MINISTERO DELLE
FINANZE - DIPARTIMENTO ENTRATE
Circolare n. 124/E del 12 maggio 1998
PREMESSA
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460
(pubblicato nel supplemento ordinario n.1/L alla Gazzetta Ufficiale
n.1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate
nei commi 186-187 dellart. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo
3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS). Il menzionato decreto legislativo
è strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino
delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la
seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS. Sul piano
sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce
una legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni
non lucrative di utilità sociale. Il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente
attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonché dellart. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo
dellimposta sul valore aggiunto. Per le ONLUS il regime
agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi
di imposta. Le disposizioni recate dal decreto legislativo n.
460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente
alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1997. Con la presente circolare si forniscono
i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità
di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente
alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9)
del decreto legislativo in oggetto. Con successiva circolare verranno
fornite istruzioni per lapplicazione delle disposizioni
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto legislativo
n. 460 del 1997.
1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1.1 Nozione di ente non commerciale
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel
riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha apportato
modifiche alla disposizione recata dallart. 87, comma 1,
lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione generale di "ente
non commerciale", individuando tale tipologia soggettiva
negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio
di attività commerciali. Lelemento distintivo degli
enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo
n.460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non
avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento
di una attività di natura commerciale, intendendosi per
tale lattività che determina reddito dimpresa
ai sensi dellart. 51 del T.U.I.R.. Nessun rilievo assume,
invece, ai fini della qualificazione dellente non commerciale
la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale
delle finalità perseguite, lassenza del fine di lucro
o la destinazione dei risultati.
1.2 Individuazione delloggetto esclusivo
o principale dellattività
Lart. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce
i criteri per lindividuazione delloggetto esclusivo
o principale dellente. Tale disposizione è stata
modificata dallart. 1 del decreto legislativo n.460 del
1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore
comma 4-bis. Nella previgente formulazione lanzidetto comma
4 dellart. 87 disponeva che "loggetto esclusivo
o principale dellente è determinato in base allatto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata e, in mancanza, in base allattività
effettivamente esercitata".
La disposizione recata dal nuovo testo del
comma 4 dellart. 87 stabilisce che:
"4. Loggetto esclusivo o principale
dellente residente è determinato in base alla legge,
allatto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende lattività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dallatto costitutivo o dallo statuto".
Il successivo comma 4-bis prevede che:
"4-bis. In mancanza dellatto costitutivo
o dello statuto nelle predette forme, loggetto principale
dellente residente è determinato in base allattività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti".
Le novità introdotte dal nuovo testo
del comma 4 dellart. 87 nonché dal successivo comma
4-bis sono le seguenti.
1) Il nuovo testo del comma 4 dellart.
87, oltre che operare un esplicito riferimento alla "legge"
e allo "statuto" - modifiche queste di natura meramente
formale - contiene il riferimento, assente nella previgente disposizione,
alla "scrittura privata registrata". È sufficiente,
cioè, per lindividuazione delloggetto esclusivo
o principale dellattività dellente non commerciale,
lesistenza dellatto costitutivo o dello statuto nella
forma della scrittura privata registrata, in alternativa allatto
pubblico o alla scrittura privata autenticata.
2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri
per lindividuazione delloggetto esclusivo o principale
dellattività, a seconda che lente sia o meno
residente nel territorio dello Stato.
a) Enti residenti
Per gli enti residenti loggetto esclusivo
o principale dellattività è determinato in
base alla legge (di regola per gli enti pubblici), allatto
costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza degli anzidetti atti o delle predette
forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
loggetto principale dellente è determinato
in base allattività effettivamente esercitata.
b) Enti non residenti
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dellart.
87 prevede che lesame delloggetto principale dellattività
deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dellattività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
3) La previsione più innovativa e di
maggior rilievo rispetto alla disciplina è costituita dalla
definizione delloggetto principale dellattività,
recata dal novellato comma 4 dellart. 87. Secondo tale disposizione,
per oggetto principale si intende lattività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari dellente indicati
dalla legge, dallatto costitutivo o dallo statuto. Pertanto,
ai fini della qualificazione dellente come commerciale o
non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni
contenute nello statuto, nellatto costitutivo o nella legge.
Nellipotesi in cui i menzionati atti
prevedano lo svolgimento di più attività, di cui
alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale,
per la qualificazione dellente occorre fare riferimento
allattività che per lo stesso risulta essere essenziale,
vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi
primari e che tipicizza lente medesimo. Se lattività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è
non commerciale, lente deve annoverarsi fra quelli non commerciali,
sia ai fini delle imposte sui redditi che dellimposta sul
valore aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente
assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del
T.U.I.R. e dallart. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché
alla disciplina contabile prevista per tale categoria di enti.
Diversamente, lente, ancorché dichiari finalità
non lucrative, è considerato ente commerciale quando lattività
essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di
natura commerciale. La definizione di ente non commerciale risultante
dal riformulato comma 4 dellart. 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia,
essere confrontata con la previsione dellart. 6 del decreto
legislativo n.460 del 1997 concernente "la perdita della
qualifica di ente non commerciale".
1.3 Perdita della qualifica di ente non
commerciale
Lart. 6 del decreto legislativo n.460
del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. lart. 111-bis, che,
ai commi 1 e 2, dispone:
"1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, lente perde la qualifica di ente non commerciale
qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo dimposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale
dellente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
allattività commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attività.
Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni
relative allattività commerciale - tra le quali devono
comprendersi tutte le tipologie indicate nellarticolo 2424
del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali
quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc.,
le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti dautore,
avviamento, spese di impianto e così via e le immobilizzazioni
finanziarie - e gli investimenti relativi alle attività
istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività
decommercializzate.
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per
queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità
e le quote associative.
Il raffronto va effettuato fra i componenti
positivi del reddito dimpresa e le entrate derivanti dallattività
istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine
logico e sistematico, in coerenza con quanto stabilito nella successiva
lettera d), la locuzione "redditi derivanti da attività
commerciali", contenuta nella disposizione in esame, deve
essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi
del reddito dimpresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi
i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per
lo svolgimento di attività aventi finalità sociale
in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti,
non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali
ai sensi dellart. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.).
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
allattività commerciale rispetto alle restanti spese".
Lart. 6 in esame ha dato attuazione al
criterio dettato dallart. 3, comma 187, lett. a), della
legge delega n.662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe
dovuto procedere alla "definizione della nozione di ente
non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva
connessi allattività effettivamente esercitata",
provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la
cui presenza consente di verificare in termini di effettività
lattività prevalente. La norma fondamentale, per
verificare in termini di effettività la natura dellente
dichiarata nellatto costitutivo o nello statuto, è
quella recata dal primo comma dellart. 111-bis del T.U.I.R.
che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica
di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni
statutarie, lente eserciti quale attività principale
unattività commerciale (in base allart. 51
del T.U.I.R.). La qualifica di ente non commerciale, impressa
dalla legge, dallatto costitutivo o dallo statuto, che consente
allente di fruire della disciplina degli enti non commerciali
su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame
lattività effettivamente svolta. Il secondo comma
dellart. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono
"fatti indice di commercialità", i quali non
comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non
commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono
ad un giudizio complessivo sullattività effettivamente
esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni
assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico,
anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione
dellente non commerciale, individuando parametri dei quali
deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri
elementi di giudizio. Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi
di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma
dellart. 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento
di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio
complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato
a verificare che lente abbia effettivamente svolto per lintero
periodo dimposta prevalentemente attività commerciale.
Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto
legislativo in esame, i parametri indicati nel comma 2 dellart.
111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso
con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche
complessive dellente. Il verificarsi di una o più
delle circostanze indicate nel citato comma 2 dellart. 111-bis
in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura
obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni
sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può
di per sé fa venir meno la qualifica non commerciale dellente,
risultante dallatto costitutivo o dallo statuto, purché
lattività effettivamente esercitata corrisponda in
modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni
statutarie. Resta fermo che per lattività commerciale
svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in materia
di reddito di impresa.
Per quanto riguarda il significato dellespressione
"intero periodo dimposta", contenuta nel comma
1 dellart. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo
costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione
dellattività dellente, essendo poi sufficiente,
per valutare la prevalenza dellattività commerciale,
che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo
dimposta. Quindi, in presenza di attività commerciale
prevalente per la maggior parte del periodo dimposta lente
perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dallinizio
del medesimo periodo.
Si precisa, inoltre, che le attività
"decommercializzate" di cui agli artt. 108 e 111 del
T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dellapplicazione
dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa
previsione normativa, non danno luogo a reddito dimpresa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dellart. 6 del decreto
legislativo n.460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita
della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte
sui redditi vale anche ai fini dellI.V.A. Le norme sulla
perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita
previsione contenuta nel comma 4 dellart. 111-bis del T.U.I.R.,
non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono,
comunque, i criteri dettati dallart. 87 del T.U.I.R.. In
ogni caso, per lattività commerciale eventualmente
svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di
reddito di impresa.
