ESENZIONE IRPEG
PER TUTTO IL 1998 ANCHE CON COMUNICAZIONE TARDIVA
Circolare delle Finanze con le risposte ai quesiti sullattuazione
del decreto legislativo 460/97
Pubblichiamo la Circolare del Ministero
delle Finanze 22/E del 22 gennaio 1999 sul "Decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non
Lucrative di Utilità Sociale. Quesiti".
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti
in merito ad alcuni quesiti di interesse generale concernenti
linterpretazione delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativo al riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, come modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
Comunicazione alla direzione regionale delle
Entrate ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460
D. A quali conseguenze vanno incontro le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, già costituite
alla data del 1º gennaio 1998 e in possesso dei requisiti
prescritti dallarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, che non hanno provveduto a effettuare entro il
31 gennaio 1998 la comunicazione prevista dallarticolo 11
dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997?
R. Come precisato con la circolare n. 168/E
del 26 giugno 1998 paragrafo 2.3 la presentazione
del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998
differisce la decorrenza del regime agevolativo previsto dal decreto
legislativo n. 460 del 1997, del quale sarà possibile beneficiare
a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
Pertanto per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa limposta
sul valore aggiunto, lagevolazione spetterà con riferimento
a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione
della comunicazione stessa, mentre ai fini dei tributi per i quali
rileva il periodo dimposta (imposte sui redditi) i benefici
di cui trattasi si renderanno applicabili fin dallinizio
del periodo dimposta nel corso del quale la comunicazione
è effettuata. È appena il caso di precisare che
resta ferma lapplicazione della disposizione recata dallarticolo
30 del decreto legislativo n. 460 del 1997, in base alla quale
il regime agevolativo a favore delle Onlus si applica a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
Adeguamento degli statuti delle Onlus e
degli enti non commerciali di tipo associativo
D. È indispensabile modificare lo statuto
al solo fine di inserire nella denominazione dellente la
locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o lacronimo "Onlus"?
R. È indispensabile modificare lo statuto
anche al solo fine di inserire nella denominazione la locuzione
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o lacronimo "Onlus", ai sensi dellarticolo
10, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 460 del 1997,
ferma restando la deroga prevista dal comma 7 dello stesso articolo
10 per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
D. Quali sono le conseguenze per il mancato
adeguamento degli statuti da parte degli enti non commerciali
di tipo associativo entro i termini prescritti: 18 o 31 dicembre
1998?
R. Il termine del 18 dicembre 1998 è
stato fissato per ladeguamento degli statuti delle associazioni
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,
già costituite prima del 1º gennaio 1998, che si avvalgono,
per il 1998, del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater dellarticolo 111 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917
e dai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dellarticolo
4 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Il termine del 31 dicembre 1998 è stato
fissato per ladeguamento degli statuti delle associazioni
politiche, sindacali e di categoria già costituite alla
data del 1º gennaio 1998 che si avvalgono, per il medesimo
periodo, del menzionato regime agevolativo.
Non sono tenuti ad adeguare gli statuti gli
enti associativi che si avvalgono soltanto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 111 del Tuir.
Ladeguamento degli statuti entro gli
anzidetti termini 18 e 31 dicembre 1998 rende applicabili
i menzionati regimi agevolativi, previsti ai fini delle imposte
sui redditi e ai fini Iva, per lintero periodo dimposta
1998.
Si precisa che ladeguamento degli statuti
effettuato oltre il predetto termine del 18 dicembre 1998, ma
entro quello di chiusura del periodo dimposta in corso alla
medesima data, comporterà lapplicazione del regime
agevolativo di cui allarticolo 111, commi 3 e seguenti del
Tuir, fin dallinizio del periodo dimposta stesso,
mentre per limposta sul valore aggiunto il regime agevolativo
si renderà applicabile a partire dalle operazioni effettuate
dalla data in cui ladeguamento viene eseguito.
In conformità allanzidetto criterio
interpretativo, resta ferma, per gli enti associativi che non
abbiano provveduto ad adeguare gli statuti nel corso del 1998,
la possibilità di adeguare gli stessi anche nei periodi
dimposta successivi, avvalendosi delle disposizioni agevolative
di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dellarticolo
111 del Tuir per lintero periodo dimposta in corso
alla data di adeguamento dello statuto, nonché del regime
agevolativo previsto ai fini dellIva ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto, dellarticolo 4 del Dpr n. 633 del 1972,
per le operazioni effettuate dalla data delladeguamento
dello statuto stesso.
Erogazioni liberali in natura
D. Qual è la corretta interpretazione
della disposizione recata dallarticolo 65, comma 2, lettera
c-septies del Tuir introdotta dallarticolo 13 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 secondo la quale sono
deducibili dalla determinazione del reddito dimpresa le
spese relative allimpiego di lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati
a favore di Onlus?
R. Le spese relative allimpiego di lavoratori
dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di Onlus, possono essere dedotte dal
reddito di impresa, come stabilito dallarticolo 65, comma
2, lettera c-septies del Tuir, nella misura del cinque per mille
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente così come
risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente,
in pratica, alle imprese di "prestare" propri dipendenti
alle Onlus senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione
delle relative spese, innovando al principio di inerenza dei costi
e delle spese allattività da cui derivano ricavi
o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui allarticolo
75, comma 5, del Tuir n. 917 del 1986.
