CIRCOLARE 25
FEBBRAIO 1992 N. 3.
Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante:"Legge quadro sul volontariato"
Con la legge n. 266 dell11 agosto 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991,
concernente le attività di volontariato, sono state, tra
laltro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei
soggetti destinatari della legge stessa.
Lattività di volontariato così
come definito dallart. 2 della legge, è "quella
prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite lorganizzazione
di cui volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà". Al volontario
possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute
per lattività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dallorganizzazione stessa.
Lart. 3 della legge n. 266 stabilisce
che le organizzazioni di volontariato "possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico"; lo stesso art. 3 stabilisce poi che
"negli accordi degli aderenti, nellatto costitutivo
o nello statuto
devono essere espressamente previsti lassenza
di fini di lucro
i criteri di ammissione e di esclusione"
degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilità
con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità
degli aderenti e, soprattutto, la necessità dellassenza
di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato
destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione
in forma societaria, considerato in particolare il disposto dellart.
2247 del codice civile, che prevede come finalità essenziale
del contratto di società "lesercizio in comune
di una attività economica allo scopo di dividere gli utili".
Sono escluse, pertanto, anche le società
cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono,
comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità
solidaristiche della legge n. 266.
Peraltro, va considerato che la recente legge
n. 381 dell8 novembre 1991 ha introdotto una particolare
disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo
di perseguire linteresse generale della comunità
alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini".
È da rilevare che ai fini fiscali le
organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni
o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la
natura di enti non commerciali.
I benefici tributari, con riferimento ai tributi
sul reddito, sono recati dallart. 8, commi 3 e 4, e dallart.
9.
Lapplicazione dei benefici medesimi è
condizionata alliscrizione delle organizzazioni nei "registri
generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle
regioni e dalle province autonome, ai sensi dellart. 6 della
legge in esame.
In particolare il comma 3 dellart. 8
ha aggiunto il comma 1-ter è così formulato: "Con
i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà,
purché le attività siano destinate a finalità
di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente
in materia e che risultano iscritte senza interruzione da due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista
la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli
articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per
un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del
reddito dimpresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati
e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
La disciplina delle misure agevolative in favore
delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti
legislativi previsti dalla norma di delega di cui allart.
17 della legge n. 408 del 1990.
Il comma 4 dellart. 8 della legge n.
266 stabilisce che "i proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dellimposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dellorganizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione,
previo accertamento della natura e dellentità delle
attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".
Per quanto riguarda la definizione sotto laspetto
oggettivo dellambito applicativo della disposizione, si
è dellavviso che per "attività commerciali
e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente
le attività di carattere commerciale ovvero produttive
di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato
per il tramite:
a) degli assistiti, ai fini della loro
riabilitazione e del loro inserimento sociale;
b) dei volontari, intendendo per volontari
quelli che svolgono lattività secondo i criteri e
nei limiti stabiliti dallart. 2 della legge n. 266. Le attività
stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale,
di cui agli articoli 2080 e seguenti del codice civile, siano
esse industriali o artigiane.
Il beneficio, per ciò che concerne limposizione
sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi
in questione per i fini istituzionali dellorganizzazione
di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.
In particolare, per ciò che concerne
l"entità" delle attività, pur non
essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate
dellorganizzazione, dovrà essere individuata sulla
base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali,
a titolo esemplificativo, la occasionalità dellattività,
la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta
a radicale tradizioni locali che riservino al volontariato determinati
servizi in favore della comunità locale) dellattività
sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto
tra i ricavi dellattività e i servizi resi dallorganizzazione.
In ordine alla presentazione delle "domande
di esenzione" di cui al comma 4 dellart. 8 della legge
n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego,
si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dellart.
8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che "i proventi
derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dellIRPEG e
dellILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dellorganizzazione di volontariato"
prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dellentità delle attività,
decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali".
Al riguardo è opportuno premettere che
la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale
costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati
al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte
sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette,
nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro
della potestà di accertamento ad essi attribuita.
La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine
alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale
di cui al comma 4 in argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti
istruzioni.
Le "domande di esenzione" in argomento
vanno presentate allufficio distrettuale delle imposte dirette
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole
organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa
Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento,
le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso
sulla base dellaccertamento di fatto della "natura"
e della "entità" delle attività per cui
è stato chiesto il trattamento di favore.
Le domande di esenzione devono contenere una
analitica e precisa descrizione delle attività commerciali
e produttive marginali, per le quali viene chiesta lammissione
al beneficio, nonché della loro entità.
Le domande devono essere corredate, oltre che
del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni
di volontariato di cui allart. 6 della legge n. 266, anche
dellatto costituitivo dal quale deve risultare il fine esclusivo
di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti,
del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il
totale impiego dei proventi delle attività in questione
per i fini istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate una
sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi,
salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande
medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni
dai registri di cui allart. 6 ovvero al venir meno delle
condizioni poste dal quarto comma dellart. 8 (la decorrenza
iniziale dellesenzione va riferita la periodo dimposta
per il quale la domanda è presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece,
essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti
copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sullattività
svolta onde fornire documentazione dellimpiego dei proventi
esonerati dallimposizione.
Gli uffici segnalano alla commissione interministerale
di cui al paragrafo successivo leventuale omissione di tale
adempimento.
Per quanto concerne poi lemanazione del
decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui
al comma 4 dellart. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà
istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto
con il Dipartimento degli affari sociali, una apposta commissione
istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze
e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto
delle domande di esenzione finalizzato allemanazione del
decreto stesso, ciò in coerenze con i principi i materia
di semplificazione dellazione amministrativa dettati dal
capo IV della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo.
Lart. 9 della legge n. 266 del 1991 ha,
poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui allart. 6 si applicano le disposizioni
di cui allart. 20, primo comma, del decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dallart.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982,
n. 954".
Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle
province autonome di cui allart. 6 della legge n. 266, siano
esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa
prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal
già vigente primo comma dellart. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita
dai commi 1, 2 e 3 dellart. 111 del T.U.I.R. approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Ciò comporta lapplicazione in
favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le
somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti
a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare
il reddito imponibile delle organizzazioni.
Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti
delle organizzazioni in parola il disposto dellultima parte
del primo comma dellart. 20 del decreto del presidente della
Repubblica n. 598 (recepito nel terzo comma dellart. 111
T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali
non si considerano effettuate nellesercizio di attività
commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso
pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità
alle istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di ununica
organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali.
Per quanto concerne limposizione indiretta
le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart.
8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di
volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà
e siano iscritte cennati registri tenuti dalle regioni e province
autonome.
Al comma 1 è previsto che gli atti costituitivi
delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento
della loro attività sono esenti dallimposta di bollo
e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità
della registrazione, agli effetti dellimposta di registrazione,
agli effetti dellimposta di registro, dovrà essere
eseguita senza pagamento di imposta.
Al comma 2 si prevede lesclusione dal
campo di applicazione dellimposta sul valore aggiunto delle
operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con leffetto
che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle
dette operazioni. Nella previsione esentiva possono ritenersi
comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette
organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione
nellattività sociale da queste svolte.
È prevista infine lesenzione generalizzata
da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le
attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni
di volontariato.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare
la più ampia diffusione al contenuto della presente circolare.
Il Ministro FORMICA
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