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica
di ente non commerciale
Il comma 3 dellart. 111-bis prevede che:
"3. Il mutamento di qualifica opera a
partire dal periodo dimposta in cui vengono meno le condizioni
che legittimano le agevolazioni e comporta lobbligo di comprendere
tutti i beni facenti parte del patrimonio dellente nellinventario
di cui allarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600. Liscrizione nellinventario
deve essere effettuata entro sessanta giorni dallinizio
del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689". Il tenore letterale della norma
comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni
tributarie, il mutamento di qualifica spiega effetti fin dallinizio
del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica. In tal modo
viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità
di tassazione e leffettiva attività svolta dallente
nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili
manovre elusive. Si rende, pertanto, necessario, per lente
interessato, operare fin dallinizio del periodo di imposta
una valutazione prospettica della propria attività ai fini
della corretta qualificazione tributaria. Da quanto sopra discende
per lente lopportunità di porre in essere gli
adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli
enti commerciali fin dallinizio del periodo di imposta nel
quale lente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente
commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base
di elementi presuntivi nonché lapplicazione delle
sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della
contabilità. È appena il caso di precisare che,
ai fini dellistituzione della predetta contabilità,
occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività
redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.689 del 1974 nonché
le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R.
n.600 del 1973.
2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI.
OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTOCONVENZIONATO
DI ATTIVITÀ
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali.
Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R.
Il decreto legislativo n.460 del 1997 non ha
apportato modifiche ai commi 1 e 2 dellart. 108 del T.U.I.R.,
che stabiliscono i principi fondamentali per la determinazione
del reddito complessivo degli enti non commerciali.
Il testo dei commi 1 e 2 dellart. 108
è il seguente.
"1. Il reddito complessivo degli enti
non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo
87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa
e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad
esclusione di quelli esenti dallimposta e di quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali
le prestazioni di servizi non rientranti nellarticolo 2195
del codice civile rese in conformità alle finalità
istituzionali dellente senza specifica organizzazione e
verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato
secondo le disposizioni dellarticolo 8".
Si ricorda, in proposito, che per gli enti
non commerciali, a differenza di quanto avviene per le società
e per gli enti commerciali, il reddito complessivo imponibile
non è formato da ununica categoria reddituale (reddito
di impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte;
infatti, per tali enti, il reddito complessivo si determina sulla
base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie
reddituali ( redditi fondiari, di capitale, redditi dimpresa
e redditi diversi).La norma non attribuisce rilevanza né
al luogo di produzione dei redditi né alla destinazione
degli stessi.
Si segnala che è rimasta invariata la
previsione di non commercialità delle prestazioni di servizi
non rientranti nellart. 2195 del codice civile rese in conformità
alle finalità istituzionali dellente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono
i costi di diretta imputazione. Continua, altresì, ad applicarsi
la disposizione recata dallarticolo 8 del T.U.I.R. concernente,
tra laltro, il riporto delle perdite derivanti dallesercizio
delle imprese commerciali in contabilità ordinaria.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi
e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.
Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.
In attuazione del disposto del comma 187, lettere
b) e d), dellart.3, della legge n.662 del 1996, che indicavano
quali criteri direttivi per il legislatore delegato l"esclusione
dallimposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo
svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità
ai propri fini istituzionali" e l"esclusione da
ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione",
lart. 2, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997
ha aggiunto allarticolo 108 del T.U.I.R. il comma 2-bis.
Tale comma prevede che:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dellarticolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito
di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o
in regime di accreditamento di cui allart. 8, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dallarticolo
9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate
in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.".
Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto
legislativo n.460 del 1997 prevede, inoltre, che:
"2. Le attività indicate nellart.
108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo restando
il regime di esclusione dallimposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo.".
Le disposizioni sopra riportate vengono di
seguito esaminate.
a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi
La lettera a) del comma 2-bis dellart.
108 del T.U.I.R. sottrae dallimposizione, ai fini delle
imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore
(es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno
le offerte. La norma trova un precedente analogo nella disposizione
dellart. 1, lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente
le attività marginali delle organizzazioni di volontariato.
Per espressa previsione del comma 2 dellart. 2 del decreto
legislativo n.460 del 1997 le anzidette attività fruiscono,
oltre che dellesclusione dal campo di applicazione dellimposta
sul valore aggiunto, dellesenzione da ogni altro tributo,
sia erariale che locale. Lesclusione delle iniziative in
argomento dallimposizione tributaria, che tende ad incentivare
una delle forme più cospicue di finanziamento per molti
enti non commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi
devono essere di modico valore.
Si segnala che a tutela della fede pubblica
è prevista dallart. 8 del decreto legislativo n.
460 del 1997 una rigorosa rendicontazione delle attività
di raccolta dei fondi, di cui si tratterà nel paragrafo
relativo alle scritture contabili degli enti non commerciali.
b) Contributi per lo svolgimento convenzionato
di attività
La lett. b) del nuovo comma 2-bis dellarticolo
108 prevede che non concorrono a formare il reddito degli enti
non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici
per lo svolgimento di attività in regime di convenzione
o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dellarea
sanitaria).
Lagevolazione è subordinata alle
seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di attività aventi
finalità sociali;
2) le attività devono essere svolte
in conformità alle finalità istituzionali dellente.
Le finalità sociali devono ricomprendersi
fra le finalità tipiche dellente. Circa la natura
dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo
riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali dellente, non opera
alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi
che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto,
che rientrano nella sfera applicativa dellagevolazione anche
i contributi che assumono natura di corrispettivi.
3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI
NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ SEPARATA
Lart. 3 del decreto legislativo n.460
del 1997 modifica lart. 109 del T.U.I.R. concernente la
determinazione dei redditi degli enti non commerciali.
Le modifiche apportate non riguardano il comma
1 dellart. 109 in esame, di cui rimane, pertanto, invariata
lattuale formulazione:
"1. I redditi e le perdite che concorrono
a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono
determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato
complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano,
se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni
del titolo I relative ai redditi delle varie categorie".
Vengono, invece, sostituiti i commi 2 e 3 dello
stesso articolo, viene aggiunto un ulteriore comma 3-bis e viene
modificato il comma 4-bis.
Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato
articolo 109:
"2. Per lattività commerciale
esercitata gli enti non commerciali hanno lobbligo di tenere
la contabilità separata.
3. Per lindividuazione dei beni relativi
allimpresa si applicano le disposizioni di cui allarticolo
77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente allesercizio
di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra lammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito dimpresa e lammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde
al predetto rapporto".
Dal punto di vista sostanziale la sostituzione
del comma 2 risulta di particolare rilevanza, perché tale
comma introduce una disposizione del tutto innovativa.
La disposizione recata dal previgente comma
2 dellart. 109 del T.U.I.R consentiva agli enti non commerciali
di tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti
commerciali che di quelli istituzionali. La norma del nuovo comma
2 del citato art. 109, nellintento di rendere più
trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali
e di evitare ogni commistione con lattività istituzionale,
anche al fine di individuare più agevolmente loggetto
principale dellente e la sua reale qualificazione, impone,
in via generale, agli enti non commerciali per lattività
commerciale eventualmente esercitata lobbligo della contabilità
separata a partire dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Riguardo alle spese e agli altri componenti
negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente per
lesercizio di attività commerciali e per altre attività,
il criterio per la loro deducibilità è indicato
nellattuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il
secondo periodo del previgente comma 2. Il limite di deducibilità
delle spese e dei componenti negativi anzidetti è determinato
sulla base del rapporto tra lammontare dei ricavi e degli
altri proventi che concorrono a formare il reddito dimpresa
e lammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente si deduce la rendita catastale
o il canone di locazione anche finanziaria per la parte corrispondente
a detto rapporto.
Il comma 3 dellart. 109, nel testo introdotto
dal decreto legislativo n.460 del 1997, chiarisce, poi, che per
lindividuazione dei beni relativi allimpresa si applicano
le disposizioni recate dallart. 77, commi 1 e 3-bis del
T.U.I.R. relative allimpresa individuale in rapporto ai
beni personali della persona fisica; con ciò presupponendo
la previa inclusione degli stessi nellinventario anche in
caso di provenienza dal patrimonio relativo allattività
istituzionale. Lart. 7 del decreto legislativo n.460 del
1997, nel modificare lart. 114 del T.U.I.R., estende agli
enti non residenti lobbligo, previsto dal comma 2 del citato
art. 109, relativo alla tenuta della contabilità separata
per lattività commerciale svolta nel territorio dello
Stato nonché lapplicabilità delle disposizioni
recate dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 109 del T.U.I.R..
Ai sensi del comma 4-bis dellart. 109,
lobbligo di tenere la contabilità separata non si
applica agli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità
pubblica qualora siano osservate le modalità previste per
la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di
legge dagli stessi enti.
4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL
REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
4.1 Regime generale
Lart. 4 del decreto legislativo n.460
del 1997 dà attuazione al comma 187, lett. e), dellart.
3 della legge n.662 del 1996, secondo il quale il riordino della
disciplina degli enti non commerciali doveva essere informato,
fra laltro, alla "previsione omogenea di regimi di
imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta
sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che
hanno conseguito proventi da attività commerciali entro
limiti predeterminati, anche mediante ladozione di coefficienti
o di imposte sostitutive".
In particolare la norma in commento inserisce,
dopo lart. 109 del T.U.I.R., lart. 109-bis che introduce
un regime forfetario per la determinazione del reddito dimpresa,
generalizzato a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta
della contabilità semplificata ai sensi dellart.
