione dei redditi e contabilità
separata
1. Allarticolo 109 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione
dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per lattività commerciale esercitata gli
enti non commerciali hanno lobbligo di tenere la contabilità
separata.
3. Per lindividuazione dei beni relativi
allimpresa si applicano le disposizioni di cui allarticolo
77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente allesercizio
di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra lammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito dimpresa e lammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde
al predetto rapporto";
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica sono esonerati dallobbligo di
tenere la contabilità separata qualora siano osservate
le modalità previste per la contabilità pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
ARTICOLO 4
Regime forfetario di determinazione del
reddito
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo larticolo 109 è inserito il seguente:
"Articolo 109-bis - (Regime forfetario
degli enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto,
per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro
e per le pro-loco, dallarticolo 9-bis del decreto legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge
6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla
contabilità semplificata ai sensi dellarticolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono optare per la determinazione fortetaria del reddito
dimpresa, applicando allammontare dei ricavi conseguiti
nellesercizio di attività commerciali il coefficiente
di redditività corrispondente alla classe di appartenenza
secondo la tabella seguente ed aggiungendo lammontare dei
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56
e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15
per cento;
2) da lire 30.000.001 al lire 360.000.000.
coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10
per cento;
2) da lire 50.000.001 al lire 1.000.000.000,
coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente
si determina con riferimento allammontare dei ricavi relativi
allattività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività
di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati
al comma 1 non vengano superati.
4. Lopzione è esercitata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dallinizio
del periodo dimposta nel corso del quale è esercitata
fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dellopzione è effettuata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dallinizio
del periodo dimposta nel corso del quale la dichiarazione
stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono lesercizio
dimpresa commerciale esercitano lopzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dellarticolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".
ARTICOLO 5
Enti di tipo associativo
1. Allarticolo 111 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente lattività
svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona
non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno
parte di ununica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti in fine i
seguenti: "4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dellInterno,
non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta lattività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e lorganizzazione
di viaggi e soggiorni turistici, sempre ché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. Lorganizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonchè da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese sempre ché sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e
di categoria non si considerano effettuate nellesercizio
di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonchè lassistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia
di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi
3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dellatto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dellente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire leffettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori detà il diritto
di voto per lapprovazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui allarticolo
2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dellassemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo
associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere
c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nellarticolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo allesercizio
di imprese ai fini dellimposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo
al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da enti di tipo associativo, le parole "e sportive"
sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";
nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al
trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo,
le parole "e sportive" sono sostituite dalle seguenti:
"sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e) della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal ministero dellInterno, non si considera
commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta lattività istituzionale,
da bar ed esercizi similari, sempre ché tale attività
sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto
si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi
o statuti redatti nella forma dellatto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dellente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire leffettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione
in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori detà il diritto di voto per lapprovazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dellassociazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui allarticolo
2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dellassemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo
associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima
della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto,
ai sensi dellarticolo 111, comma 4-quinquies, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, lettera b), e ai sensi dellarticolo 4, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 6
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo larticolo 111, è inserito il seguente
"Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
lente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo dimposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale
dellente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a)
prevalenza delle immobilizzazioni relative allattività
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti
attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dai
redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d)
prevalenza delle componenti negative inerenti allattività
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire
dal periodo dimposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta lobbligo di comprendere
tutti i beni facenti parte del patrimonio dellente nellinventario
di cui allarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Liscrizione nellinventario
deve essere effettuata entro sessanta giorni dallinizio
del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili"
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dellimposta
sul valore aggiunto, allarticolo 4, dopo il quarto comma,
è inserito il seguente: "Le disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale di cui allarticolo
111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si applicano anche ai fini dellimposta sul valore aggiunto".
ARTICOLO 7
Enti non commerciali non residenti
1. Allarticolo 114 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non
commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma
2, le parole "senza tenerne contabilità separata si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dellarticolo 109"
sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis dellarticolo 109".
ARTICOLO 8
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nellarticolo 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture
contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma sono
aggiunti i seguenti: "Indipendentemente alla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dellarticolo
22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione indicate nellarticolo 108, comma 2-bis,
lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria
del reddito ai sensi del comma 1 dellarticolo 109-bis del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano
conseguito nellanno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono
gli obblighi contabili di cui allarticolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dellarticolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662".
