L. 383/2000 Disciplina
delle associazioni di promozione sociale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale
dellassociazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici
attività come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce
il suo apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli
2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dellassociazionismo di promozione sociale e stabilisce i
princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire
il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare
e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi
di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione
sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine
di svolgere attività di utilità sociale a favore
di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori
di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte
le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva
di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione
sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche
e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione allammissione
degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi
forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni
o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra laltro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) loggetto sociale;
c) lattribuzione della rappresentanza legale dellassociazione;
d) lassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi
delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi
fra gli associati, anche in forme indirette;
e) lobbligo di reinvestire leventuale avanzo di gestione
a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sullordinamento interno ispirato a princìpi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
con la previsione dellelettività delle cariche associative.
In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentito lOsservatorio
nazionale di cui allarticolo 11, può consentire deroghe
alla presente disposizione;
g) i criteri per lammissione e lesclusione degli associati
ed i loro diritti e obblighi;
h) lobbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonchè le modalità di approvazione degli stessi
da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dellassociazione;
l) lobbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso
di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono
le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti
o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nellambito dei fini statutari;
d) contributi dellUnione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dellassociazionismo
di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono
tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione,
con lindicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè,
per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni
di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui allarticolo
22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive
di personalità giuridica possono ricevere donazioni e,
con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con lobbligo
di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento
delle finalità previste dallatto costitutivo e dallo
statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono
intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche
non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai
quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza
legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone
che rappresentano lassociazione di promozione sociale i
terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio
dellassociazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono
rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome
e per conto dellassociazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELLASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari sociali è istituito
un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dellapplicazione
della presente legge, le associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui allarticolo
2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro
si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali
del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività
in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio
nazionale.
3. Liscrizione nel registro nazionale delle associazioni
a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione
nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale
e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui
possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti
di cui allarticolo 2, che svolgono attività, rispettivamente,
in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni
ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il
procedimento per lemanazione dei provvedimenti di iscrizione
e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel
registro nazionale di cui allarticolo 7, comma 1, e la periodica
revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, listituzione
dei registri di cui allarticolo 7, comma 4, i procedimenti
per lemanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale
o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè
la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel
rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente
copia aggiornata dei registri allOsservatorio nazionale
di cui allarticolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali
di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione
del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente
il termine prefissato, liscrizione si intenda assentita.
4. Liscrizione nei registri è condizione necessaria
per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di
cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui allarticolo 7
devono risultare latto costitutivo, lo statuto, la sede
dellassociazione e lambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì
le modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso
in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere
nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dellOsservatorio
nazionale di cui allarticolo 11; nel caso si tratti di associazioni
che operano in ambito regionale o nellambito delle province
autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale
o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dellosservatorio
regionale previsto dallarticolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in
ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel
termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dellassociazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dellOsservatorio
nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è
istituito lOsservatorio nazionale dellassociazionismo,
di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal
Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri,
di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte
tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono
essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. LOsservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti
di espressione delle associazioni.
4. LOsservatorio si riunisce al massimo otto volte lanno,
dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere
nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dellOsservatorio è autorizzata
la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalità di elezione dei membri dellOsservatorio
nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dellOsservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti lOsservatorio,
che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta
un apposito regolamento entro sessanta giorni dallinsediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure
per la gestione delle risorse assegnate allOsservatorio
e i rapporti tra lOsservatorio e il Dipartimento per gli
affari sociali.
3. AllOsservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento per gli affari sociali, nella
tenuta e nellaggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sullassociazionismo
in Italia e allestero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sullandamento del
fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa
europea, nazionale e regionale sullassociazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento
per lo svolgimento delle attività associative nonchè
di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori
disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dellassociazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri
di cui allarticolo 7 per fare fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire lapplicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione
fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste
e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sullassociazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali
e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle
associazioni iscritte nei registri di cui allarticolo 7,
loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti lOsservatorio
si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per lassociazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per lassociazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere
d) e f) del comma 3 dellarticolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è
autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000,
14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere
dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali
per lassociazionismo con funzioni e modalità di funzionamento
da stabilire con la legge regionale di cui allarticolo 8,
comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo e dellarticolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire
300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dellISTAT)
1. LIstituto nazionale di statistica
(ISTAT) è tenuto a fornire allOsservatorio adeguata
assistenza per leffettuazione di indagini statistiche a
livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie
con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50
milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal
2001.