18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. La norma non prevede parallelamente
regimi di imposizione semplificata in materia di imposta sul valore
aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali
previsti dalla normativa recata dal D.P.R. n.633 del 1972 in relazione
alle specifiche attività esercitate. Si precisa che possono
fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito di
cui allart. 109-bis in esame solo gli enti non commerciali
nei confronti dei quali ricorrano i presupposti dellart.
18 del D.P.R. n.600 del 1973 citato.
Il reddito dimpresa si determina forfetariamente
applicando anzitutto allammontare dei ricavi di cui allart.
53 del T.U.I.R. conseguiti nellesercizio di attività
commerciali un coefficiente di redditività, differenziato
per tipo di attività (attività di prestazioni di
servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditività sono i
seguenti.
a) Attività di prestazioni di servizi:
fino a lire 30.000.000 di ricavi: 15%
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000
di ricavi: 25%
b) Altre attività:
fino a lire 50.000.000 di ricavi: 10%
da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000
di ricavi: 15%
Si precisa che, qualora i predetti limiti di
ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati
alla chiusura del periodo dimposta, non potrà trovare
applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione
forfetaria del reddito. Nellipotesi di contemporaneo esercizio
di attività di prestazioni di servizi e di altre attività
si applica il coefficiente stabilito per lammontare dei
ricavi relativi allattività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dellart.
109-bis). Al reddito determinato applicando i coefficienti di
redditività si aggiunge poi lammontare dei componenti
positivi del reddito dimpresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze
patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi)
e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R..
Il regime forfetario di determinazione del
reddito in esame può trovare applicazione fino a quando
non vengono superati i limiti sopraindicati. I commi 4 e 5 dellart.
109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire
del regime forfetario in argomento attraverso lesercizio
di una specifica opzione. Si riporta di seguito il testo dei citati
commi 4 e 5.
"4. Lopzione è esercitata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dallinizio
del periodo dimposta nel corso del quale è esercitata
fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dellopzione è effettuata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dallinizio del periodo
dimposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è
presentata.
5. Gli enti che intraprendono lesercizio
di impresa commerciale esercitano lopzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dellart. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
Si deve tuttavia precisare che i predetti commi
4 e 5 dellart. 109-bis del T.U.I.R. sono da ritenersi superati
in forza dei principi generali che emergono dalle disposizioni
contenute nel regolamento recante il "riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette", approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato
nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997). Infatti, anche se il
predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni o revoche
"di regimi di determinazione dellimposta o di regimi
contabili" deve ritenersi che le previsioni in esso contenute
in ordine al riconoscimento dei "comportamenti concludenti
del contribuente" trovino applicazione anche ai fini della
determinazione forfetaria del reddito. A tale conclusione si perviene
in considerazione del fatto che il predetto regime di determinazione
forfetaria del reddito, si correla ad un regime di contabilità
semplificata (art. 18 e art. 20, comma 3, del DPR n.600 del 1973.).
Peraltro, poiché il comportamento concludente correlato
allapplicazione del regime forfetario di determinazione
del reddito si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione
dei redditi, nellottica di semplificazione degli adempimenti
del contribuente si ritiene non necessaria la comunicazione dellopzione
prevista dallart. 2 del DPR n. 442 del 1997. Detta comunicazione
di opzione non si rende necessaria neppure ai fini delladozione
delle particolari semplificazioni contabili previste dallart.
3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estese - in
forza del nuovo comma 3 dellart. 20 del DPR n. 600 del 1973
( introdotto con lart. 8 del decreto legislativo n. 460
del 1997) - agli enti non commerciali che abbiano conseguito nellanno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi e che sono pertanto assoggettabili alla determinazione forfetaria
del reddito. Infatti, come chiarito con la circolare n. 10/ E
del 17 gennaio 1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette
semplificazioni contabili non sono tenuti ad assolvere alcun particolare
adempimento di carattere formale, non dovendo comunicare alcuna
opzione agli Uffici finanziari. Al riguardo si precisa che, in
presenza dei citati presupposti, la contabilità semplificata
di cui al citato art. 3, comma 166, della legge n. 662 del 1996,
resta valida ancorché, nel periodo dimposta in cui
detta contabilità semplificata è adottata, vengano
superati i limiti previsti per lapplicazione del regime
forfetario di determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1
miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si
renda di fatto più applicabile allente non commerciale
che conseguentemente determina il reddito secondo le regole generali.
Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi
alladozione della predetta contabilità semplificata,
si fa rinvio al paragrafo concernente le scritture contabili.
4.2 Regime forfetario per le associazioni
sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco
Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis,
comma 1, del T.U.I.R. è fatto salvo il particolare regime
forfetario di determinazione del reddito già previsto per
le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza
scopo di lucro e le pro-loco. Il regime forfetario in favore delle
associazioni sportive dilettantistiche è stato introdotto
dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, ed è stato esteso,
in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito
dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, alle associazioni senza fine
di lucro e alle associazioni pro-loco. Considerato che lanzidetto
regime è richiamato dallart. 109-bis del T.U.I.R.
concernente "regime forfetario degli enti non commerciali",
deve ritenersi confermato lorientamento assunto con circolare
della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.1 datata
11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le anzidette
associazioni possono accedere sempreché si qualifichino
come enti non commerciali sulla base di quanto chiarito nei precedenti
paragrafi.
Il reddito è determinato applicando
il coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura
commerciale e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Il regime forfetario si applica alle associazioni
che nel periodo dimposta precedente abbiano conseguito dallesercizio
di attività commerciali proventi per un importo complessivo
limitato, aggiornato di anno in anno, e da ultimo fissato, con
D.M. 28 novembre 1997, in lire 128.411.000. Si precisa inoltre
che, per quanto concerne le modalità di esercizio dellopzione
per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve
tener conto delle disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442 del
1997.
4.3 Regime forfetario per lattività
di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di categoria
operanti nel settore agricolo
Il regime forfetario previsto in via generale
dallart. 109-bis del T.U.I.R. per gli enti non commerciali
ammessi alla contabilità semplificata non ha abrogato il
regime forfetario disciplinato dallart. 78, comma 8, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato
dallart. 62, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 agosto
1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427. Questultimo
regime, infatti, limitato allattività di assistenza
fiscale resa nei confronti degli associati dalle associazioni
sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, si configura
come regime naturale, per le anzidette associazioni che possono,
invece, su opzione determinare il reddito e limposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari.
Per lattività di assistenza fiscale
resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria
operanti nel settore agricolo, pertanto, il reddito imponibile
e lIVA si determinano di regola forfetariamente, secondo
il citato art. 78, comma 8, della legge n.413 del 1991, salvo
opzione per il regime di determinazione del reddito e dellimposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari. In particolare lart.
78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede che per lattività
di assistenza fiscale resa agli associati da associazioni sindacali
e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito imponibile
è determinato applicando allammontare dei ricavi
il coefficiente di redditività del 9% e limposta
sul valore aggiunto è determinata riducendo limposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo
del loro ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dellimposta
afferente gli acquisti e le importazioni.
Per le attività commerciali eventualmente
esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui allart.
78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, può applicarsi
il regime forfetario generale disciplinato dallart. 109-bis
del T.U.I.R. sempreché, ovviamente, sussistano i presupposti
ivi previsti. Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da
tali altre attività commerciali eventualmente esercitate
devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite
dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati
nellart. 109-bis citato.
5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
5.1 Premessa
Gli enti non commerciali di tipo associativo
sono destinatari di uno speciale regime tributario di favore sia
ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dellimposta
sul valore aggiunto. Tali enti costituiscono, pertanto, una specie
del più ampio genere degli enti non commerciali. Ciò
comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono
qualificarsi come enti non commerciali in base ai criteri dettati
dallart. 87 del T.U.I.R. e dallart. 4 del D.P.R. n.633
del 1972 nonché alla luce della disposizione dellarticolo
111-bis dello stesso T.U.I.R., sono assoggettati, in via generale,
sia in materia di imposte sui redditi che in materia dimposta
sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali,
ma relativamente alle attività rese allinterno della
vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza
delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge.
5.2 Imposte sui redditi
In materia di imposte sui redditi si applicano
in particolare agli enti associativi le disposizioni dettate dallart.
108 del T.U.I.R., ivi comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti
lintassabilità della occasionale raccolta di fondi
e dei contributi pubblici corrisposti per attività svolte
in regime di convenzione o di accreditamento. Trovano, altresì,
applicazione nei confronti di tali enti le norme recate dagli
articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R.
La disciplina di favore propria degli enti
non commerciali di tipo associativo è recata dallart.
111 del T.U.I.R. Tale articolo è stato modificato dallart.
5 del decreto legislativo n.460 del 1997.
In materia di obblighi contabili, agli enti
non commerciali di tipo associativo si applicano le disposizioni
dellart. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come modificato
dallart. 8 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo
relativo alle scritture contabili).
5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi
(ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R.)
Riguardo al regime agevolativo proprio degli
enti associativi recato dallart. 111 del T.U.I.R. si precisa
che le modifiche apportate dallart. 5 del decreto legislativo
in argomento non interessano i commi 1 e 2 dellarticolo
in esame. Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da
tali commi il cui testo è il seguente:
"1. Non è considerata commerciale
lattività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali,
dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali
di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare
il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nellesercizio
di attività commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dellarticolo 108, le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e
le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori
o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi
concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti
del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative
operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità".