ARTICOLO 9
Agevolazioni temporanee per il trasferimento
di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende
o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a
registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle
imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale,
sullincremento del valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi,
a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese
quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento,
né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze
attive nei confronti dellente cessionario, a condizione
che lente dichiari nellatto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
Qualora il trasferimento abbia a oggetto lunica azienda
dellimprenditore cedente, questi ha lobbligo di affrancare
le riserve o fondi in sospensione dimposta eventualmente
costituiti in precedenza previo pagamento di unimposta sostitutiva
dellimposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche, dellimposta locale
sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto pari al 25
per cento, secondo le modalità determinate con decreto
del Ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30
dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la
rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
limposta sostitutiva è stabilita con laliquota
del 10 per cento e non spetta il credito dimposta previsto
dallarticolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dallarticolo 26, comma 5, della predetta legge n.
413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e
c) del comma 7 dellarticolo 105 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio con laliquota, rispettivamente,
del 5 per cento e del 10 per cento.
2. Lente non commerciale che alla data
di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dellarticolo
40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può,
entro il 30 settembre 1998, optare per lesclusione dei beni
stessi dal patrimonio dellimpresa, mediante il pagamento
di una somma a titolo di imposta sostitutiva dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche, dellimposta locale
sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nella misura
del 5 per cento del valore dellimmobile medesimo, determinato
con i criteri di cui allarticolo 52, comma 4, del Testo
unico delle disposizioni concernenti limposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di
impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene
di proprietà dellente stesso non acquistato nellesercizio
di impresa indipendentemente dallanno di acquisizione e
dal periodo di tempo intercorso tra lacquisto e lutilizzazione
nellimpresa.
3. Con decreto del Ministro delle Finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1
e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO 10
Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti
costitutivi, redatti nella forma dellatto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle
cose dinteresse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dellambiente, con esclusione dellattività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui allarticolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dellarte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) lesclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse
da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dellorganizzazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) lobbligo di impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
f) lobbligo di devolvere il patrimonio
dellorganizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito lorganismo
di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
g) lobbligo di redigere il bilancio o
rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire leffettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori detà il diritto
di voto per lapprovazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
i) luso, nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o dellacronimo "Onlus".
2. Si intende che vengono perseguite finalità
di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie
nei settori dellassistenza sanitaria, dellistruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione
della cultura e dellarte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà
sociale sintendono realizzate anche quando tra i beneficiari
delle attività statutarie dellorganizzazione vi siano
i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni
di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste
ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità
di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle
cose dinteresse artistico storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dellambiente
con esclusione dellattività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonché le attività di promozione della cultura
e dellarte per le quali sono riconosciuti apporti economici
da parte dellamministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione sport dilettantistico, promozione della
cultura e dellarte e tutela dei diritti civili, di cui ai
numeri 2), 4), 5), 6), 9), e 10) del comma 1 lettera a), svolte
in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché
le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali,
in quanto integrative delle stesse. Lesercizio delle attività
connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio
e nellambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dellorganizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per lorganizzazione o ne facciano parte,
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dellorganizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il
secondo grado, nonché alle società da questi direttamente
o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono
fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori
di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente
onorifico e valore economico modico;
b) lacquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21
giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.
336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del
comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alla
lettera h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel
rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non
governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,
alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del
1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dellInterno, sono considerati
Onlus limitatamente allesercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione
di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni
si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto,
a condizione che per tali attività siano tenute separatamente
le scritture contabili previste allarticolo 20-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dallarticolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli
enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990,
n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
ARTICOLO 11
Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. È istituita presso il Ministero delle
Finanze lanagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni
contemplate nel regolamento di attuazione dellarticolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
lesercizio delle attività previste allarticolo
10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministro delle Finanze nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle
Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da
parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono
le attività previste allarticolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. Leffettuazione delle comunicazioni
di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro
delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dellarticolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità desercizio del controllo relativo alla sussistenza
dei requisiti formali per luso della denominazione di Onlus,
nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria
per lattuazione dello stesso.
ARTICOLO 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo larticolo 111-bis introdotto dallarticolo
6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente:
"Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative,
non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive
finalità di solidarietà sociale.
2. Proventi derivanti dallesercizio delle
attività direttamente connesse non concorrono alla formazione
del reddito imponibile".