Alla luce di quanto precede, si fa presente
che non è consentita alcuna ulteriore deduzione per le
anzidette spese dal reddito dimpresa; in tal senso deve
intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo 4.3. della
circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.
Ambito soggettivo di applicazione del regime
agevolativo a favore delle Onlus
D. Le ex Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza) privatizzate possono essere considerate Onlus e
a quali condizioni?
R. Le ex Ipab privatizzate possono essere considerate
Onlus nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dallarticolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
D. Unassociazione costituita da persone
in pensione che effettuano attività di volantinaggio, pulizia
di cantine e solai eccetera, può ricondursi tra le Onlus,
considerato che il ricavato di tali attività viene devoluto
interamente a Paesi del terzo mondo?
R. Larticolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, elenca tassativamente
i settori di attività in cui possono operare le Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Lassociazione istante non svolge la propria
attività in alcuno degli anzidetti settori e, pertanto,
non può ricondursi tra le Onlus, ancorché destini
gli utili a scopi umanitari.
D. Unorganizzazione di volontariato può
continuare a essere considerata "Onlus di diritto" ancorché
venga concellata dai registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di cui allarticolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, a causa dellestensione
della propria attività a livello nazionale?
R. Larticolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua tassativamente
gli enti considerati in ogni caso Onlus. In particolare relativamente
agli organismi di volontariato, sono considerati in "ogni
caso" Onlus, quelli iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dellarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Pertanto, a seguito della cancellazione dagli
anzidetti registri, le organizzazioni di volontariato non possono
più annoverarsi fra le cosiddette "Onlus di diritto"
e conseguentemente le stesse, per fruire del regime agevolativo
previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo
n. 460 del 1997, sono tenute ad adeguare lo statuto e a effettuare
la comunicazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n.
460 del 1997.
D. Gli istituti religiosi gestori di scuole
elementari parificate, gli istituti religiosi gestori di scuole
materne private, le Associazioni e Società cooperative
di carattere privato che svolgono attività nel campo dellistruzione,
possono essere considerati Onlus?
R. Come già precisato nelle circolari
n. 82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E del 26 giugno 1998, larticolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, elenca tra le attività che possono essere svolte
dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale quelle
nei settori dellistruzione e della formazione.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo
10 precisa che le suddette attività svolte nei settori
dellistruzione e della formazione devono essere dirette
ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
Riguardo al punto a) si precisa, come sottolineato
nella citata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che situazioni
di svantaggio possono riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi:
disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni
non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani
non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori
abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
profughi; immigrati non abbienti.
Quanto sopra precisato, si sottolinea pertanto
che possono essere considerate Onlus esclusivamente quelle scuole
che svolgono la loro attività di istruzione e di formazione
nei confronti di persone svantaggiate e che abbiano chiesto liscrizione
allanagrafe delle Onlus di cui allarticolo 11 del
menzionato decreto legislativo n. 460 del 1997.
D. Gli enti ecclesiastici, di cui al comma
9 dellarticolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
debbono intendersi automaticamente rientranti nei benefici previsti
dagli articoli 16, 17 e 18 del citato decreto legislativo?
R. Come già precisato nella circolare
n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese hanno la facoltà di configurarsi come Onlus solo
parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte
nellesclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale nei settori espressamente indicati nellarticolo
10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460.
Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi
possono accedere al regime tributario previsto in favore delle
Onlus dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n.
460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lettera
a), dellarticolo 10 menzionato a condizione che per tali
attività:
a) siano tenute separatamente le scritture
contabili previste dallarticolo 20-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dallarticolo
25, comma 1, del decreto legislativo in argomento;
b) siano rispettati i requisiti statutari e
i vincoli sostanziali imposti dallarticolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste
dal comma 7 dello stesso articolo 10, nonché lonere
della comunicazione di cui allarticolo 11 dello stesso decreto
legislativo.
D. Possono le pro-loco usufruire del regime
agevolativo previsto a favore delle Onlus?
R. I settori di attività in cui le Onlus
possono operare sono tassativamente elencati nellarticolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Pertanto le pro-loco, in quanto non operano esclusivamente negli
anzidetti settori, non possono qualificarsi come Onlus.
Condizioni per fruire del regime agevolativo
a favore delle Onlus
D. È previsto, per le Onlus, un numero
minimo di associati o partecipanti?
R. Larticolo 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 non pone tra le condizioni per la riconducibilità
tra le Onlus lesistenza di un numero minimo di associati
o partecipanti.
D. È possibile per le "Onlus di
diritto" ottenere, su richiesta, un provvedimento della direzione
regionale delle Entrate competente che attesti la loro posizione
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale?
R. Larticolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, attribuisce automaticamente
la qualifica di Onlus ad alcuni enti che non sono tenuti ad adeguare
i propri statuti, né a effettuare la comunicazione di cui
allarticolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 menzionato.