Il comma 1 dellart. 111 sancisce lesclusione
dallambito della commercialità dellattività
svolta da associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei
confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa
sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali
e in assenza di una specifica corrispettività, e la conseguente
intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi.
Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la
natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità
istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle
quali danno diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza
il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico
instaurato tra soci ed ente.
I corrispettivi specifici resi per cessioni
di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si
considerano componenti del reddito dimpresa o redditi diversi,
secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità
o occasionalità. È appena il caso di precisare che
lattività "esterna" degli enti associativi,
quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi,
continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione
dellart. 111 del T.U.I.R.
5.2.2 Regime agevolativo per particolari
tipologie di enti associativi
Le novità introdotte nellart.
111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n.460 del 1997 riguardano
la disciplina agevolativa dettata per singole tipologie di associazioni,
"privilegiate" in relazione al carattere specifico dellattività
esercitata.
Tale disciplina era contenuta nel previgente
testo dellart. 111, comma 3, secondo il quale:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive,
non si considerano effettuate nellesercizio di attività
commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate,
in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti
degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di ununica organizzazione locale o nazionale,
dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite
ai sensi dellarticolo 36 del codice civile, la disposizione
si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori
detà e, per i maggiorenni, a condizione che questi
abbiano il diritto di voto per lapprovazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dellassociazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale,
se questo non è destinato a finalità di utilità
generale."
Lart. 5 del decreto legislativo in esame
ha modificato il comma 3 dellart. 111 del T.U.I.R. e ha
aggiunto allo stesso articolo, in funzione di completamento della
disciplina agevolativa e di delimitazione dei presupposti del
regime agevolativo recato dallo stesso comma 3 dellart.
111, gli ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies. Le modifiche al
comma 3 dellart. 111 nonché lintroduzione dei
commi da 4-bis a 4-sexies sono disposte in attuazione della delega
recata dallart. 3, comma 187, lett. c), della legge n.662
del 1996 che fra i criteri e principi direttivi in materia di
riordino della disciplina degli enti non commerciali ha previsto
lesclusione dallambito dellimposizione, per
gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad
elementi di natura obiettiva connessi allattività
effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri
statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nellambito
dellattività propria della vita associativa.
1) Attività rese agli associati in diretta
attuazione degli scopi istituzionali (ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R.)
Il novellato comma 3, dellart. 111 del
T.U.I.R. prevede:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di ununica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati".
Nella nuova formulazione il comma 3 dellart.
111 del T.U.I.R., che riproduce sostanzialmente sotto laspetto
contenutistico la disposizione agevolativa recata dal primo periodo
del previgente comma 3, opera una parziale deroga alla regola
generale espressa nel comma 2 dello stesso art. 111, secondo la
quale sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi
specifici, ancorché si tratti di attività conformi
alle finalità istituzionali. Il regime agevolativo recato
dal comma 3, nel testo modificato dal decreto legislativo in esame,
consiste, infatti, nella esclusione del carattere commerciale
delle attività rese da talune tipologie associative, in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici.
Detto regime agevolativo si rende pertanto
applicabile qualora sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
a) le attività agevolate devono essere
effettuate da particolari tipologie di associazioni;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi devono essere rese agli associati;
c) le stesse attività devono essere
effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".
a) Tipologie di associazioni agevolate
In ordine al primo dei requisiti sopra indicati
si segnala che la nuova disposizione del comma 3 dellart.
111 del T.U.I.R. ha ampliato lambito soggettivo di applicazione
del regime agevolativo in argomento. Continuano ad essere destinatarie
dellanzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali
e culturali. Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia
che la nuova disposizione delimita lambito applicativo del
trattamento di favore alle "associazioni sportive dilettantistiche".
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni
sportive, ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, sono
destinatarie del riformulato comma 3 dellart. 111. La limitazione,
che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare
gli enti destinatari della previsione di non commercialità
delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti,
dietro pagamento di corrispettivi specifici, in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, con gli enti associativi individuati
dalla legge 16 dicembre 1991, n.398. Risulta, pertanto, circoscritta
lapplicabilità del comma 3 dellart. 111 alle
associazioni sportive, come delimitate dalla legge n.398 del 1991,
definite anche alla luce della circolare n.1 dell11 febbraio
1992 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette
e del decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio 1995, come
associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione
sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali
le attività sportive esclusivamente dilettantistiche come
definite nellambito della normativa regolamentare dei predetti
organismi cui lassociazione è affiliata.
In base alla nuova formulazione del comma 3
dellart. 111 risultano, inoltre, destinatarie del regime
di favore recato dallo stesso comma, le seguenti due tipologie
di associazioni non contemplate dal testo previgente:
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra - scolastica
della persona.
Si possono ritenere associazioni di promozione
sociale quelle associazioni che promuovono la solidarietà
e il volontariato nonché laggregazione sociale attraverso
lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine
di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le
ACLI e lARCI.
Per quanto concerne le associazioni di formazione
extra-scolastica della persona si osserva, in primo luogo, che
tali associazioni per poter essere ricondotte nellambito
applicativo dellart. 111 del T.U.I.R. non devono svolgere
come attività principale lorganizzazione di corsi,
atteso che tale circostanza comporterebbe la loro qualificazione
come enti commerciali. Peraltro, lespressione "formazione
extra-scolastica della persona" non individua, in via generale,
lintero settore dellattività di formazione,
ma un più limitato ambito di tale attività che privilegia
la crescita intellettuale dellindividuo, mirata allo sviluppo
della sua personalità complessiva e che esclude la formazione
professionale, intesa allapprendimento di conoscenze specifiche
finalizzate allinserimento nel mondo del lavoro e alla particolare
specializzazione professionale.
In sintesi, lambito soggettivo di applicazione
del nuovo comma 3 dellart. 111 è costituito dalle
seguenti tipologie di associazioni:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica
della persona.
In relazione allinquadramento di un ente
nellambito di una delle tipologie associative sopra individuate,
emerge che lo stesso assumerà rilievo solo dopo aver appurato
lesatta qualificazione dellente e cioè se lo
stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali. Infatti,
lassociazione deve essere preventivamente qualificata come
ente non commerciale sulla base delloggetto principale dellattività,
intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dellente.
Ai fini della successiva qualificazione dellente quale associazione
riconducibile in una specifica tipologia indicata nel comma 3
dellart. 111 del T.U.I.R. si richiama lindirizzo espresso
in proposito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 novembre
1992, n.467, che afferma linsufficienza dellautoqualificazione
dellente (come associazione politica, sindacale, di categoria,
religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola definizione
statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della
reale natura dellente e dellattività in concreto
esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dallinsieme
delle norme dellordinamento. In sostanza, poiché
la riconducibilità di un ente in una delle tipologie associative
indicate nel comma 3 dellart. 111 comporta la possibilità
di fruire di un trattamento tributario di favore, al fine di evitare
che sia lassociazione "arbitra della propria tassabilità"
va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza
di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri
obiettivi che qualificano nellordinamento le finalità
politiche, sindacali, di categoria, religiose ecc.. Ad esempio,
le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente
riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di
intese o secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n.1159)
devono comprovare la natura e la caratteristica dellorganizzazione
secondo i criteri che qualificano nellordinamento dello
Stato i fini di religione e di culto, desumibili dal Concordato
fra Stato e Chiesa cattolica e dalle Intese stipulate con altre
confessioni religiose.
b) Destinatari delle attività agevolate
Circa i destinatari delle attività agevolate,
si segnala che vengono menzionati espressamente nel nuovo testo,
accanto agli associati o partecipanti, "gli iscritti"
non richiamati dal previgente testo, riferendosi la norma agevolativa
anche alle associazioni politiche e sindacali. Le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese
nei confronti "degli iscritti, associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno
parte di ununica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive
organizzazioni nazionali".
c) Attività agevolate
Le attività ammesse al regime di favore
secondo la disposizione del novellato comma 3 dellart. 111
del T.U.I.R. devono essere svolte "in diretta attuazione
degli scopi istituzionali".
Lindividuazione dellattività
che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi
istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della
sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n.467
già in precedenza richiamata, alla stregua di criteri obiettivamente
riscontrabili e non sulle base di unautoqualificazione risultante
dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con ciò precisare
che lattività svolta "in diretta attuazione
degli scopi istituzionali" non è quella genericamente
rientrante fra le finalità istituzionali dellente,
in quanto il legislatore subordina lapplicazione del regime
di favore alla circostanza che lanzidetta attività
costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e
particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.
2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati
Unulteriore disposizione agevolativa,
che conferma sostanzialmente il previgente assetto normativo,
è recata dallo stesso comma 3 dellart. 111 del T.U.I.R.
Secondo tale norma non sono considerate commerciali le cessioni
di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni:
a) devono essere effettuate da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e
di formazione extra-scolastica della persona;
b) devono essere effettuate prevalentemente
agli associati, anche se a titolo gratuito.
Presunzione di commercialità. ART. 111,
COMMA 4, DEL T.U.I.R.
Il decreto legislativo in esame non apporta
alcuna modifica al comma 4 dellart. 111 del T.U.I.R.
Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti
gli enti associativi, compresi quelli indicati al precedente comma
3, alcune prestazioni, ancorché rese agli associati, sono
in ogni caso commerciali. La norma reca in sostanza una presunzione
di commercialità per le seguenti prestazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica
e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte
allart. 111 del T.U.I.R. dallart. 5 del decreto legislativo
in esame, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni
e costituiscono una novità rispetto alla previgente normativa.
