DECRETO 21
novembre 1991
Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni
Il Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro degli affari sociali
Visto lart. 15. comma 3. della legge
11 agosto 1991. n. 266, il quale prevede che saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali. le modalità di attuazione delle
norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. concernenti
la costituzione di "fondi speciali" presso le regioni
al fine di istituire per il tramite degli enti locali, "centri
di servizio" a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
da queste gestiti. con la funzione di sostenerne e qualificarne
lattività;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 366, ed
in particolare il titolo III;
Considerata lesigenza che presso ogni
regione venga costituito un unico "fondi speciale",
cosi da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata lopportunità che gli
istituenti "centri di servizio" possano essere anche
più duno in ogni regione in relazione alle diversificate
esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero
non sia superiore a tre per accrescere lefficacia dei relativi
interventi:
Decreta:
Art. 1 (Destinazione delle somme)
1. Gli enti di cui allart. 12,
comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di
risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui allart.
15 della legge 11 agosto 1991, n.266, destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto
dal successivo art. 2, comma 1. costituito presso la regione ove
i predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o più
altri fondi speciali scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle
somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti
in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui allart.
14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e. dalle casse di risparmio,
allatto dellapprovazione del bilancio di risparmio,
allatto approvazione dei bilancio di esercizio. Entro un
mese dallapprovazione di tali bilanci successivo art. 2,
comma 2. lammontare delle somme assegnate alle singole regioni.
Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione
del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono
accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2. comma 1.
3. Copia della segnalazione di cui al
comma precedente è trasmessa al presidente dellOsservatorio
nazionale per il volontariato di cui allart. 12 della legge
n. 266 del 1991 e allAssociazione fra le casse di risparmio
italiane.
Art. 2 (Fondo speciale presso ogni regione)
1. Presso ogni regione è istituito
un fondo speciale. denominato "fondo di cui alla legge n.
266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi
segnalati dagli enti e dalle casse di cui allart. 1, comma
1. del presente decreto.
Tali somme costituiscono patrimonio separato
avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti
e casse. Esse sono disponibili eslusivamente per i centri di servizio
di cui allart. 3 che le utilizzano per le finalità
di cui allart. 4.
2. Ogni fondo speciale è amministrato
da un comitato di gestione composto:
dal presidente della giunta regionale. ovvero
da un suo delegato;
da quattro rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato - iscritte nei regionali - maggiormente presenti
nel territorio regionale, nominati del presidente del consiglio
regionale;
da un membro nominato dal Ministro per gli
affari sociali;
da sette membri nominati dagli enti e della
casse di cui allart. 1. comma 1, del presente decreto secondo
le modalità di cui al successivo comma 5;
da un membro nominato dallAssociazione
fra le Casse di Risparmio Italiane secondo le modalità
di cui al successivo comma 6.
I membri restano in carica per un biennio.
Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
3. Nel corso della prima riunione, ciascun
comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento
ed elegge nel suo seno il Presidente.
4. Il comitato di gestione:
a) riceve le istanze per la istituzione
dei centri di servizio di cui al successivo articolo 3 e, dintesa
con lente locale interessato, istituisce i centri di servizio
secondo le procedure di cui al medesimo articolo;
b) istituisce lelenco regionale
dei centri di servizio denominato " Elenco regionale dei
centri di servizio di cui al D.M. 21 novembre 1991, n599869 "
e ne pubblicizza lesistenza; in tale contesto viene descritta
lattività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati
i singoli regolamenti che li disciplinano;
c) nomina un membro degli organi deliberativi
ed un membro degli organi di controllo dei centri di sevizio di
cui al successivo articolo 3;
d) ripartisce annualmente, fra i centri
di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate
nel fondo speciale di cui la presente articolo;
e) riceve i rendiconti di cui al successivo
articolo 5 e ne verifica la regolarità nonché la
conformità ai rispettivi regolamenti.
5. Agli enti e alle casse di cui allart.1
comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente
per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale
presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo
il componente è designato dallente o dalla cassa
cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene
effettuato dallAssociazione fra le casse di risparmio italiane
con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi
che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici
mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare
ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi
compete come risultano del calcolo di cui al presente comma.
6. LAssociazione fra le casse
di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione
individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse
che abbiano contribuito al fondo speciale. Nelleffettuare
tale scelta lAssociazione privilegia anche criteri di rotazione,
gli enti e le casse che, pur avendo contribuito non abbiano titolo
a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.
Art. 3 (Centri di servizio)
1. Gli enti locali, le organizzazioni
di volontariato di cui allart. 3 della legge n. 266 del
1991, in numero di almeno 5, nonché gli enti e le casse
di cui allart. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni
di volontariato di cui allart. 12 comma 1 della legge stessa,
possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di
un centro di servizio di cui allart. 15 della legge citata.
2. Listanza è avanzata
al comitato di gestione per il tramite dellente locale ove
il centro di servizio deve essere istituito; lente locale,
entro 30 giorni dalla ricezione dellistanza, trasmette la
stessa, corredata del proprio motivato parere al comitato di gestione.
3. Il comitato di gestione iscrive il
centro di servizio nellelenco di cui allart.2, comma
4, lett.b), del presente decreto, previo accertamento che il centro
stesso:
a) sia unorganizzazione di volontariato
iscritta al regionale di cui allart.6 della legge, ovvero
b) sia una fondazione riconosciuta ovvero
altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici,
il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore
delle organizzazioni di volontariato.
4. Il funzionamento dei centri di servizio
è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli
organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di
cui allart.3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.
5. I centri di servizio di cui alla
lettera a) del comma 3 sono cancellati dallelenco previsto
dallart.2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati
definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dellart.6
della legge 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera
b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga
accertato, con la procedura di cui allart.6, commi 4 e 5,
della legge n. 266 del 1991, il venir meno delleffettivo
svolgimento dellattività a favore delle organizzazioni
di volontariato.
Art.4 (Compiti dei centri di servizio)
I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere
e qualificare lattività di volontariato. A tal fine
erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore
delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra laltro:
a) approntano strumenti e iniziative
per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione
di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle
esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata
nonché strumenti per la progettazione, lavvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione
e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni
e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art.5 (Funzionamento dei centri di servizio)
1. Gli enti e le casse di cui allart.
1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti
allalbo di cui allart. 29 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio,
gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal
comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese
dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano
le somme necessarie al proprio funzionamento.
2. i centri di servizio redigono rendiconti
preventivi e consuntivi. tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo
raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.
I proventi provenienti invece da diversa fonte
sono autonomamente amministrati.
Art. 6 (Disposizioni per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio
provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali,
quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto
dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri
risultanti dalle norme del presente decreto.
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
1. Per le casse, il primo esercizio
a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per
la parte concernente la destinazione delle somme di cui allart.
15 della legge n. 266/91, è quello chiuso successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti,
il primo esercizio è quello aperto successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto.
2. La prima segnalazione di cui allart.
1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a
quando non verranno istituti i comitati di gestione, allAssociazione
fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente
dellOsservatorio nazionale sul volontariato di cui allart.
12 della legge n. 266 del 1991.
3. Il primo riparto di cui al precedente
art.2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme
destinate al fondo speciale di cui allart. 1, comma 1, sino
al 30 giugno 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro del Tesoro: Carli Il Ministro
per gli Affari sociali: Jervolino Russo.
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