Circolare 217
del 30.11.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
Acquisti delle organizzazioni di volontariato. Art. 8, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
L'argomento oggetto della presente circolare
e' stato esaminato in occasione della riunione tenutasi il 28
giugno 2000 con i responsabili dei Servizi di Consulenza Giuridica
delle Direzioni Regionali delle Entrate. Al riguardo, si partecipano
le definitive determinazioni cui e' pervenuta la scrivente sulla
base anche delle osservazioni emerse nella predetta riunione o
successivamente pervenute dalle Direzioni Regionali. La legge
11 agosto 1991, n. 266, all'art. 8, comma 2, ha escluso dall'ambito
applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'art. 3 della
legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarieta'.
Il citato art. 8, comma 2, dispone, infatti, che: "le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art.
3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si
considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.". Il tenore letterale della
norma porta a ritenere che le operazioni agevolate cui la stessa
si riferisce siano solo quelle poste in essere dalle predette
organizzazioni (operazioni attive). Tuttavia questo Ministero,
con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ritenuto di escludere
dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate
nei confronti delle suddette organizzazioni "di beni mobili
registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso,
attesa la loro sicura utilizzazione nell'attivita' sociale da
queste svolta". Successivamente all'emanazione di tale circolare
e' stato necessario precisare a talune Direzioni Regionali (in
particolare, si ricorda, da ultimo, la risoluzione n. 138/E dell'8
settembre 1998) che dovevano considerarsi compresi nell'ambito
applicativo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 266 del
1991 gli acquisti dei soli beni mobili registrati, utilizzati
per il soccorso, espressamente menzionati nell'anzidetta circolare
n. 3 del 1992, con esclusione di ogni altro bene, ivi compresi
i pezzi di ricambio, le spese necessarie per la riparazione e
la manutenzione degli stessi beni, gli acquisti di materiale sanitario
vario e per la rianimazione nonche' i costi per gli impianti e
le utenze. L'interpretazione estensiva fornita con la piu' volte
citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attivita'
socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se
limitata ai soli beni mobili registrati, risulta, pero', in contrasto
con le disposizioni comunitarie. La VI Direttiva CEE n. 388/77
del 17 maggio 1977, all'art. 13, reca, infatti, un elenco tassativo
delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto elenco fa riferimento
unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazioni
attive) rese, fra gli altri, da organismi quali quelli in parola;
di conseguenza non e' consentito introdurre ipotesi di esclusione
dal tributo diverse da quelle ivi espressamente previste. Peraltro,
la surrichiamata interpretazione del citato articolo 8, fornita
con circolare n. 3 del 1992, a decorrere dal 1 gennaio 1998 si
riflette negativamente nell'economia delle imprese che forniscono
beni alle organizzazioni di volontariato. A seguito della modifica
dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, operata dal
decreto legislativo n. 313 del 1997 in vigore dal 1 gennaio 1998,
infatti, l'IVA assolta sugli acquisti "afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette ad imposta" non e' piu' detraibile.
Considerato quanto sopra, occorre riesaminare le istruzioni a
suo tempo fornite con la circolare n. 3 del 1992, ravvisandosi
la necessita' di attenersi ad un'interpretazione letterale del
dettato di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991
nel senso di affermare l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni
di servizi e delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle
organizzazioni in parola, ivi comprese le cessioni di beni mobili
registrati utilizzati per il soccorso. Tutto cio' premesso, considerata
l'esigenza di tutelare l'affidamento suscitato dall'indirizzo
espresso con la piu' volte citata circolare n. 3 del 1992, si
ritiene che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, ed in conformita' all'art.10 della legge 27 luglio
2000, n. 212, non si rendono applicabili le sanzioni amministrative
nei confronti dei contribuenti che si siano strettamente attenuti
alle istruzioni ministeriali impartite nel 1992. E' appena il
caso di rappresentare che l'articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, recante "Misure urgenti in materia fiscale"
prevede l'erogazione di contributi a favore delle associazioni
di volontariato e delle altre ONLUS per l'acquisto di autoambulanze
e di altri beni strumentali utilizzati nell'ambito dell'attivita'
di utilita' sociale svolta dalle medesime organizzazioni. Le Direzioni
Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni
Guida alla Circolare n. 217 del 30 novembre
2000: volontariato e IVA
Si paga su tutti gli acquisti
Rettificate le precedenti pronunce
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 217 del 30 novembre
2000, torna sulla questione dell'interpretazione dell'art. 8 L.
266/91 relativa agli acquisti effettuati da enti di volontariato
iscritti ai registri regionali, rettificando le precedenti interpretazioni.
In particolare la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992. Come più
volte ricordato, con la circolare del '92 (mai rettificata sino
a oggi e più volte confermata), interpretando estensivamente
il citato art. 8 della legge quadro, si ritenevano compresi nella
agevolazione fiscale anche gli acquisti di beni mobili registrati,
quali ambulanze e simili. Con la nuova circolare, invece, si fornisce
una interpretazione restrittiva dell'art. 8, si rettifica esplicitamente
la circolare 3/92 con la conseguenza che tutti gli acquisti effettuati
da enti di volontariato sono soggetti a IVA, compresi i beni mobili
registrati, come ambulanze e simili.
Non è quindi più possibile avvalersi della precedente
interpretazione ministeriale per gli acquisti indicati.
LE MOTIVAZIONI
Come ormai noto la ragione di questo nuovo
orientamento trova fondamento, secondo il Ministero, nella VI
Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977, contenente un elenco
tassativo delle operazioni agevolabili dai singoli stati membri.
ESCLUSE SANZIONI PER IL PASSATO
La circolare in commento dispone inoltre che
non si rendono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti
dei contribuenti che si sono attenuti alle precedenti istruzioni
ministeriali.
Si tratta in sostanza dei soggetti che, facendo affidamento sulle
istruzioni della circolare del 1992 e sulle successive, hanno
effettuato acquisti di beni mobili registrati in esenzione da
IVA. Riteniamo che il tenore della attuale circolare spinga a
pensare che la non applicazione delle sanzioni sia limitata ai
soli acquisti di beni mobili registrati; infatti tutte le pronunce
ministeriali precedenti si limitavano a prevedere l'esenzione
su questo tipo di beni e basta.
FONDO SPECIALE E CONTRIBUTI A FAVORE DEL
VOLONTARIATO
La circolare 217, nell'evidente tentativo di
attenuare i gravi effetti economici, nella parte finale ricorda
la recente istituzione del fondo per l'erogazione di contributi
alle ONLUS, per gli acquisti di beni da utilizzare per le finalità
istituzionali dell'Ente ( art 96 legge n.342 del 21.11.2000).
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