Il testo dei commi 4-bis e 4-ter è il
seguente:
"4-bis. Per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dellInterno,
non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta lattività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e lorganizzazione
di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate
nel confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. Lorganizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3".
Somministrazione di alimenti e bevande (Art.
111, comma 4-bis, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale.
Per la somministrazione di alimenti e bevande
è sancita la non commercialità esclusivamente a
favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui allart. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287 (cioè gli enti a carattere nazionale
le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dellInterno) e sempreché ricorrano le seguenti condizioni:
a) lattività deve essere effettuata
da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta
lattività istituzionale;
b) lattività deve essere svolta
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di
altre associazioni che svolgono la medesima attività e
che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) deve trattarsi di attività strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali.
Riguardo alla somministrazione di alimenti
e bevande effettuata da bar o servizi similari interni allassociazione
si chiarisce che lespressa previsione di non commercialità,
a decorrere dal 1 gennaio 1998, nei confronti esclusivamente delle
associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri
enti di tipo associativo lorientamento già espresso
in sede amministrativa (ris. n. 217/E del 17 luglio 1995), in
base al quale è stato affermato il carattere commerciale
dellattività di somministrazione di alimenti o bevande
nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti
dei propri associati.
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
(Art. 111, comma 4-bis e 4-ter, del T.U.I.R.). Associazioni di
promozione sociale, associazioni politiche, sindacali, di categoria
e associazioni religiose.
È considerata non commerciale lattività
di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se svolta da
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui allart. 3, comma 6, lettera e), della legge n.287 del
1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonché
da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, alle seguenti
condizioni:
a) destinatari siano gli iscritti, associati
o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di ununica organizzazione locale o
nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
b) si tratti di attività strettamente
complementari a quella svolta in diretta attuazione degli scopi
istituzionali.
Questultima condizione comporta la necessità
di verificare in concreto che lattività di organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici, sia funzionale alla completa
realizzazione degli scopi istituzionali (es. viaggio e soggiorno
organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso
nazionale o meeting internazionale).
ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R.
Il comma 4-quater dellart. 111 del T.U.I.R.,
introdotto dallart. 5 del decreto legislativo n.460 del
1997, è il seguente:
"4-quater. Per le organizzazioni sindacali
e di categoria non si considerano effettuate nellesercizio
di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonché lassistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia
di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta imputazione".
Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi
nazionali. Associazioni sindacali e di categoria.
Non sono considerate commerciali le cessioni
delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali
di lavoro se effettuate dalle associazioni sindacali e di categoria,
anche in deroga al limite imposto dal comma 3 dellart. 111.
La non commercialità è in tali ipotesi riconosciuta
anche se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi,
a condizione che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi
di diretta imputazione. Si precisa che la locuzione costi di diretta
imputazione va intesa secondo i criteri già adottati in
precedenza con riferimento ai c.d. costi specifici nella circolare
della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.40
del 26 novembre 1981.
Assistenza in materia di contratti collettivi
di lavoro e di legislazione sul lavoro. Associazioni sindacali
e di categoria.
Nei confronti delle associazioni sindacali
e di categoria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non si considera
effettuata nellesercizio di attività commerciale
lassistenza in materia di applicazione di contratti collettivi
di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che:
- lattività sia prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti;
- i corrispettivi percepiti non eccedano i
costi di diretta imputazione.
Attività di assistenza fiscale
Per completezza di esposizione si fa presente
che rimane in vigore la norma recata dallart. 78, comma
8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale le prestazioni
corrispondenti a quelle dei Centri di assistenza fiscale "si
considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta
sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali
e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali
delle stesse in quanto richieste dallassociato per ottemperare
ad obblighi di legge derivanti dallesercizio dellattività".
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona. Art. 111, commi 4-quinquies e
4-sexies, del T.U.I.R.
Novità di notevole rilevanza sono contenute
nella disposizione recata dallart. 4-quinquies del nuovo
art. 111 del T.U.I.R. Tale norma consente lapplicabilità
del trattamento di favore recato dal comma 3 dellart. 111,
nonché quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater,
dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni destinatarie
degli anzidetti regimi:
1. abbiano redatto latto costitutivo
o lo statuto nella forma dellatto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata;
2. latto costitutivo o lo statuto siano
conformi alle clausole indicate nello stesso comma 4-quinquies
dellart. 111, dirette a garantire la non lucratività
dellassociazione e ad evitare fenomeni elusivi. Le anzidette
clausole possono essere riportate nellatto costitutivo o
nello statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste
espressamente dal menzionato comma 4-quinques dellart. 111
del T.U.I.R., purché di portata univoca.
I principi enunciati dalle suddette clausole
devono risultare dagli atti costitutivi o dagli statuti ai fini
dellapplicabilità del regime di favore nei confronti
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona che fruiscono
delle citate disposizioni agevolative. Tali principi tendono ad
assicurare:
a) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dellassociazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) lobbligo di devolvere il patrimonio
dellente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. A tal fine dovrà essere sentito listituendo
organismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale ultima prescrizione
procedimentale relativa allorganismo di controllo deve essere
di fatto osservata ancorché non sia necessario riprodurla,
quale clausola espressa, nello statuto o atto costitutivo;
c) la disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire leffettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori detà il diritto
di voto per lapprovazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
d) lobbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) leleggibilità libera degli
organi amministrativi, principio del voto singolo di cui allarticolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dellassemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti;
f) lintrasmissibilità della quota
o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.
Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati
non si applicano per gli enti associativi che, pur beneficiando
della disposizione del comma 1 dellart. 111 del T.U.I.R.,
relativa alla non imponibilità delle quote associative,
non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
Distribuzione, anche in modo indiretto, di
utili o di avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio in
caso di scioglimento dellente (lettere a) e b), comma 4-quinquies
dellart. 111 del T.U.I.R.)
Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma
4-quinquies dellart. 111 del T.U.I.R. si ritiene di dovere
evidenziare la novità e la rilevanza, anche ai fini dei
principi generali in materia di enti non commerciali, delle clausole
riportate alle lettere a) e b) di detto comma.
In sostanza lobbligo di non distribuzione
degli utili, anche in modo indiretto, nonché lobbligo
di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dellassociazione,
ad altro ente associativo con analoghe finalità o ai fini
di pubblica utilità, comporta che le particolari tipologie
di enti associativi destinatari del regime agevolativo recato
dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dellart. 111 del T.U.I.R.
si configurino quali enti non lucrativi. Assume, pertanto, rilievo
ai fini della decommercializzazione di determinate attività
lassenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di tipo
associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso il divieto
di distribuzione di utili. La finalità non lucrativa costituisce
unulteriore condizione cui è subordinato il regime
di favore illustrato nei paragrafi precedenti recati dai commi
3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dellart. 111. Circa la clausola
concernente il divieto di distribuzione di utili si rileva che
la norma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla nozione
di "distribuzione indiretta" di utili o di avanzi di
gestione. Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della interpretazione
di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti allart.
10, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997.
Tale norma, infatti, nellindividuare particolari fattispecie
che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione", seppure inserita fra le disposizioni
della Sezione II del decreto legislativo n. 460 in esame relativa
alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, può configurarsi come norma
di riferimento anche per gli enti di tipo associativo.
Disciplina dei rapporti associativi e libera
eleggibilità degli organi amministrativi (lettere c) ed
e), comma 4-quinquies, dellart. 111 del T.U.I.R.)
La disciplina del rapporto associativo e il
principio di democraticità comprendente il diritto al voto
degli associati o partecipanti maggiori di età e il diritto
di nomina degli organi amministrativi (già recata dal secondo
periodo del previgente testo del comma 3 dellart. 111 del
T.U.I.R.) è estesa a tutte le tipologie di associazioni
ammesse al regime tributario recato dal comma 3 e dai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater più volte richiamati, (lettere c) ed e)
del comma 4-quinquies dellart. 111 del T.U.I.R) ad eccezione
delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonché
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Infatti,
le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
dellart. 111 del T.U.I.R., relative alla disciplina del
rapporto associativo e alla libera eleggibilità degli organi
amministrativi, non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali
e di categoria (comma 4-sexies dellart. 111 del T.U.I.R.).
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto,
si ricorda che nella relazione illustrativa del decreto legislativo
n.460 del 1997 è stato esplicitamente chiarito quanto segue:
"Non si è ritenuto di ammettere
i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così
come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che
la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive
(articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega), richiede
la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dellassociazione".
Si precisa, tuttavia, in proposito che per
le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener
conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione
reale e fisica dei soci alla vita dellassociazione nonché
del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato;
pertanto per tali organizzazioni è consentita lespressione
del voto da parte degli associati mediante delega da conferire
ad altri associati.
Obbligo di redigere il rendiconto (lettera
d), comma 4-quinquies, dellart.111 del T.U.I.R.)
Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire
del regime agevolativo in argomento lobbligo di redigere
ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
riferito sia allattività istituzionale sia a quella
commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime
contabile, ordinario o semplificato, adottato dallente non
commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio soddisfa
tale obbligo.
Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità
stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le
vicende economiche e finanziarie dellente in modo da costituire
uno strumento di trasparenza e di controllo dellintera gestione
economica e finanziaria dellassociazione. Deve trattarsi
di documento che evidenzia anche lattività decommercializzata.