Art. 16.
(Rapporti con lOsservatorio nazionale
per il volontariato)
1. LOsservatorio svolge la sua attività
in collaborazione con lOsservatorio nazionale per il volontariato
di cui allarticolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
sulle materie di comune interesse.
2. LOsservatorio e lOsservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta
almeno una volta allanno, sotto la presidenza del Ministro
per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue
a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. LOsservatorio e lOsservatorio
nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. Lalinea del comma 1 dellarticolo
2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal
seguente: "Il Consiglio nazionale delleconomia e del
lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e
rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno,
oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".
3. Allarticolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del
1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
"1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei
quali, rispettivamente, cinque designati dallOsservatorio
nazionale dellassociazionismo e cinque designati dallOsservatorio
nazionale per il volontariato;".
4. Allarticolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati
ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate
al Presidente del Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per
il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si
avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento
dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso
di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo
a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nellorario di
lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali
svolte anche in base alle convenzioni di cui allarticolo
30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei
registri di cui allarticolo 7 hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità dellorario di lavoro
o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con lorganizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli
associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati
sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001
e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui allarticolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione
della base imponibile, ai fini dellimposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere
dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
"i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica lultimo periodo della
lettera i-bis)";
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri
sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";
b) allarticolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità
sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di
impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito
di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge";
c) allarticolo 110-bis, comma 1, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo
13-bis";
d) allarticolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo
13-bis";
e) allarticolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo
13-bis".
2. Per gli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere
dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni
sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione
sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie
previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono
estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni
di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte
nei rispettivi registri che, nellambito delle convenzioni
di cui allarticolo 30, abbiano ottenuto lapprovazione
di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse
pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione
sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni
di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore
ai sensi dellarticolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nellordine
dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del
secondo comma dellarticolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dellarticolo 3 della legge
7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri
trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti
dallOsservatorio.
2. Allarticolo 6, primo comma, della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,"
sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".
Art. 26.
(Diritto allinformazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale
è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui allarticolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad
intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dellinteresse
dellassociazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali
per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi
collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dallassociazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per lannullamento
di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi
alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi
ai sensi dellarticolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, dintesa con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire laccesso delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti
del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione
con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare
laccesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti
da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni
globali.
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono
lo sviluppo dellassociazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
lautonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di
cui allarticolo 7, per lo svolgimento delle attività
previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire lesistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuità le attività stabilite
dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè
le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività
mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi
con lo svolgimento dellattività stessa, nonchè
per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive
e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dellente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle
convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per
manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie
strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e
comunali possono prevedere forme e modi per lutilizzazione
non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di
uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale,
in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco
può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione
di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui
allarticolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento
delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono e sono rilasciate alla condizione che laddetto
alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare
attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i
mezzi di informazione, con lobbligo di specificare che esse
sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività
sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento
delle loro attività istituzionali.
2. Allarticolo 1, comma 1, della legge
11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita
la seguente:
"b-bis) ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;".
3. Allarticolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono
inserite le seguenti: "nonchè ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per
gli oneri derivanti dallattuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dallanno
2000.
4. La sede delle associazioni di promozione
sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività
sono compatibili con tutte le destinazioni duso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,
di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle
norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture
o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma
1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad
usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di
tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati,
in particolare per quanto attiene allaccesso al credito
agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni
per lanno 2000, di lire 98.962 milioni per lanno 2001
e di lire 73.962 milioni a decorrere dallanno 2002, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per lanno 2000,
lire 90.762 milioni per lanno 2001 e lire 67.762 milioni
a decorrere dallanno 2002, laccantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per lanno 2001 e lire 6.200
milioni a decorrere dallanno 2002, laccantonamento
relativo al Ministero dellambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|