Detti enti sono: gli organismi di volontariato che risultino iscritti
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dellarticolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266; le organizzazioni non governative che
siano state riconosciute idonee dal ministero degli Affari esteri
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali
che risultino iscritte nella "sezione cooperazione sociale"
del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
Pertanto, non vi è necessità
che la direzione regionale delle Entrate rilasci attestazioni
al riguardo.
Guida alla lettura
della Circolare 22/E del 22 gennaio 1999
La nuova circolare ministeriale sulle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale ha assunto la forma della
risposta a quesiti concreti. Si tratta senza dubbio di un sistema
apprezzabile anche se bisogna dire che almeno per questa volta
i quesiti appaiono piuttosto generici, mancando invece di sollevare
questioni più complesse ed ancora aperte. Basta ricordare
la questione in gran parte irrisolta delle cosiddette attività
direttamente connesse.
Non pare quindi che le risposte abbiano carattere
di grande rilevanza e novità tranne alcune importanti affermazioni.
Quella di maggiore rilievo appare senza dubbio
la risposta al primo quesito. Come noto, il ritardo nellinvio
della comunicazione allanagrafe tributaria che le Onlus
non automatiche devono effettuare ha il solo effetto di posticipare
i benefici derivanti dalla qualificazione di Onlus. Il quesito
tuttavia chiarisce che mentre per i tributi ad applicazione istantanea
(IVA, bollo registro, ecc.) le agevolazioni decorrono solo dopo
leffettuazione della comunicazione ai fini Irpeg, la comunicazione
effettuata in qualsiasi momento del 1998, ha leffetto di
far scattare lagevolazione relativa per tutto il periodo
di imposta 1998.
In altri termini, una Onlus diventata tale
il 1° settembre 1998, per aver inviato la comunicazione in
quella data, applicherà limportante agevolazione
ai fini delle imposte dirette per tutto il periodo 1998, senza
cioè la necessità di dover "spezzare"
il periodo di imposta in due: uno ordinario fino alla comunicazione,
ed uno agevolato successivo a tale periodo.
Si tratta quindi di un importantissimo chiarimento,
per niente scontato. Anzi la lettera delle precedenti circolari
ministeriali sul punto lasciava intendere esattamente il contrario.
Resta ovviamente inteso che la questione non
riguarda le Onlus automatiche (cooperative sociali enti di volontariato
iscritti e organizzazioni non governative idonee) le quali sono
già Onlus dal 1 gennaio 1998 per effetto di legge.
Laltra risposta che merita un rapido
commento è quella relativa alla necessità di adeguare
gli statuti in base allart. 10 del decr. Lgs 460 del 1997.
La risposta ribadisce la necessità delladeguamento
anche per il solo fatto di dover modificare la denominazione dellente
con laggiunta della sigla Onlus.
La risposta, cita stranamente come unica eccezione
gli enti religiosi con i quali lo stato ha stipulato accordi o
intese.
Si ritiene che sia del tutto implicito il fatto
più volte chiarito, sia in sede di relazione ministeriale
che di circolare che gli enti automaticamente qualificati onlus
dalla legge non devono modificare gli statuti e quindi la risposta
riguarda solo gli enti non automatici quali appunti gli enti religiosi.
Nessuna novità né allarme quindi
sul punto, giacchè la risposta avrebbe dovuto esplicitamente
rettificare precedenti pronunciamenti sul punto.
Assai interessante anche la risposta al quesito
relativo alleventuale adeguamento tardivo degli statuti,
problema affrontato in modo analogo sia per le Onlus che per gli
altri enti non commerciali ordinari.
Ladeguamento entro il 1998 anche dopo
i termini, ha leffetto di rendere applicabile il regime
agevolativo per lintero periodo ai fini Irpeg, dal momento
delladeguamento ai fini Iva.
È inoltre sempre possibile adeguare
gli statuti anche successivamente.
Seppur in maniera non approfondita un quesito
pone anche il delicato problema degli effetti della cancellazione
eventuale dal registro del volontariato di cui alla legge 266/1991.
È chiaro che così come liscrizione
ha leffetto di qualificare automaticamente lente di
volontariato in Onlus, altrettanto automaticamente la eventuale
cancellazione ha leffetto di far perdere la qualificazione.
Tuttavia la risposta al quesito chiarisce,
anche se in fondo non ve ne era poi la necessità, che un
tale ente ha sempre la possibilità di diventare Onlus ordinaria,
per la via normale delladeguamento dello statuto e della
comunicazione.
Il quesito è rilevante sotto il profilo
dellaffermata "continuità" giuridica della
Onlus sotto diversi profili: non solo di tipo fiscale (continuità
del regime agevolativo), ma anche e soprattutto, così almeno
sembra di capire, sulla non necessità di procedere allo
scioglimento della Onlus e quindi alla destinazione a scopi di
utilità del patrimonio dellente.
Del tutto ovvie poi alcune risposte sulla tassatività
dei settori delle Onlus: sono Onlus solo gli enti che operano
in uno o più dei settori indicati dallart. 10 del
decreto che è ovviamente un elenco tassativi.
Pur quindi con molta fatica e lentezza
si cominciano a chiarire molti aspetti.
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