La documentazione di supporto di tale documento,
anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità
previste dal D.P.R. n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita
allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria
quale specifico requisito per lapplicazione di un particolare
trattamento di favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto
annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni
concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater dellart. 111 del T.U.I.R. citato.
5.3.1 Termini per la predisposizione o ladeguamento
degli statuti
Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse
a fruire del trattamento tributario previsto delle disposizioni
contenute nel comma 3 dellart. 111 del T.U.I.R. potevano
fruire dellanzidetto regime agevolativo anche in mancanza
dellatto costitutivo o dello statuto. A decorrere dal 1
gennaio 1998 viene imposto alle menzionate associazioni un onere
nuovo ed ulteriore, consistente, appunto, nella predisposizione
dellatto costitutivo o dello statuto nella specifica forma
dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata.
A decorrere dalla stessa data del 1 gennaio
1998 le associazioni, che già abbiano latto costitutivo
o lo statuto, devono altresì verificare la compatibilità
del contenuto dei predetti atti con le clausole sopra richiamate
a pena di inammissibilità del regime recato dal nuovo testo
del comma 3 dellart. 111, nonché dai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater dello stesso articolo. I termini per predisporre
o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare gli
atti medesimi nelle predette forme sono i seguenti:
- 6 mesi dallentrata in vigore del decreto
legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 30 giugno 1998),
per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona;
- 12 mesi dallentrata in vigore del decreto
legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 31 dicembre 1998),
per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Si precisa che entro i termini sopraindicati
è sufficiente che lo statuto o latto costitutivo,
conformemente alle disposizioni dellart. 111, comma 4-quinquies,
sia approvato dallorgano assembleare, ancorché non
sia intervenuta, ove richiesta, lapprovazione dellautorità
di controllo competente. Per le associazioni a più larga
valenza nazionale, come le associazioni politiche, sindacali e
di categoria, nonché per le associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale è sufficiente che, entro
il predetto termine del 31 dicembre 1998, le clausole statutarie
siano approvate dallorgano direttivo, in attesa del successivo
recepimento da parte dellassemblea o del congresso generale.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti nonché
la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette comportano
il venir meno, fin dallinizio, del regime agevolativo recato
dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dellart. 111 del T.U.I.R.
5.4 Imposta sul valore aggiunto
Lart. 5, comma 2, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, apporta modifiche allart. 4 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633. Tali modifiche sono intese a coordinare
le disposizioni in materia di I.V.A. relative agli enti di tipo
associativo con le novità introdotte ai fini delle imposte
sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione
dellI.V.A. le stesse attività non soggette ad imposizione
ai fini delle imposte sui redditi.
ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
Viene modificato lambito soggettivo di
applicazione della norma recata dal comma 4 dellart. 4 del
D.P.R. n.633 del 1972, nella parte in cui prevede la non commercialità
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in
conformità alle finalità istituzionali, ancorché
dietro pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati
o partecipanti, ad associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di ununica
organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti
dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati
delle rispettive organizzazioni nazionali. Continuano ad essere
destinatarie dellanzidetta disciplina, senza alcuna modifica,
le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali e culturali, mentre per le associazioni sportive
la nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1 gennaio 1998,
lambito applicativo del trattamento di favore "alle
associazioni sportive dilettantistiche".
Il nuovo comma 4 dellart. 4 del D.P.R.
n.633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di favore dal medesimo
recato alle associazioni di promozione sociale ed alle associazioni
di formazione extra-scolastica della persona. Pertanto, a decorrere
dal 1 gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie della
disposizione in esame sono le seguenti:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica
della persona.
Viene parimenti modificato lambito soggettivo
di applicazione della disposizione del comma 5, lett. a), dellart.
4, relativamente alla previsione di non commercialità delle
cessioni di pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati.
Le associazioni beneficiarie di tale regime sono le stesse sopra
elencate.
ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N.633 DEL
1972
Allart. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972
vengono aggiunti, dopo il quinto comma, ulteriori tre commi.
Il nuovo sesto comma dellart. 4 del D.P.R.
n.633 del 1972 riproduce il comma 4-bis dellart. 111 del
T.U.I.R., relativo alle associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui allart. 3, comma 6, lettera e), della
legge n.287 del 1991, limitatamente alla previsione di non commercialità
della somministrazione di alimenti e bevande. Si sottolinea che,
diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dellart.
111 del T.U.I.R., ai fini dellIVA non è riconosciuto
carattere "non commerciale" allattività
di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata dalle
stesse associazioni di promozione sociale, le quali, pertanto,
restano assoggettate al tributo in base alla presunzione assoluta
di commercialità disposta dallart. 4, quinto comma,
lett. g), del D.P.R. n.633 del 1972.
Il nuovo settimo comma dellart. 4 del
D.P.R. n.633 del 1972 subordina lapplicabilità delle
disposizioni agevolative recate dai commi quarto, secondo periodo,
e sesto dello stesso art. 4 alla redazione dellatto costitutivo
e dello statuto nelle forme dellatto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, nonché alla condizione
che le associazioni interessate si conformino alle specifiche
clausole indicate nella medesima disposizione. Dette clausole
coincidono con quelle indicate nellart. 111, comma 4-quinquies,
del T.U.I.R. (vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli statutari
per gli enti di tipo associativo).
Il nuovo comma ottavo dellart. 4 del
D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-sexies del citato art.
111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese nonché le associazioni politiche,
sindacali e di categoria dal recepimento delle clausole recate
dalle lettere c) ed e) del precedente comma, relative alla disciplina
del rapporto associativo e della libera eleggibilità degli
organi amministrativi, e ciò al fine di salvaguardare la
peculiare struttura delle anzidette organizzazioni. Si evidenzia
che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dellart.
111 del T.U.I.R., ai fini dellimposta del valore aggiunto
non è stata sancita la "decommercializzazione"
delle attività di organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici effettuate dalle associazioni politiche, sindacali,
di categoria e dalle associazioni riconosciute da confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nei confronti dei soci, associati o partecipanti. Tali
attività, pertanto, ancorché svolte dalle predette
associazioni sono assoggettate allI.V.A. Sono ugualmente
imponibili ai fini dellIVA, in assenza di una norma espressa
di esclusione analoga a quella recata dal comma 4-quater dellart.111
del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate prevalentemente
a favore dei soci o degli associati, nonché le prestazioni
di assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi
di lavoro, e di legislazione sul lavoro effettuate nei confronti
di terzi.
Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate
al testo dellart. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, si rinvia
a quanto precisato nei paragrafi precedenti in relazione alle
corrispondenti norme contenute nei commi 4-bis, relativamente
alla somministrazione di alimenti e bevande, 4-quinquies e 4-sexies
dellart. 111 del T.U.I.R.
6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Lart. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n.600, che reca disposizioni in ordine agli obblighi contabili
degli enti non commerciali, è stato integrato, con laggiunta
di ulteriori due commi, dallart. 8 del decreto legislativo
n.460 del 1997.
Nessuna modifica è stata apportata al
comma 1 dellanzidetto art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973
il cui testo è il seguente:
"Le disposizioni degli articoli 14, 15,
16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali
eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti allimposta
sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto
esclusivo o principale lesercizio di attività commerciali".
I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R.
n.600 del 1973 dal decreto legislativo n.460 del 1997, dispongono:
"Indipendentemente alla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dellarticolo
22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione indicate nellarticolo 108, comma 2-bis,
lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai
sensi del comma 1 dellarticolo 109-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nellanno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili
di cui allarticolo 18, secondo le disposizioni di cui al
comma 166 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662".
Con il nuovo secondo comma dellarticolo
20 del D.P.R. n.600 del 1973, ferma restando la obbligatorietà
delle scritture contabili previste dal primo comma del medesimo
articolo, viene introdotto uno specifico obbligo di rendicontazione
in relazione allagevolazione recata dal comma 2-bis dellart.
108 del T.U.I.R. (introdotto dallart. 2 del decreto legislativo
n.460 del 1997) per le raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente dagli enti non commerciali in concomitanza di
ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. Dette
attività devono essere oggetto - al fine, tra laltro,
di salvaguardare in modo scrupoloso i principi di trasparenza
e di rappresentare correttamente i fatti della gestione nellinteresse
di coloro che intendono partecipare a tali attività - di
una rigorosa rendicontazione, indipendentemente anche dalla redazione
del rendiconto annuale economico e finanziario di cui agli artt.
111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo comma, del D.P.R.
n.633 del 1972. Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro
mesi dalla chiusura dellesercizio sociale, un apposito e
separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dellart.
22 del D.P.R. n.600 del 1973. Ne consegue che, al pari degli altri
documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti
fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo laccertamento
relativo al periodo dimposta cui il rendiconto stesso si
riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine
decennale previsto dallart. 2220 del codice civile. Nel
rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dallart.
108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le
entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato,
ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate
e le spese anzidette. È appena il caso di precisare che
il predetto rendiconto deve essere redatto sia dagli enti non
commerciali che si avvalgono del regime di contabilità
ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime di contabilità
semplificata previsto dallart. 18 del D.P.R. n.600 del 1973.