ARTICOLO 13
Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dimposta
per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in
fine la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle società
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui
allarticolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza
al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dallarticolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee
a consentire allAmministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di società semplice, afferente
gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite
con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h), i) e i-bis";
b) nellarticolo 65, comma 2, relativo
agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della
determinazione del reddito dimpresa, dopo la lettera c-quinquies),
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al
2 per cento del reddito dimpresa dichiarato, a favore delle
Onlus; c-septies) le spese relative allimpiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per
mille dellammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi."; c) nellarticolo 110-bis, comma 1, relativo
alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole "oneri indicati alle lettere a), g),
h) e i) del comma 1dellarticolo 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
i), e i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis"; d) nellarticolo
113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni dimposta per
oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti,
le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del
comma 1 dellarticolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis)
del comma 1 dellarticolo 13-bis"; e) nellarticolo
114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni dimposta per
oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole
"oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1
dellarticolo 13-bis sono sostituite" dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) e i-bis) del
comma 1 dellarticolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività
dellimpresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus,
non si considerano destinati a finalità estranee allesericizio
dellimpresa ai sensi dellarticolo 53, comma 2, del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta lattività dimpresa diversi
da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente
alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee
allesercizio dellimpresa ai sensi dellarticolo
53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente
al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni
di lire, sostenuto per la produzione o lacquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui allarticolo
65 comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano
a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente
ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dellimpresa cedente,
attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in
conformità alle finalità istituzionali e, a pena
di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto,
realizzi leffettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo
giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri
previsti ai fini dellimposta sul valore aggiunto ovvero
in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità
e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico
valore si è esonerati dallobbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi
ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui
subordinare lapplicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dallarticolo
10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
dimposta di cui allarticolo 13-bis, comma 1, lettera
1-bis), del medesimo Testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste allarticolo 65, comma
2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo
65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste allarticolo 114, comma
2-bis, lettera a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni dimposta previste dal comma 1-bis, del medesimo
articolo 114.
ARTICOLO 14
Disposizioni relative allimposta sul
valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dellimposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 3, terzo comma, primo
periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari
di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate
prestazioni di servizi, dopo le parole "solidarietà
sociale", sono inserite le seguenti: "nonché
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).";
b) nellarticolo 10, primo comma, relativo
alle operazioni esenti dallimposta sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole "studio
o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e alle Onlus";
2) nel numero 15), dopo le parole "effettuate
da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e da Onlus";
3) nel numero 19), dopo le parole "società
di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono
inserite le seguenti: "e da Onlus";
4) nel numero 20), dopo le parole "rese
da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni
"sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole "o
a enti aventi finalità di assistenza sociale" sono
inserite le seguenti: "e da Onlus";
c) nellarticolo 19-ter, relativo alla
detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le
parole "di cui allarticolo 20" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
ARTICOLO 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini
dellimposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal
titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni
riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette
allobbligo di certificazione dei corrispettivi mediante
ricevuta o scontrino fiscale.
ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di ritenute alla
fonte
1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli
enti pubblici non si applica la ritenuta di cui allarticolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui allarticolo
41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti
alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di
imposta e non si applica larticolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
ARTICOLO 17
Esenzioni dallimposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti,
documenti e registri esenti dallimposta di bollo in modo
assoluto, dopo larticolo 27, è aggiunto, in fine,
il seguente: "Articolo 27-bis -1. Atti, documenti, istanze,
contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o
richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus).".
ARTICOLO 18
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni
governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo larticolo 13, è inserito
il seguente: "Articolo 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti
e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative.".
ARTICOLO 19
Esenzioni dallimposta sulle successioni
e donazioni
1. Nellarticolo 3, comma 1, del Testo
unico delle disposizioni concernenti limposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti allimposta,
dopo le parole "altre finalità di pubblicità
utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus)".
ARTICOLO 20
Esenzioni dallimposta sullincremento
di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva
1. Nellarticolo 25, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, recante disciplina dellimposta sullincremento
di valore degli immobili, relativo allesenzione dallimposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito,
dopo le parole "pubblica utilità", sono inserite
le seguenti: "nonché da organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus)".
