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Circolare 217 del 30.11.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO
Acquisti delle organizzazioni di volontariato. Art. 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

L'argomento oggetto della presente circolare e' stato esaminato in occasione della riunione tenutasi il 28 giugno 2000 con i responsabili dei Servizi di Consulenza Giuridica delle Direzioni Regionali delle Entrate. Al riguardo, si partecipano le definitive determinazioni cui e' pervenuta la scrivente sulla base anche delle osservazioni emerse nella predetta riunione o successivamente pervenute dalle Direzioni Regionali. La legge 11 agosto 1991, n. 266, all'art. 8, comma 2, ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'art. 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarieta'. Il citato art. 8, comma 2, dispone, infatti, che: "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.". Il tenore letterale della norma porta a ritenere che le operazioni agevolate cui la stessa si riferisce siano solo quelle poste in essere dalle predette organizzazioni (operazioni attive). Tuttavia questo Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle suddette organizzazioni "di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attivita' sociale da queste svolta". Successivamente all'emanazione di tale circolare e' stato necessario precisare a talune Direzioni Regionali (in particolare, si ricorda, da ultimo, la risoluzione n. 138/E dell'8 settembre 1998) che dovevano considerarsi compresi nell'ambito applicativo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 266 del 1991 gli acquisti dei soli beni mobili registrati, utilizzati per il soccorso, espressamente menzionati nell'anzidetta circolare n. 3 del 1992, con esclusione di ogni altro bene, ivi compresi i pezzi di ricambio, le spese necessarie per la riparazione e la manutenzione degli stessi beni, gli acquisti di materiale sanitario vario e per la rianimazione nonche' i costi per gli impianti e le utenze. L'interpretazione estensiva fornita con la piu' volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attivita' socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli beni mobili registrati, risulta, pero', in contrasto con le disposizioni comunitarie. La VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977, all'art. 13, reca, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazioni attive) rese, fra gli altri, da organismi quali quelli in parola; di conseguenza non e' consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle ivi espressamente previste. Peraltro, la surrichiamata interpretazione del citato articolo 8, fornita con circolare n. 3 del 1992, a decorrere dal 1 gennaio 1998 si riflette negativamente nell'economia delle imprese che forniscono beni alle organizzazioni di volontariato. A seguito della modifica dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, operata dal decreto legislativo n. 313 del 1997 in vigore dal 1 gennaio 1998, infatti, l'IVA assolta sugli acquisti "afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta" non e' piu' detraibile. Considerato quanto sopra, occorre riesaminare le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n. 3 del 1992, ravvisandosi la necessita' di attenersi ad un'interpretazione letterale del dettato di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 nel senso di affermare l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola, ivi comprese le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso. Tutto cio' premesso, considerata l'esigenza di tutelare l'affidamento suscitato dall'indirizzo espresso con la piu' volte citata circolare n. 3 del 1992, si ritiene che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ed in conformita' all'art.10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si rendono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti dei contribuenti che si siano strettamente attenuti alle istruzioni ministeriali impartite nel 1992. E' appena il caso di rappresentare che l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure urgenti in materia fiscale" prevede l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di volontariato e delle altre ONLUS per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali utilizzati nell'ambito dell'attivita' di utilita' sociale svolta dalle medesime organizzazioni. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni


Guida alla Circolare n. 217 del 30 novembre 2000: volontariato e IVA

Si paga su tutti gli acquisti
Rettificate le precedenti pronunce


Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 217 del 30 novembre 2000, torna sulla questione dell'interpretazione dell'art. 8 L. 266/91 relativa agli acquisti effettuati da enti di volontariato iscritti ai registri regionali, rettificando le precedenti interpretazioni. In particolare la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992. Come più volte ricordato, con la circolare del '92 (mai rettificata sino a oggi e più volte confermata), interpretando estensivamente il citato art. 8 della legge quadro, si ritenevano compresi nella agevolazione fiscale anche gli acquisti di beni mobili registrati, quali ambulanze e simili. Con la nuova circolare, invece, si fornisce una interpretazione restrittiva dell'art. 8, si rettifica esplicitamente la circolare 3/92 con la conseguenza che tutti gli acquisti effettuati da enti di volontariato sono soggetti a IVA, compresi i beni mobili registrati, come ambulanze e simili.
Non è quindi più possibile avvalersi della precedente interpretazione ministeriale per gli acquisti indicati.

LE MOTIVAZIONI

Come ormai noto la ragione di questo nuovo orientamento trova fondamento, secondo il Ministero, nella VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977, contenente un elenco tassativo delle operazioni agevolabili dai singoli stati membri.

ESCLUSE SANZIONI PER IL PASSATO

La circolare in commento dispone inoltre che non si rendono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti dei contribuenti che si sono attenuti alle precedenti istruzioni ministeriali.
Si tratta in sostanza dei soggetti che, facendo affidamento sulle istruzioni della circolare del 1992 e sulle successive, hanno effettuato acquisti di beni mobili registrati in esenzione da IVA. Riteniamo che il tenore della attuale circolare spinga a pensare che la non applicazione delle sanzioni sia limitata ai soli acquisti di beni mobili registrati; infatti tutte le pronunce ministeriali precedenti si limitavano a prevedere l'esenzione su questo tipo di beni e basta.

FONDO SPECIALE E CONTRIBUTI A FAVORE DEL VOLONTARIATO

La circolare 217, nell'evidente tentativo di attenuare i gravi effetti economici, nella parte finale ricorda la recente istituzione del fondo per l'erogazione di contributi alle ONLUS, per gli acquisti di beni da utilizzare per le finalità istituzionali dell'Ente ( art 96 legge n.342 del 21.11.2000).