Con il nuovo terzo comma dellart. 20
del D.P.R. n.600 del 1973, introdotto dallart. 8 del decreto
legislativo n.460 del 1997, viene stabilito che gli enti non commerciali
soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi
dellart. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano conseguito
nellanno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alla attività di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono
gli obblighi contabili di cui allart. 18 del D.P.R. n.600
del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellart.
3 della legge 23 dicembre 1996, n.662. In particolare, permanendo,
se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei
corrispettivi, i soggetti stessi possono annotare lammontare
complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate
in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno
15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini I.V.A. ovvero
nellapposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei
registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U.
n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre,
i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto
per le liquidazioni trimestrali dellI.V.A., limporto
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisiti e
delle importazioni indicando limposta detraibile nel registro
di cui allart. 25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto
sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M.
11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio
1997). Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono
delle predette semplificazioni contabili, devono, comunque, osservare
lobbligo di redigere lapposito rendiconto previsto
dal nuovo comma 2 dellart. 20 del D.P.R. n.600 del 1973.
7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO
DI BENI PATRIMONIALI
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende
o beni
Larticolo 9, comma 1, del decreto legislativo
n.460 del 1997 introduce un regime agevolativo transitorio relativo
ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore
di enti non commerciali effettuati entro il 30 settembre 1998,
al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli stessi.
Il trasferimento può essere effettuato indistintamente
da persone fisiche, da società semplici, da imprese commerciali
esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non
commerciali. Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende
o beni deve essere un ente non commerciale o una organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, escluse le società
cooperative.
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare
aziende, complessi aziendali o singoli rami di azienda nonché
singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998. Lente
non commerciale beneficiario deve dichiarare nellatto di
trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività, con la conseguenza
che per gli stessi non è ammessa la possibilità
di utilizzo non strumentale allattività esercitata
dallente, intendendosi per tale sia quella istituzionale
che quella commerciale eventualmente esercitata. Considerata la
finalità della norma, che è quella di realizzare
un potenziamento patrimoniale dellente non commerciale,
si ritiene che la medesima è parimenti rispettata qualora
lente non commerciale proceda alla cessione dei beni acquisiti
gratuitamente impiegando lintero corrispettivo conseguito
nellacquisto di altri beni strumentali da utilizzare nellambito
dellattività propria dellente stesso.
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte
sui redditi
Ai sensi del comma 1 dellart. 9 in esame
nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo gratuito
di aziende o beni non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi,
a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese
quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento
mentre per lente non commerciale beneficiario la predetta
acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione
di sopravvenienze attive nei suoi confronti.
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte
indirette
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende
o beni a favore di enti non commerciali è esente dalle
imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali,
Invim e relativa imposta sostitutiva e non è soggetto allimposta
sul valore aggiunto ai sensi dellart. 2, terzo comma, lett.
B), del D.P.R. n. 633 del 1972.
7.1.4 Trasferimento dellunica azienda
dellimprenditore cedente
Ai sensi dellart. 9, comma 1, del decreto
legislativo. n.460 del 1997 nel caso in cui il trasferimento abbia
ad oggetto lunica azienda dellimprenditore cedente,
questi ha lobbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione
di imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento
di unimposta sostitutiva dellIRPEF e dellIRPEG
pari al 25 per cento. Al riguardo, si precisa che il codice tributo
utilizzabile per il versamento dellimposta sostitutiva è
il 1674 denominato "Imposta sostitutiva Irpef, Irpeg, Ilor,
Iva, su riserve e fondi in sospensione di imposta e su saldi attivi
di rivalutazione". Il periodo di riferimento da indicare
sui modelli di versamento è lanno per il quale si
effettuano i versamenti. Relativamente alle modalità di
versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio 1998, prot.
n.1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione con la
quale è stato precisato quanto segue.
Nel caso in cui il versamento dellimposta
sostitutiva in argomento è dovuto da soggetti non titolari
di partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari del servizio
della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del
contribuente, utilizzando la distinta Mod. 8 ovvero il bollettino
di conto corrente postale Mod. 11. Le persone fisiche e le società
di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega
alla banca, utilizzando il modello di delega unica di cui al decreto
ministeriale 25 settembre 1995 (grafica colore azzurro). Nellipotesi
in cui il medesimo versamento è dovuto da soggetti titolari
di partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari per il
servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale
del contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod.
22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, nel caso di pagamento
tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I pagamenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto di attuazione delle disposizioni di cui allart.
24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, saranno eseguiti
secondo le modalità di cui al decreto stesso, attualmente
in corso di perfezionamento. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.408 e della
legge 30 dicembre 1991, n.413 relative alle disposizioni tributarie
in materia di rivalutazione dei beni, smobilizzo di riserve e
di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, limposta sostitutiva delle imposte di cui
sopra è fissata nella misura del 10 per cento e non spetta
il credito di imposta previsto dallart. 4, comma 5 della
citata legge n.408 del 1990 e dellart. 26, comma 5 della
predetta legge n.413 del 1991. Anche per detta imposta sostitutiva
il codice tributo è il 1674 e per il versamento valgono
le medesime modalità sopra richiamate.
Lultima parte del comma 1 dellart.
9 in commento stabilisce che le riserve e i fondi indicati nelle
lettere b) e c) del comma 7 dellart. 105 del T.U.I.R. sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento.
In proposito, si ritiene che la norma possa trovare applicazione
nei confronti dei soggetti il cui periodo dimposta non coincide
con lanno solare per i quali non spiega ancora effetto lart.
1, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.467, concernente
disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari; resta
inteso, invece, che per il periodo dimposta in cui si applica
la disciplina dellaffrancamento obbligatorio delle riserve
da assoggettare a maggiorazione di conguaglio limposta sostitutiva
sulle anzidette riserve sarà quella determinata con le
percentuali previste dal citato decreto legislativo n.467 del
1997 e non quella determinata con le percentuali previste dallart.
9 del decreto legislativo n.460 del 1997. Ai fini del versamento
della predetta imposta, si fa presente che il codice tributo,
così come precisato con la citata nota del 24 febbraio
1998, è il 1675 denominato "Imposta sostitutiva sui
fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di
conguaglio". Anche in questo caso sono applicabili le medesime
modalità di versamento già richiamate.
7.2 Esclusione dal patrimonio dellimpresa
dellente non commerciale degli immobili strumentali per
destinazione
Lart. 9, comma 2, del decreto legislativo.
n.460 del 1997 stabilisce che lente non commerciale che
alla data del 1 gennaio 1998 utilizzi beni immobili strumentali
di cui al primo periodo del comma 2 dellarticolo 40 del
T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) può, entro
il 30 settembre 1998, optare per lesclusione dei beni stessi
dal patrimonio dellimpresa, con effetto dallanno 1998,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva
dellIRPEG e dellIVA. Limposta sostitutiva è
dovuta nella misura del 5 per cento del valore dellimmobile
determinato con i criteri dellarticolo 52, comma 4, del
testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro,
approvato con decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale
e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Ai fini dellapplicazione delle predette
disposizioni, lultimo periodo del comma 2 dellart.
9 in esame prevede che per bene proveniente dal patrimonio deve
ritenersi il bene, di proprietà dellente stesso non
acquistato nellesercizio dellimpresa, indipendentemente
dallanno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra lacquisto e lutilizzazione nellimpresa.
Ne consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal
patrimonio dellente quelli acquistati per essere adibiti
nellattività di impresa quando tale circostanza risulti
dallatto di acquisto ovvero quelli indicati nelle scritture
contabili cronologiche (libro giornale o registro degli acquisti)
relative al periodo dimposta nel quale lacquisizione
si è verificata i quali hanno avuto una incidenza nella
gestione dellattività commerciale stessa avendo,
ad esempio, consentito la detrazione dellIVA pagata allacquisto
o la deduzione di quote di ammortamento. Sulla base di quanto
precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati dal
patrimonio dellente a quello dellimpresa in periodi
di imposta successivi a quello di acquisizione non sono da considerarsi
acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi
siano indicati nellinventario o nel registro dei beni ammortizzabili
e/o siano state portate in deduzione le relative quote di ammortamento
agli effetti della determinazione del reddito di impresa.
7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione
Possono avvalersi dellopzione in esame
gli enti che, con riferimento alla data in cui lopzione
viene esercitata continuano a svolgere attività commerciali,
con la conseguenza che tale facoltà resta preclusa nelle
ipotesi in cui detta attività sia venuta a cessare. Si
precisa che lattività di impresa è da ritenersi
cessata anche nellipotesi di affitto o di concessione in
usufrutto dellunica azienda, atteso che per lintera
durata dellaffitto o della concessione in usufrutto detta
attività viene a mancare, come si desume, agli effetti
delle imposte sui redditi, dallart. 81, comma 1, lett. h),
del T.U.I.R.
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare
le aliquote
Ai fini della determinazione del valore cui
applicare le aliquote del 5 o del 10 per cento, secondo i criteri
previsti dal comma 4 dellart. 52 del D.P.R. n.131 del 1986,
richiamato dal comma 2 dellart. 9 del decreto legislativo
n.460 del 1997, va assunta la rendita catastale attribuita allunità
immobiliare, determinata a seguito della revisione generale disposta
con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990
(in G.U. del 7 febbraio 1990, n.31), moltiplicata per i coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre
1991. Per le unità immobiliari non ancora censite in catasto
vanno assunte le rendite catastali attribuite alle unità
immobiliari similari già censite. Al riguardo, si fa presente
che il codice tributo stabilito per il pagamento della predetta
imposta sostitutiva è 1676 denominato "imposta sostitutiva
Irpeg, Ilor, Iva - art. 9, comma 2, D.Lgs n.460/97". Il periodo
di riferimento da indicare sui modelli di versamento è
lanno per il quale si effettuano i versamenti. Relativamente
alle modalità di versamento si richiamano le relative istruzioni
indicate nella nota della Direzione Centrale della riscossione
del 24 febbraio 1998 più volte citata.