2. Limposta sostitutiva di quella comunale
sullincremento di valore degli immobili di cui allarticolo
11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è
dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
ARTICOLO 21
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni , le provincie, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei
confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento
dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
ARTICOLO 22
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo
unico delle disposizioni concernenti limposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 1, concernente il trattamento
degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è
aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene
a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):
lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la II-ter) è
aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione
che la Onlus dichiari nellatto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attività e che
realizzi leffettivo utilizzo diretto entro 2 anni dallacquisto.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione
per lo svolgimento della propria attività è dovuta
limposta nella misura ordinaria nonché una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";
b) dopo larticolo 11 è aggiunto,
in fine, il seguente: "Articolo 11-bis - 1. Atti costitutivi
e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale: lire 250.000.".
ARTICOLO 23
Esenzioni dallimposta sugli spettacoli
1. Limposta sugli spettacoli non è
dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché
dagli enti associativi di cui allarticolo 111, comma 3,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dallarticolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. Lesenzione spetta a condizione che
dellattività richiamata al comma 1 sia data comunicazione,
prima dellinizio di ciascuna manifestazione, allufficio
accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro
delle Finanze, da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinché lesercizio delle attività
di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
ARTICOLO 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche
e banchi di beneficenza
1. Nellarticolo 40, primo comma del regio
decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 937, recante riforma delle leggi
sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione
a promuovere lotterie, dopo le parole "enti morali"
sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus)";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione
a promuovere tombole, dopo le parole "enti morali" è
inserita la seguente: "Onlus";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione
a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole "enti
morali" è inserita la seguente: "Onlus".
Anche in questo caso si colma una lacuna non
grandissima ma comunque interessante per le associazioni.
ARTICOLO 25
Disposizioni in materia di scritture contabili
e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo larticolo 20, è inserito
il seguente: "Articolo 20-bis (Scritture contabili delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale) -1. Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza
di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione allattività complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche
atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni
poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente
in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dellesercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dellorganizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per
un periodo non inferiore a quello indicato dallarticolo
22;
b) in relazione alle attività direttamente
connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni
di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nellipotesi in
cui lammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire
30 milioni relativamente alle attività di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti
contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui
al comma 166 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera
a), si considerano assolti qualora la contabilità consti
del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità
alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice
civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nellesercizio
delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito
in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste dallarticolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere
per lanno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate
e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui allarticolo
20.
4. In luogo delle scritture contabili previste
al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dellarticolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere
il rendiconto nei termini e nei modi di cui allarticolo
20.
5. Qualora i proventi superino per due anni
consecutivi lammontare di due miliardi di lire, modificato
annualmente secondo le modalità previste dallarticolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio
deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui allarticolo 10,
comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente
alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma
1, lettera a).
ARTICOLO 26
Norma di rinvio
1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare,
le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Il richiamo ai due articoli è infatti
evidente: in primo luogo la previsione di non commerciabilità
delle operazioni indicate vale anche a maggior ragione per le
onlus; secondariamente il regime agevolativo previsto dallart.
9 per la cessione di beni e aziende, vale anche per le Onlus.
Tuttavia, visto il divieto di svolgere attività
diverse da quelle citate dallart. 10, salvo quelle connesse,
diviene difficile comprendere dove possa essere ancora applicata
la normativa degli enti non commerciali ordinari.
ARTICOLO 27
Abuso della denominazione di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale
Luso nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
"organizzazione non lucrative di utilità sociale",
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi
dalle Onlus.
ARTICOLO 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti
legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione
prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e
i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono
dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti
di cui allarticolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie
di cui alle lettere c), d) del comma 1 del medesimo articolo sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire
12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora
omettono di inviare le comunicazioni previste allarticolo
11, comma 4; c) chiunque contravviene al disposto dellarticolo
27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila
a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate,
ai sensi dellarticolo 54, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dallufficio
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli
organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo,
conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi dimposta,
sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli
interessi maturati.
ARTICOLO 29
Titoli di solidarietà
1. Per lemissione di titoli da denominarsi
"di solidarietà" è riconosciuta come costo
fiscalmente deducibile dal reddito dimpresa la differenza
tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con
il Ministro delle Finanze, purchè i fondi raccolti, oggetto
di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1
sono stabiliti i soggetti abilitati allemissione dei predetti
titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi
ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria
per lattuazione del presente articolo.
ARTICOLO 30
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
|