Decreto 25 maggio 1995 Criteri per lindividuazione
delle attività commerciali e produttive marginali svolte
dalle organizzazioni di volontariato
Il Ministro delle Finanze di concerto
con il Ministro per la famiglia e la Solidarietà sociale
Visto lart. 8, comma 4, primo periodo,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi
derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dellimposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale
impiego per i fini istituzionali dellorganizzazione di volontariato";
Visto lart. 8, comma 4, secondo periodo,
della medesima legge n.266 del 1991, nel testo sostituito dal
decreto-legge 29 aprile 1994, n.260, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i
criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati
dal Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la
famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato
nelle Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.22 del 27 gennaio
1995);Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1. Agli effetti dellart. 8, comma
4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività
commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali
o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso
di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione
pubblica verso i fini istituzionali dellorganizzazione di
volontariato;
b) attività di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dallorganizzazione
senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti
e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dallorganizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione
di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di
servizi rese in conformità alle finalità istituzionali,
non riconducibili nellambito applicativo dellart.
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano
del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del
fine istituzionale dellorganizzazione di volontariato iscritta
nei registri di cui allart. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza limpiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato,
quali luso di pubblicità dei prodotti, di insegne
elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di distinzione dellimpresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi
delle attività commerciali e produttive marginali quelli
derivanti da convenzioni.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 1995.
Il Ministro delle Finanze: Fantozzi Il Ministro
per la Famiglia e la Solidarietà Sociale: Ossicini
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