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dellopzione
Il mancato esercizio dellopzione e/o
lomesso versamento dellimposta sostitutiva dovuta
entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli immobili
strumentali in argomento continuano ad essere considerati relativi
allattività di impresa dellente non commerciale.
Restano salve, ai fini dei controlli della regolarità delle
dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dellimposta
sostitutiva, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre
1973, n.600 in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R.
29 settembre 1973, n.602 in materia di riscossione.
7.2.4 modalità di presentazione della
dichiarazione di opzione
Con istruzioni che verranno emanate con
decreto del Ministro delle finanze, in corso di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che la dichiarazione
di opzione, conforme allo schema allegato al predetto decreto
ministeriale, va predisposta in carta libera e spedita a mezzo
raccomandata senza avviso di ricevimento, allufficio delle
Imposte Dirette ovvero, ove esistente, allUfficio delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data
di presentazione della dichiarazione stessa. Si ricorda che nella
dichiarazione di opzione vanno riportati gli estremi del versamento
dellimposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa va allegata
copia della distinta rilasciata dal concessionario o, se il versamento
è fatto mediante il servizio postale, lattestazione
rilasciata dal competente ufficio. Gli Uffici in indirizzo sono
pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Guida alla lettura
della Circolare 124/E del 12 Maggio 98
1.1 In maniera piuttosto sintetica viene
ribadita la definizione di ente non commerciale, definizione evidentemente
preliminare ad ogni ulteriore considerazione: è ente non
commerciale quello che non ha per oggetto prevalente una attività
di natura commerciale produttiva di reddito di impresa ai sensi
del testo unico. Nessuna rilevanza ha il fatto relativo allo scopo
di lucro o meno, la cui assenza di per sé non è
in grado di qualificare la natura commerciale o meno dellente.
Si tratta di una rilevantissima differenza in grado di incidere
sullintera disciplina.
1.2 Viene ribadita la rilevanza dello
statuto dellente nella individuazione delloggetto
principale dellente stesso. E opportunamente sottolineata
la differenza con la vecchia disciplina nel senso che per oggetto
si intende lattività essenziale per realizzare direttamente
gli scopi istituzionali; è evidente che se tale attività
essenziale ha natura oggettivamente commerciale, lente non
può qualificarsi come ente non commerciale. Anche sotto
questo profilo si tratta di una rilevante differenza con la disciplina
pregressa: non è più sufficiente una autoqualificazione,
ma è necessario che lattività dellente
abbia natura non commerciale.
1.3 Si tratta forse della parte più
importante della circolare in commento. Il punto affronta il noto
e controverso articolo 6 del decreto 460/97, che prevede oltre
a quanto detto sopra la possibilità della perdita di qualifica
in caso di prevalenza di attività commerciale su quella
non commerciale. Il punto rilevante, per la verità già
accennato nel testo di legge, è lesclusione di ogni
automaticità tra superamento dei parametri indicati dallarticolo
6 e perdita della qualifica di ente non commerciale; in altri
termini il superamento di uno o più parametri indicati
non è sufficiente da solo a far perdere la qualifica di
ente non commerciale, dovendosi svolgere un più ampio e
complesso esame della situazione effettiva dellente. La
circolare pone lesempio dei partiti politici i quali avendo
strutturalmente ed oggettivamente attività non commerciale,
tali restano anche nellipotesi di superamento dei parametri.
La circolare toglie quindi rigidità alla norma, ma pone
anche ampi margini di incertezza e indeterminatezza .
La norma richiamata non si applica agli enti ecclesiastici.
1.4 E ribadita la sostanziale
retroattività della norma nel senso che la perdita della
qualifica opera a partire dallinizio dello stesso periodo
di imposta, è quindi necessario che lente predisponga
un comportamento fiscalmente conseguente, anche sotto il profilo
degli adempimenti formali, fin dallinizio del periodo di
imposta: e fin troppo evidente la incongruenza di tale normativa
e la sua difficoltà oggettiva, basti pensare alla preventiva
vidimazione dei libri. In pratica la circolare invita ad una difficile
preveggenza sullattività futura dellente. Ribadiamo
la convinzione che questa formulazione dellarticolo 6 rimanga
impossibile da osservare correttamente e quindi necessiti di modifica.
2.1 La circolare si limita a ricordare
la disciplina generale del testo unico delle imposte dirette in
materia di enti non commerciali.
2.2 Il commento riguarda la norma che
esclude dal campo commerciale le raccolte pubbliche di fondi e
le convenzioni con la pubblica amministrazione aventi carattere
sociale. La circolare ricorda le condizioni necessarie perché
tali attività siano fuori dal campo commerciale. Per quanto
riguarda il primo tipo di attività la circolare ricorda
poi lulteriore adempimento di una corretta rendicontazione
delle iniziative di raccolta pubblica. Sulla questione della necessaria
occasionalità della raccolta di fondi tuttavia la circolare
tace.
Sul punto relativo alle convenzioni la circolare invece, in modo
opportuno, precisa che sfuggono alla sfera commerciale non solo
i contributi in senso stretto, ma anche le somme che rappresentano
dei veri e propri corrispettivi per prestazioni effettuate in
favore della pubblica amministrazione, purché ovviamente
la convenzione abbia per oggetto, come detto, attività
aventi finalità sociali. Tuttavia, anche su questultimo
concetto, la circolare tace, senza fornire ulteriori precisazioni.
3.1 Viene brevemente commentata la disposizione
generale che a partire dallesercizio 1998 impone agli enti
non commerciali che svolgono anche attività commerciale
la contabilità separata, fornendo inoltre il criterio e
il limite di deducibilità delle spese comuni sia alla sfera
commerciale che non.
In pratica tramonta definitivamente la possibilità di determinare
il reddito mediante contabilità unica, mentre resta salva
la disposizione in ordine alla contabilità pubblica per
gli enti ammessi.
4.1 Il punto commenta il nuovo regime
forfetario per gli enti non commerciali, introdotto dal nuovo
articolo 109 bis del testo unico. Come noto si tratta di un sistema
di determinazione della base imponibile del reddito di impresa
basato sullapplicazione di determinati coefficienti di redditività
ai ricavi di natura commerciale. Si tratta di un sistema certo
e ben definito, agevole da applicarsi, la cui convenienza economica
è facilmente valutabile dagli enti anche in via preventiva.
Il testo in commento si sofferma anche sul sistema di opzioni
per tale regime ricordando tuttavia la non necessità di
effettuare lopzione stessa in caso di comportamento
concludente.
4.2 Viene ricordato che resta pienamente
valido il precedente regime di cui alla legge 398/1991, applicabile
alle associazioni senza scopo di lucro.
4.3 La circolare si sofferma sul regime
particolare delle associazioni sindacali.
5 Tutto il punto 5 della circolare in
commento è dedicato a quella categoria speciale di enti
non commerciali rappresentata dagli enti di tipo associativo,
che godono a loro volta di un regime speciale e particolare. Il
commento è ampio e complesso teso a riepilogare e sintetizzare
in maniera organica la disciplina fiscale di questi enti. In estrema
sintesi possiamo dire quanto segue:
a) la cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da enti
associativo a propri associati è considerata in linea di
principio attività commerciale;
b) in deroga a quanto sopra, lattività
esercitata in conformità alle finalità istituzionali
resa a propi associati non è attività commerciale.
c) Alcune attività, elencate dal comma
4 dellart 111 testo unico imposte dirette e riepilogate
in circolare sono sempre e comunque considerate attività
commerciali.
La circolare riepiloga anche la disciplina
relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e allorganizzazione
di viaggi e soggiorni, ricordando le rigide condizioni per le
quali tali attività non sono considerate commerciali. E
di tutta evidenza che al di fuori di tali ipotesi, come del resto
ricordato nella stessa circolare, tali attività rivestono
natura pienamente commerciale.
Il punto 5.3 della circolare si sofferma inoltre sulle necessarie
modifiche statutarie e sulle clausole che necessariamente gli
statuti devono contenere per poter usufruire del particolare regime
sommariamente descritto. Analizziamo alcuni punti importanti:
1. In ordine al concetto di distribuzione
indiretta di utili la circolare richiama per analogia lanalogo
concetto contenuto nellarticolo 10 valevole per le Onlus.
2. La circolare ammette il voto per delega
per le organizzazioni a carattere nazionale, ma si ritiene personalmente
che tale voto sia ammesso anche per associazioni di dimensioni
minori.
2. Il rendiconto annuale deve riassumere anche
le attività non commerciali e può essere redatto
nelle forme previste dallo statuto; è comunque ribadito
che il bilancio, inteso in senso tecnico, assolve questo tipo
di obbligo senza dubbio.
Il punto 5.3.1. della circolare in esame
ribadisce poi che il termine del 30 giugno 1998 non è un
termine tassativo oltre il quale non si può più
procedere alla revisione degli statuti. Leventuale tardivo
adeguamento ha il solo effetto di differire il termine iniziale
del periodo agevolato e della speciale disciplina.
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